Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8055 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8055 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 05/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Musicco Tommaso, nato il 9.7.1978; Sorbo Paolo, nato
il 6.11.1976„ avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Bologna del
31.7.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano
dichiarati inammissibili. Uditi i difensori degli imputati, avv.Giovanni Aricò(per
Sorbo Paolo) e Collalti Franco (per Musicco Tommaso),i quali chiedono
accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione feriale del Tribunale di Bologna,
decidendo sull’istanza di riesame proposte nell’interesse di Sorbo Paolo e
Musicco Tommaso avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Forlì in
data 6 luglio 2013 – che aveva applicato ai predetti la misura cautelare della
custodia in carcere per il delitto di rapinacommessa in data 6 ottobre 2008,
rispetto alla quale il medesimo GIP aveva pronunciato sentenza di condanna/
in data 2 maggio 2013 – ha rigettato l’impugnativa.

1

Nei ricorsi presentati nell’interesse degli imputati e nella memoria depositata
in data 20 gennaio 2014 nell’interesse del Musicco si contestano violazione di
legge e vizio di motivazione con riguardo alla decisione impugnata per non
avere i giudici del riesame ritenuto sussistere tra la rapina perpetrata il giorno
30 giugno 2008 nel territorio bolognese (per la quale pure è intervenuta
sentenza di condanna in primo grado) e la rapina risalente al successivo 6
ottobre 2008 nel territorio tra Rimini e Cesena un nesso di connessione

qualificata, e ciò ai fini del principio della retrodatazione della misura cautelare
applicata, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. pen., con riguardo alla seconda
tentata rapina a far data da quella disposta per la prima rapina.
Si argomenta che le due azioni illecite erano state commesse sul medesimo
territorio regionale, con il medesimo modus operandi (rapine a mano armata
ai danni di automobilisti a cui venivano sottratte le automobili in autostrada,
inseguimento di furgoni portavalori al fine di eseguire ulteriori rapine a danno
degli stessi); che nella imputazione per la prima rapina gli indagati erano
dichiaratamente sospettati dai Pubblici ministeri di Bologna di altri fatti
consimili tanto da essere contestato il reato di associazione per delinquere;
che in data 13 ottobre 2009 il GIP del Tribunale di Bologna disponeva giudizio
abbreviato; che nel giugno 2010 il Procuratore della Repubblica di Forlì
(procedente per la rapina dell’ottobre 2008) richiedeva al Gip in sede misura
cautelare in carcere per un terzo coimputato mentre non la chiedeva per gli
odierni ricorrenti atteso

il

legame oggettivo tra i fatti relativi a quel

procedimento e quelli relativi alla rapina delle giugno 2008, per i quali tali
indagati si trovavano già ristretti in carcere: e ciò in applicazione dell’art. 297,
3 0 comma, cod. proc. peli.; che tale nesso di connessione era desumibile
anche da informative della squadra mobile di Bologna versate in atti e di gran
lunga precedenti alla data di rinvio a giudizio per il reato del giugno 2008.
Tanto per concludere che, all’epoca, i pubblici ministeri bolognesi (che
avevano indagato anche sulla seconda rapina fino all’anno 2010, quando fu
disposto trasmissione degli atti per competenza territoriale alla Procura di
Forlì) avessero piena contezza degli elementi su cui successivamente si fondò
la richiesta per la seconda misura custodiale.
Nella memoria presentata nell’interesse del Musicco si argomenta
ulteriormente la critica alla ordinanza impugnata per il rigetto, in essa
contenuto, della richiesta relativa alla mancata allegazione al fascicolo di atti
di indagine, ivi compresa la nota della squadra mobile della questura di Forlì
n. 829 del 17 maggio 2013, costituente atto contenente elementi a favore

< l 2 dell'indagato in quanto determinanti per stabilire la sussistenza della dedotta connessione oggettiva tra i procedimenti di cui si discute. Infine, nel ricorso presentato da questo indagato si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, criticando anche a tal riguardo la decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in via di principio, nel sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare (Cass. sez. 6, 20.3.2012, n. 19555). Le Sezioni unite di questa Corte hanno tuttavia precisato, di recente, che la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Cass. sez. un. 19.7.2012, n. 45246). Il tribunale ha rilevato che resta indimostrato nel presente processo che i fatti commessi 6 ottobre 2008 fossero desumibili nei confronti anche degli odierni ricorrenti in data anteriore al rinvio a giudizio per l'episodio del 30 giugno 2008, atteso che per la seconda rapina il GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare carceraria non sussistendoall'epoca un sufficiente quadro indiziario. Cosicché deve escludersi che dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva emergessero tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, esaustivamente motiva il tribunale alle p. 5-7 richiamando l'estremo allarme sociale connesso alla gravità dei fatti (consistiti in spedizioni, si argomenta, di carattere bellico, vere e proprie "azioni di guerra"), nonché il pericolo di reiterazione del reato anche in considerazione del coinvolgimento degli indagati in più episodi consimili. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia Così deliberato il 5.2.2014 Fabrizio Di Marzio Il Presidente la o Casucci Il Consigliere estensore

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