Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8052 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8052 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 05/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Petronelli Vincenzo, nato il 4.7.1969, avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Taranto del 20.8.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. Udito il difensore
dell’imputato, avv. Mancini Cristina,i1 quale si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Taranto,
decidendo sull’appello proposto nell’interesse di Petronelli Vincenzo avverso
l’ordinanza emessa dal Gip presso quel tribunale in data 15.7.2013 – che
aveva rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 302 cod.
proc. pen. della misura cautelare della custodia in carcere peromesso
interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen. – ha rigettato
l’impugnativa.
Nel ricorso presentato personalmente dal Petronelli si contesta violazione
dell’art. 606 comma 1° lett. B) e C) in relazione agli artt. 302 e 294 cod. proc.

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pen. esponendo: che con ordinanza in data 18 giugno 2013 il tribunale del
riesame aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura custodiale in atto
per omessa notificazione ad uno dei due difensori dell’indagato del decreto di
fissazione della udienza camerale davanti al Gip; che tale ordinanza veniva
notificata all’indagato detenuto il successivo 20 giugno 2013; che in pari data,
a seguito di nuova richiesta presentata dal pubblico ministero ai sensi dell’art.
272 cod. proc. pen., il Gip emanava nuova ordinanza di custodia nei confronti
dell’indagato (cosicché quest’ultimo restava in carcere senza soluzione di

continuità); che il tribunale del riesame, investito con atto di appello in cui si
argomentava la nullità del provvedimento restrittivo per violazione dell’art.
294 cod. proc. pen., non essendo intervenuto nei termini un nuovo
interrogatorio di garanzia, aveva respinto l’appello ritenendo di poter applicare
la giurisprudenza di legittimità per cui, nell’ipotesi di emissione di una nuova
misura custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art.
309, commi 5 e 10, c.p.p., di quella precedente, il Gip non ha l’obbligo di
interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime
carcerario (Cass. sez. 2, 23.11.2012, n. 9258).
Ribadendo le argomentazioni già esposte nell’atto di appello, rileva il
ricorrente come a suo avviso la citata giurisprudenza non sarebbe applicabile
nel caso di specie, giacché non si sarebbe trattato di un mero ripristino della
precedente misura cautelare bensì della applicazione di una nuova e diversa
misura cautelare rispetto alla precedente. Tanto si sostiene la luce del fatto
che il pubblico ministero aveva depositato in data 20 giugno 2013 una
ulteriore richiesta di misura cautelare, cosicché il provvedimento del tribunale
non poteva ritenersi collegato alla richiesta originaria, e pertanto non poteva
ritenersi di ripristino della misura inizialmente applicata.
Si rileva inoltre come il Gip nemmeno menzioni nel suo provvedimento
“ripristinatorio” tale seconda richiesta di applicazione di misura cautelare,
limitandosi a richiamare l’iniziale istanza del pubblico ministero datata 22
aprile 2013. Si osserva come, tuttavia, l’ordinanza del Gip dovrebbe
considerarsi atto autonomo rispetto alla prima ordinanza in ragione proprio
della inefficacia della stessa e della nuova richiesta avanzata dal ministero. Si
rammenta a conforto la giurisprudenza di questa Corte per cui è illegittima
l’ordinanza di custodia cautelare motivata “per relationem” ad altra ordinanza
– dichiarata inefficace per inosservanza del termine stabilito per la decisione
del giudice del riesame (art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.) – e
adottata in assenza del previo interrogatorio. Si tratta infatti di provvedimento

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nuovo – e non già meramente reiterativo o sostitutivo di quello originario che
risulti ancora valido al momento dell’emissione del nuovo – tanto da imporre
una nuova richiesta del P.M., cui deve, in tal caso, far seguito il previo
interrogatorio dell’indagato (Cass. Sez. 5, 12.11.2010, n. 5135).
Si ricorda come, nella specie, similmente a quanto accaduto nel presente
processo, in sede di udienza di riesame il difensore aveva eccepito la nullità
derivante da omesso avviso dell’udienza camerale al codifensore; il tribunale,

ritenuta fondata l’eccezione e stante l’impossibilità di instaurare il
contraddittorio in tempo utile, ex art. 309, comma decimo cod. proc. pen.,
aveva dichiarato inefficace l’ordinanza di custodia cautelare differendone la
caducazione degli effetti al decimo giorno dal ricevimento degli atti e
disponendo immediata comunicazione al P.M., il quale, due giorni prima della
perdita di efficacia della prima ordinanza, aveva reiterato la richiesta, accolta
in pari data dal Gip, che aveva pronunciato – senza esperire l’interrogatorio
dell’indagato e recependo “in toto” il contenuto della precedente – nuova
ordinanza, la quale è stata eseguita il giorno prima che perdesse efficacia la
prima ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Tanto in ragione della consolidata giurisprudenza secondo cui nell’ipotesi di
emissione di nuova misura custodiale in seguito alla dichiarazione di
inefficacia, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, di quella precedente, il
giudice per le indagini preliminari non ha l’obbligo di interrogare l’indagato
prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario.
Come precisato nella richiamata pronuncia di questa sezione del 23.11.2012,
n. 9258, la citata giurisprudenza è ampiamente “confortata da analoghe
pronunce come nel caso in cui il giudice che ha ricevuto gli atti da quello
dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., l’ordinanza
cautelare precedentemente emessa, e per il quale si è ritenuto che non ricorre
l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 c.p.p.
salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi; ne’ l’efficacia del nuovo
provvedimento può essere compromessa dall’avvenuto annullamento da parte
del tribunale del riesame dell’ordinanza impositiva della originaria misura
cautelare. (Cassazione penale, sez. 6^, 05/10/1998, n. 2867)”.
Nella pronuncia in esame questa Corte ha osservato che nemmeno “può
sfuggire la ragione di tali pronunce supportate dalla considerazione che
l’interrogatorio in questione è posto a garanzia dell’imputato, sicché tale

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garanzia non ricorre ove lo stesso sia stato posto in condizioni di esprimere in
precedenza le sue difese sulla medesima imputazione”. La quale ragione, nella
cui orbita si giustifica pienamente il richiamato indirizzo, è assolutamente
spendibile nel caso in esame, attesa l’essenziale identità sul punto (a nulla
rilevando, a riguardo, che il pubblico ministero abbia formalmente espresso
nuova richiesta di ordinanza cautelare, nemmeno presa in considerazione dal
giudice nel provvedimento di ripristino della misura inizialmente comminata).

delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 94, comma
proc. pen.

Così deliberato il 5.2.2014

1 ter disp. att. cod.

Ne consegue il rigettodel ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento

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