Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8056 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8056 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mandalà Giuseppe, nato il 18.10.1981; Calascibetta
Mariano, nato il 4.5.1976, avverso la ordinanza del GIP del Tribunale di
Palermo del 5.7.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale
Maria Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile. Udito il difensore degli indagati, avv.Maria Cabrio il
quale chiede accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Palermo, decidendo sulle
opposizioni proposte nell’interesse di Mandalà Giuseppe e Calascibetta
Mariano avverso i decreti emessi dal pubblico ministero in data 25.3.2013 -di
rigetto delle richieste di dissequestro avanzate dai predetti – ha rigettato le
impugnative.
Nel ricorso presentato personalmente dagli indagati si contestano violazione di
legge, illogicità e insufficienza della motivazione per avere il giudice respinto
le opposizioni in parola con le quali si chiedeva l’applicazione degli effetti

Data Udienza: 05/02/2014

estensivi della pronuncia resa dal tribunale del riesame nei confronti del
coindagato Falanga in data 12 marzo 2013, con la quale si dichiarava
l’annullamento del decreto di sequestro probatorio per mancanza di
motivazione. Trattandosi di decisione assunta nell’ambito di un medesimo
procedimento e relativa a vizio dell’atto non attinente a motivi personali
dell’indagato (essendo stato disposto l’annullamento per carenza di
motivazione), ritengono i ricorrenti che avrebbe dovuto farsi applicazione

dell’art. 587 cod. proc. pen. sugli effetti estensivi dell’impugnazione non
fondata su motivi esclusivamente personali del ricorrente ai coindagati, a
prescindere dall’avere essi proposto o meno apposita impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorsé infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte,espressamente richiamato nel
provvedimento impugnato e che il Collegio condivide, in caso di accoglimento,
da parte di una sezione semplice della Corte di cassazione, dell’impugnazione
proposta da uno solo dei coindagati avverso una precedente ordinanza
“interlocutoria” emessa nell’ambito dello stesso procedimento e riguardante
tutti gli indagati, l’estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica
a condizione che detta decisione non sia fondata sui “motivi personali”
dell’impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo
unitario e cumulativo. (Cass. Sez. un.29.3.2012,n. 19046).
In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio
l’ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di
sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell’unitarietà del procedimento,
sul rilievo che l’impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati
avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la
frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente

yrei confronti di

tutti e quattro i ricorrenti, ma ha comportato un’anticipazione di decisione su
uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato
con un ricorso assegnato ad altra sezione della Corte).
Nel provvedimento impugnato si osserva che nel caso in esame non si è
dinanzi ad un procedimento incidentale di riesame sorto e svoltosi in modo
unitario e cumulativo nei confronti del coindagato Falanga da un lato e degli

Ì

odierni ricorrenti dall’altro lato, ma davanti a due diversi procedimenti; le

istanze di riesame proposte da costoro ultimi avverso i rispettivi separati

.

decreti di convalida, emessi in diverso procedimento di sequestro probatorio,
sono state dichiarate inammissibili per intempestività.

2

Nel ricorso M? gli indagati si limitano ad invocare una interpretazione
estensiva del principio giurisprudenziale in esame, senza fornire adeguata
ragione a sostegno: infatti, in nessun modo si svolge una critica alla
richiamata giurisprudenza, che espressamente si dichiara di condividere.
Osserva peraltro il tribunale che solo con l’istanza di riesame si sarebbe
potuto aprire un procedimento in cui far valere censure afferenti alla
opportunità o alla legittimità del sequestro probatorio, mentre l’attivato

necessità di mantenere il vincolo a fini di prova: censure nemmeno
prospettate nella specie.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato il 5.2.2014

rimedio dell’opposizione concerne esclusivamente censure relative alla

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