Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8067 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8067 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 12/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Barbaro Salvatore, nato i115.8.1974, avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà diMilanodel 29.8.2013.Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del
sostituto procuratore generale Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo che
il ricorso sia dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Milano,
decidendo sull’appello proposto nell’interesse di Barbaro Salvatore avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte di appello diMilanoin data 10.7.2013 – che
avevaripristinato la custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 307, comma
2, lett. b), cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza impugnata.
Nel ricorso presentato si premette che il Barbaro fu colpito da ordinanza di
custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso e altro
il 7 luglio 2008; fu condannato in primo grado il successivo llgiugno 2010;
sentenza confermata dalla Corte di appello in data 20 maggio 2010;
pronuncia, tuttavia, cassata con rinvio da questa corte in data 24 aprile 2012;

1

infine con sentenza in data 20 maggio 2013 la corte di appello confermava la
sentenza di primo grado. Nel frattempo cui la stessa corte, in data 26 giugno
2012, aveva disposto la scarcerazione dell’imputato per perdita di efficacia
della custodia cautelare; il successivo 10 luglio 2013, essendo intervenuta
nuovamente condanna, la corte di appello ripristinava la misura di custodia in
carcere: con provvedimento confermato dal tribunale del riesame.
Contesta la difesa come, a norma dell’art. 307, comma 2 0 , lett. b), cod. proc.

successivamente alla sentenza di condanna, di primo o di secondo grado,
quando ricorre l’esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga; osserva
dunque come nel provvedimento ripristinatorio la Corte di appello avesse
argomentato la sussistenza di tale pericolo servendosi di riferimenti astratti
dal caso concreto e in parte del tutto irrilevanti; lamenta come, a fronte di
analitica impugnativa sul punto, il tribunale si sia limitato a ribadire le
considerazioni contestate, omettendo anche di rendere una compiuta
motivazione: con ciò commettendo violazione di legge e vizio di motivazione.
In data 5.2.2014 la difesa del ricorrente ha depositato ordinanza della Corte di
appello di Milano del 15.11.2013 con la quale si dichiara la perdita di efficacia
della misura custodiale per decorrenza dei termini complessivi, rinunciando
pertanto al ricorso per carenza sopravvenuta di interesse e concludendo sulla
non debenza di spese e sanzioni.
Essendo intervenuta nelle more rinuncia per sopravvenuta carenza di
interesse, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali ma non anche a una somma alla Cassa
delle ammende, discendendo la rinuncia al ricorso da una sopravvenuta
carenza di interesse.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deliberato il 12.2.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

dente
AntiIosito

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pen., la custodia cautelare può essere ripristinata contestualmente o

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