Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8067 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8067 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RITROVATO SALVATORE parte offesa nel procedimento
c/
GALLO ANGELO N. IL 09/05/1954
BLASI PATRIZIA N. IL 15/03/1969
avverso il decreto n. 1313/2013 GIP TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, del 22/01/2015
sent4 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/ Pg;~6”, le conclusioni del PG Dott. e.-Ly –b

Data Udienza: 25/11/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento del 23 gennaio 2015, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Castrovillari ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di Angelo Gallo e Patrizia Blasi.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso straordinario ai sensi
dell’art. 625-bis cod. proc. pen. gli Avv.ti Emanuele Monte e Licero Bellintani,
difensori di fiducia della persona offesa Salvatore Ritrovato, e ne hanno chiesto
l’annullamento per abnormità di tipo funzionale, evidenziando che il Giudice ha

sulla base di una motivazione apparente, in parte, senza nessun vaglio su talune
ipotesi di reato.
3.

Nelle memorie depositate nella Cancelleria di questa Corte, l’Avv.

Pierpaolo Cassiano, nell’interesse di Patrizia Blasi, e l’Avv. Pierpaolo Cassiano e
l’Avv. Salvatore Sisca, nell’interesse di Angelo Gallo, hanno chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Oltre ad essere stato erroneamente qualificato come ricorso straordinario
(mezzo d’impugnazione che può avere ad oggetto esclusivamente i
provvedimenti pronunciati da questa Corte) e ad essere connotato da un
contenuto del tutto sconclusionato ed incomprensibile, il ricorso è volto a
confutare la persuasività della valutazione dei fatti operata dal Giudice e,
dunque, nella sostanza censura le argomentazioni con le quali il decidente ha
disposto l’archiviazione.
Il che si pone al di fuori del perimetro delle questioni deducibili da parte
della persona offesa avverso il decreto di archiviazione, essendo l’impugnazione
avente ad oggetto tale provvedimento ammissibile soltanto per il mancato
rispetto delle regole imposte a garanzia del contraddittorio (Cass. Sez. 7, n.
18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834).
Il ricorso innanzi a questa Corte è dunque ammissibile nella sola ipotesi in cui
il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
ex art. 410 cod. proc. pen. – ed alla successiva archiviazione del procedimento abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire innanzi al giudice in
merito alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento.
6. D’altronde, coglie completamente fuori segno la dedotta “abnormità di
tipo funzionale” del provvedimento.
Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, può
ritenersi affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza
del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonché quello

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ritenuto insussistenti le ipotesi di reato ascritte al Gallo ed alla Blasi, in parte,

che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di
fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste: l’abnormità dell’atto può, quindi,
riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto medesimo, per la sua
singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,
quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo,
determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (Sez. Un.
10/12/1997 n. 17 Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590).

emesso dal Giudice di Castrovillari, in quanto costituisce legittimo esercizio del
potere di archiviare la notitia criminis su impulso della pubblica accusa a norma
dell’art. 409 cod. proc. pen.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 500,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2015

Il consigliere estensore

A tale categoria non può in nessun modo essere ricondotto il decreto

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