Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8060 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8060 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEVERELLI PIERLUIGI N. IL 01/03/1947 parte offesa nel
procedimento
c/
MATTU FRANCESCO N. IL 06/04/1954
avverso l’ordinanza n. 483/2013 GIP TRIBUNALE di NUORO, del
09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/02/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi, per l’annullamento
senza rinvio del!’ ordinanza; Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Peverelli Pier Luigi, nella qualità di persona offesa, tramite difensore, ricorre per
cassazione avverso’ ordinanza datata 9.7.2013 del gip del tribunale diNuoro che, in
seguito alla opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. presso lo stesso
tribunale, la disponeva, l’ geffivia2ierife, richiamando le argomentazioni poste a
sostegno della richiesta, non menzionando per nulla le ragioni, valorizzate invece nel
parere del S.P.G. presso questa Corte, esposte nell’atto di opposizione.
Le ragioni di doglianza si coagulano nel sostenere la nullità del!’ udienza camerale
svolta nella assenza del difensore di fiducia che aveva aderito, comunicandolo al gip
tramite un sostituto presente, alla astensione collettiva proclamata dalla associazione
professionale di riferimento.
Il ricorso non è fondato.
E’ giurisprudenza costante quella in forza della quale nell’ ipotesi in cui il giudice
debba provvedere in camera di consiglio è irrilevante l’assenza del difensore
determinata dalla sua adesione ad una astensione dalle udienze proclamata
dall’ordine professionale di appartenenza, poichè l’art. 127 cod. proc. pen.
contemplerebbe la nullità del procedimento per la mancata comparizione
del difensore dell’imputato solamente in quanto sia conseguente alla mancata
notificazione dell’avviso della data dell’udienza ovvero, se comparso, non venga
sentito( Sez. 1, 20.12.2012/5.2.013, Marano, Rv. 254807; Sez. 6, 19.2/1.4.2009, p.o.
Leoni e a., Rv. 243263; Sez. 2, 11.11/5.12.2005, Vara e a., Rv. 233166). La Corte
non ritiene di discostarsi da questo indirizzo a fronte di ragioni già esposte ed
rigettate dai suoi precedenti.
In senso contrario non vale richiamare, come da ragione dei doglianza, le disposizioni
della delibera della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici, che si limitano a delineare i casi di legittima astensione
da parte dei difensori dall’attività di udienza, esentandoli quindi dalla sottoposizione
ad eventuali sanzioni penali e disciplinari, ma che non introducono una specifica
disciplina processuale, non impongono il rinvio obbligatorio dell’udienza camerale e
non consentono di superare la previsione dell’art. 127 cod. proc. pen. circa la
facoltatività della partecipazione del difensore all’udienza.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 7.2.2014

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