Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8066 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8066 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 12/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Nardelli Giuseppe, nato i111.4.1965, avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Taranto del 10.9.2013.Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Luigi Riello, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Milano,
decidendo sull’appello proposto nell’interesse diNardelli Giuseppeavverso
l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 2.8.2013 – che aveva
disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con
quella della custodia in carcere per essere il cautelato incorso in plurime
violazioni del regime di autodetenzione (avendo ricevuto in casa essendo stato
sorpreso di, parenti ed amici così violando il divieto di comunicare con
persone diverse dai familiari conviventi) ha confermato l’ordinanza
impugnata.
Nel ricorso si contestano vizio di motivazione e violazione di legge avendo, in

i

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una prima occasione, il ricorrente semplicemente trovato nella propria
abitazione parenti ed amici, lì riuniti allo scopo di festeggiare a sorpresa il suo
rientro a casa dal carcere; ed avendo, in una seconda occasione, ricevuto la
visita inattesa di una persona che in realtà avrebbe voluto incontrare la madre
del cautelato, convivente, per discorrere di taluni lavori di ristrutturazione
effettuati nella cantina dell’appartamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, non emergendo nessuna violazione di
legge né vizio di motivazione con riguardo al lineare ragionamento del
tribunale: che ha escluso perché inverosimile la versione dei fatti resa dal
ricorrente.
Con riguardo al primo episodio, ha argomentato il Tribunale non essere
pensabile che le forze dell’ordine che avevano accompagnato il detenuto nella
propria casa per l’esecuzione della misura detentiva trovarono in casa altre
persone e consentirono la permanenza nella stessa di soggetti diversi da
quelle espressamente autorizzate nel provvedimento giudiziario alla
frequentazione con il detenuto, essendo invece evidente che le persone in
questione, assenti al momento del rientro del ricorrente in casa, giunsero sui
luoghi dopo che le forze dell’ordine se ne erano allontanate, nella convinzione
di non imbattersi in improbabili controlli, invece avvenuti.
Quanto al secondo episodio, il Tribunale ha ulteriormente precisato come,
quand’anche volesse credersi all’incontro accidentale, il detenuto avrebbe
dovuto astenersi dal parlare con l’ospite, mentre si comportò in senso
contrario.
Dunque, dalla concreta dinamica dei fatti, dalle circostanze in cui il detenuto e
i suoi interlocutori furono sorpresi dalle forze dell’ordine in conversazione tra
loro, è stata coerentemente dedotta la violazione da parte del detenuto dei
doveri impostigli dal regime degli arresti domiciliari.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende. Si provveda a norma dell’art. 94, co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deliberato il 12.2.2014

2

Fabrizio Di Marzio

Il P
Anto

p i. Jente
posito

Il Consigliere estensore

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