Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8066 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8066 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
SALVATORE MARIO N. IL 27/06/1965
avverso l’ordinanza n. 14/2015 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
06/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
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Uditi difensor Avv

Data Udienza: 25/11/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 marzo 2015, la Corte d’appello di L’Aquila ha
disposto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della sentenza della
medesima Corte d’appello del 30 aprile 2014, pronunciata nei confronti di
Salvatore Mario, sostituendo alla formula liberatoria “perché il fatto non
costituisce reato” quella “perché il fatto non sussiste”.
2.

Ricorre avverso il provvedimento il Procuratore generale presso la

medesima Corte d’appello e ne chiede l’annullamento per violazione di legge in

abbia fatto ricorso al procedimento di correzione di errore materiale in relazione
alla formula assolutoria, sebbene, per un verso, non si tratti di un errore
materiale; per altro verso, la correzione in tal senso sia errata.
3. In data 6 novembre, l’imputato Mario Salvatore depositato in cancelleria
una memoria, nella quale ha svolto considerazioni in diritto a supporto della
ritenuta inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
5. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l’interesse del P.M. ad
impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l’erronea
applicazione della legge, ma quando risulti un concreto ed attuale interesse
dell’accusa all’impugnazione (Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015 dep. 10/06/2015, K., Rv. 264166).
In particolare, come si è affermato in un caso consimile a quello sottoposto
al vaglio di questo Collegio, siffatto interesse non è ravvisabile in capo al
pubblico ministero che impugni la formula assolutoria “il fatto non sussiste” per
chiedere l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” (Sez. 2, n. 9457 del
22/03/1982 – dep. 16/10/1982, Biroli, Rv. 155655).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2015

Il consigliere estensore

relazione all’art. 130 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte

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