Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8059 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8059 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TINARO LUIGI N. IL 19/11/1949
avverso l’ordinanza n. 4463/2013 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
14/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 06/02/2014

Tinaro Luigi, indagato del delitto di ricettazione ricorre avverso l’ ordinanza datata 14.6.2013 del
gip del tribunale di Pescara che,in sede di opposizione proposta dal prevenuto,indagato per il delitto
di ricettazione, a pregressi decreti di restituzione di dipinti sequestrati direttamente a lui e a terzi ai
quali li aveva alienati, la rigettava, richiamando per le motivazioni del deciso, a quelle esposte dal
P.M ed, ancora, asserendo che la trasmissione della questione sulla proprietà al giudice civile come
prevista dall’art. 263 comma 3 c.p.p. era preclusa per il fatto che allo stato non era sorta alcuna
contestazione sulla proprietà dei dipinti.
Il ricorso, a fronte delle motivazioni poste a base dell’atto di opposizione, è fondato.
Invero il ricorrente rivendica la proprietà dei dipinti sequestrati dal P.M. di Pescara ed anche dal P.
M. presso il tribunale di Napoli che, successivamente alla restituzione dei quadri, ha trasmesso gli
atti per competenza all’ Autorità giudiziaria di Pescara. Deduce il Timaroche la restituzione era
avvenuta senza una necessaria perizia sulla proprietà e sulla autenticità delle opere.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Devesi comunque premettere che la semplice opposizione o la mera contestazione sulla proprietà
non è condizione per nulla risolutiva per determinare,alla stregua dell’art. 263 comma 3 c.p.p. la
rimessione della controversia sulla proprietà al giudice civile. In relazione, invero, alldrichiesta di
restituzione di cose sequestrate, il giudice penale deve rimettere gli atti al giudice civile e mantenere
il sequestro solo se è già pendente tra le parti una causa civile avente ad oggetto la controversia
sulla proprietà dei beni; se, invece, come nel caso di specie non vi è alcun procedimento in sede
civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino
legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati
Ora sul punto la motivazione del provvedimento si palesa del tutto carente. A parte ogni pur
possibile rilievo sul rinvio tout court alla motivazione del decreto del P.M. di rigetto dell’
opposizione proposta dall’ imputato, possessore di alcuni dipinti al momento della esecuzione
della misura cautelare reale, sta di fatto che il ricorrente , anche richiamando l’atto oppositivo,
rivendica la proprietà dei dipinti con argomenti seri quali attestazioni di vendita a lui dai precedenti
proprietari. Non solo, rileva ancora che una richiesta di perizia in sede delle indagini preliminari,
allo stato concluse per la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis c..p.p., è stata rigettata dal gip
per mere ragioni procedurali, ritenendo cioè che “ove la perizia fosse disposta in dibattimento non
comporterebbe una sospensione superiore ai 60 giorni “. Peraltro vi è da dire che la restituzione dei
dipinti già in possesso del!’ imputato, che ne rivendica la proprietà, si traduce a ben vedere in una
anticipazione del giudizio nella misura in cui I ‘aver ritenuto la proprietà di altri che non il
possessore ovvero il pregresso legittimo alienante,equivale a ritenere l’ illiceità del possesso e
quindi la colpevolezza in ordine al delitto di furto o di ricettazione del possessore.
P.Q.M.
\
annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale di Pescara per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 6.2.2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Volpe, per l’accoglimento del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;

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