Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8061 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8061 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ENNA
nei confronti di:
MIRAGLIA FACIANO GIUSEPPE DANIELE N. IL 06/05/1973
avverso l’ordinanza n. 77/2013 TRIB. LIBERTA’ di ENNA, del
02/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/02/2014

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale di ama per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 7.2.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giulio Romano,per il rigetto del
ricorso;
Udito il difensore dell’ imputato, avv.Luca Montanari in sostituzione dell’avv.
Francesco Villardita, che si associa alla richiesta del P.G.
Il P.M., presso il tribunale di Enna ricorre avverso l’ ordinanza del predetto tribunale
datata 2/4.10.2013 che, in sede di riesame, annullava il decreto di sequestro
preventivo, emesso dal predetto P.M., avente ad oggetto la patente di guida rilasciata
a Miraglia Faciano Giuseppe Daniele, indagato dei delitti di truffa aggravata e falso
in certificato per l’appunto per aver indotto in errore i funzionari della
motorizzazione civile che rilasciavano all’ indagato la patente in forza di un
certificato medico a firma falsa.
Il tribunale ha svolto, ai fini dell’annullamento del provvedimento, un discorso
funditus, segnalando che occorrevano approfondimenti tecnici per poter accertare la
falsità della firma apposta sul certificato . Ma, così operando, il giudice del riesame
ha travalicato i confini fissati dal legislatore entro il quale si deve collocare la
valutazione critica del giudice del riesame del sequestro preventivo Invero se
costituisce dato ormai acquisito quello alla cui stregua, nella valutazione del “fumus
commissi delicti” quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321,
comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla
sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e
coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente
dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che
rendono allo stato sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, non può pretendere
che il sequestro sia fondato in base ad un accertamento a tutto campo del reato
presupposto. Nel caso di specie il P.M. ricorrente ha evidenziato una serie di
circostanze che allo stato concretavano veri e propri gravi indizi di colpevolezza in
ordine alla falsità del certificato: la differenza dei timbri e del modulo sul quale era
stata vergata la certificazione rispetto a quelli forniti dal sanitario, la cui
sottoscrizione appariva sul certificato, nonché le dichiarazioni di costui nel senso,
sia pur senza riferimento specifico all’ imputato, che egli non aveva mai rilasciato
certificati per utenti della provincia di Enna, ma solo per residenti nella provincia di
Siracusa, chiedendo espressamente la punizione, con la proposizione di querela,
avverso coloro che avevano vergato certificati a suo nome per persone non residenti
nella sua provincia di lavoro.
P.Q.M.

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