Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8050 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8050 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Grygiel Sylwester, nato in Polonia il 07/01/1994,
avverso l’ordinanza del 08/10/2013 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito per l’imputato l’avv. Mauro Cavalli, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2.9.2013 il G.I.P. del Tribunale di Ravenna dispose la
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Grygiel Sylwester per
rapina aggravata e resistenza.

2. L’indagato propose riesame ma il Tribunale di Bologna, con ordinanza in
data 8.10.2013 confermò l’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 05/02/2014

3. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza di
gravi indizi di colpevolezza in quanto Rivola Martina, nell’immediatezza
dei fatti aveva affermato che il giovane (identificato nell’indagato) era
intervenuto per dividere i contendenti ed i fratelli della persona offesa
avevano osservato che il ricorrente ed i suoi amici avevano invitato Qela
Bruno a desistere dal litigio e dalle percosse; successivamente le stesse
persone hanno modificato la versione dei fatti; sussisterebbe allo stato
una ricostruzione dei fatti con soluzioni alternative;

afferma che sarebbe pacifica la sottrazione del telefono cellulare; il
mancato ritrovamento dello stesso sarebbe una prova di non
colpevolezza;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
adeguatezza della sola custodia in carcere a fronteggiare le esigenze
cautelari;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non
concedibilità della sospensione condizionale della pena, ai fini della
esclusione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo ricorso svolgono censure di merito sono
manifestamente infondati.
Il Tribunale ha dettagliatamente ricostruito la vicenda dando atto delle
complessive risultanze e valutandole.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede né vi è alcuna violazione di legge, mentre le censure
svolte propongono una lettura alternativa delle risultanze non consentita in sede
di legittimità.

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, non è necessaria
una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra
misura, ma è necessario che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel
singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata all’indagato o
all’imputato come la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze
cautelari. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19 in data 11.1.1999 dep. 19.2.1999 rv
213003).

2

2. violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui l’ordinanza

Ciò il Tribunale ha fatto indicando che la vicenda si inseriva in un genus
fenomenico di disvalore decisamente acuto, anche a fronte della resistenza
successivamente opposta.

3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati esclude la
concedibilità della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 05/02/2014.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

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