Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 805 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 805 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scialpi Pietro, nato a Taranto il 31/05/1989

avverso l’ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Lecce del
27/04/2012

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Salvatore Maggio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 07/04/2012, con la

1

Data Udienza: 29/11/2012

quale veniva applicata nei confronti di Pietro Scialpi la misura cautelare della
custodia in carcere per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309, ipotizzati nell’aver partecipato ad un’associazione operante in Taranto dal
novembre del 2009 e finalizzata al traffico di eroina, vendendo lo stupefacente ai
consumatori nelle abitazioni degli zii Cosimo e Maria Scialpi, che con Sonia Dema
e Pietro Caforio organizzavano e dirigevano l’associazione.
L’indagato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. In ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo,

il

della posizione specifica dell’indagato, al di fuori dei richiami ai riconoscimenti
fotografici effettuati dagli acquirenti dello stupefacente, al più significativi per la
prova dei reati di cessione di droga ma non anche per il reato di cui in premessa.
2. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della
misura applicata, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato si sia
ridotto sul punto ad espressioni di stile in merito allo svolgimento della condotta
presso le abitazioni degli zii dell’indagato, ove quest’ultimo non risiedeva,
rilevando mancanza di motivazione sull’individuazione delle esigenze cautelari
ravvisate, sulla scarsità dei precedenti penali dello Scialpi, nessuno dei quali
relativo al reato di evasione, e sullo stato di detenzione dei promotori
dell’associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi per il reato
associativo è inammissibile.
La censura di omessa motivazione sull’inserimento dell’indagato nel contesto
associativo è generica nel momento il Tribunale, dopo aver dettagliatamente
motivato l’operatività di un’organizzazione criminosa a carattere familiare presso
le abitazioni nelle quali avvenivano le vendite di stupefacente, risultanti dalle
dichiarazioni degli acquirenti, dai sequestri di droga eseguiti presso questi ultimi
ed anche all’interno delle abitazioni, dai servizi di osservazione della polizia
giudiziaria e dalle intercettazioni telefoniche, concludeva che la partecipazione
dell’indagato all’illecito commercio in quelle stesse abitazioni, specificamente
evidenziata dai riconoscimenti dei consumatori, fosse manifestazione
dell’appartenenza del predetto al sodalizio. Né il ricorrente propone doglianze
specifiche sull’elemento indicato dal Tribunale nella conversazione intercettata il
18/08/2010, nella quale Cosimo Scialpi rimproverava l’indagato perché non

2

ricorrente lamenta mancanza di motivazione sul collegamento all’associazione

disponeva di un’arma, ad ulteriore dimostrazione dell’intraneità di Pietro Scialpi
rispetto alla compagine associativa.

2. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle
esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura applicata è anch’esso.
Il ricorso è anche per questo profilo generico laddove il riferimento
dell’ordinanza impugnata allo svolgimento delle condotte presso le abitazioni
degli zii dell’indagato, ben lungi dal rimanere una vuota formula di stile, era

l’adesione di Pietro Scialpi ad un’associazione di carattere familiare interamente
coinvolta in attività delittuose, nella quale peraltro operava lo stesso padre
dell’indagato. Implicito, ma evidente è il richiamo in questa prospettiva
all’esigenza cautelare specialpreventiva, ad indicazione di quelle ragioni a
sostegno dell’applicazione della misura di cui il ricorrente lamenta pertanto
genericamente l’omessa menzione; e manifestamente irrilevante è in contrario lo
stato di detenzione dei promotori dell’associazione, estraneo alla capacità a
delinquere dell’indagato. Ed infine, contrariamente anche in questo caso a
quanto sostenuto dal ricorrente, la non particolare gravità dei precedenti penali
dell’indagato veniva valutata, ponendo in rilievo come fra essi vi fossero
condanne per il reato di resistenza, indicative di refrattarietà alle prescrizioni, e
come in ogni caso le descritte caratteristiche della condotta palesassero
l’impossibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 29/11/2012

epositaia in Cancelleria

indicato a sostegno di una più articolata argomentazione intesa a segnalare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA