Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8062 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 8062 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAKI SENAD N. IL 16/04/1988
avverso il provvedimento n. 36228/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 28/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avvi;

Data Udienza: 11/11/2015

1

Ordinanza
1.L’avvocato Nicola Garibaldi, difensore di Baki Senad, ha depositato il 27 ottobre 2015
istanza per la modifica della custodia cautelare in carcere disposta dalla Corte d’appello di
Firenze con sentenza 13 luglio 2015, contestualmente alla pronuncia della decisione con la
quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per raccoglimento della
domanda di estradizione di Baki Sead presentata il 28 giugno 2015 dal Governo della
Macedonia, previa adozione di mandato d’arresto della Corte d’appello di Skopje, al fine di dare

furto aggravato previsto dall’art. 236, codice penale macedone.
La difesa rileva che l’unica motivazione della Corte d’appello è quella che Baki Sead non
ha un domicilio nel territorio dello Stato e ciò rende ragionevole la sussistenza che lo stesso
potrebbe sottrarsi alla consegna.
A fondamento della richiesta vi è la disponibilità, rilasciata con dichiarazione scritta,
della signora Merdzic Liljana a ospitare Baki Senad nella propria abitazione in Livorno, via
Buontalenti n. 30, con disponibilità di Baki Senad a sottoporsi alle cautele di cui all’art.275 bis
c.p.p..
2. Questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Baki Senad contro la
sentenza della Corte d’appello di Firenze, rendendo definitiva la decisione sulla sussistenza
delle condizioni richieste per raccoglimento della domanda di estradizione in epigrafe indicata.
Questa Corte, con la stessa sentenza, ha respinto ogni modifica ft4 dell’attuale custodia
in carcere.
Rispetto a tale ulteriore richiesta non si può che ribadire che non sussistono le ragioni
per modificare lo stato custodiale.
Al riguardo, va rilevato che l’esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione
favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di
revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili
attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari,
con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione,
non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente.
L’istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con altra meno afflittiva va
rigettata, avendo l’estradando genericamente dedotto l’insussistenza del pericolo di
irreperibilità e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza della misura domiciliare (Sez.VI, 30
gennaio 2014,dep.28 febbraio 2014, n. 9924).
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 terì disp. ad . c.p.p..
Così

iso in Roma, 11 novembre 2015.

Il ‘on gliere r

Il Pr

esecuzione alla sentenza 1° luglio 2013 di condanna a due anni di reclusione per il reato di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA