Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8068 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8068 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Ferdinando Antonio, nato a Mosciano Sant’Angelo il 26/08/1966

avverso la ordinanza del 19/05/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di L’Aquila disponeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel
decreto di giudizio immediato emesso 1’8 maggio 2015 nei confronti vari
imputati, tra i quali Antonio Di Ferdinando, per reati di concorso in turbativa

Data Udienza: 11/12/2015

d’asta e falso ed associazione per delinquere, là dove si indicava l’udienza di
comparizione del 6 novembre 2015 dinanzi al Tribunale in composizione
monocratica in luogo dell’udienza del 3 dicembre 2015 dinanzi al Tribunale in
composizione collegiale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore di
Antonio Di Ferdinando, denunciando la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen.,
per inesistenza di un errore materiale, emendabile con la procedura di correzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

2. Questa Suprema Corte ha affermato che non è legittimo il provvedimento
con cui il Giudice dell’udienza preliminare corregge con procedura

de plano il

decreto che dispone il giudizio, modificando l’organo giudicante davanti al quale
dispone il giudizio, in quanto l’omessa osservanza della procedura prevista
dall’art. 127 cod. proc. pen. comporta la sottrazione ad ogni controllo del suo
operato (Sez. 1, n. 14268 del 09/03/2006, Autorino, Rv. 234091).
Tuttavia, non è dato scorgere alcun interesse all’impugnazione in difetto di
qualsiasi specificazione da parte del ricorrente del vantaggio pratico perseguito
con l’annullamento della medesima.
Poiché l’interesse ad impugnare sussiste allorquando dalla violazione della
norma processuale derivi un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente che si
intende evitare con il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente
corretto, ma anche praticamente favorevole, si deve rilevare l’assenza di questo
essenziale presupposto del ricorso.
Non resta che ribadire il principio di diritto, secondo cui è inammissibile per
mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il
provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura de plano il decreto che
dispone il giudizio (nella specie, per modificare il giudice competente), in difetto
di qualsiasi indicazione da parte del ricorrente del vantaggio pratico perseguito
con l’annullamento (tra le altre, Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv.
262370; Sez. 5, n. 22610 del 28/01/2010, Marano, Rv. 247470).

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese del

2

dell’errore materiale.

procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le
Ammende che si ritiene equo fissare in euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 11/12/2015.

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