Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 805 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 805 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Turano Francesco, nato a Cosenza il 12/04/1985,
avverso la sentenza del 14/09/2015 del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza limitatamente alla condanna generica dell’imputato al
risarcimento del danno a favore della parte civile e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile Scorza Temistocle, l’avv. Antonio Ferdinando Nicoletti,
comparso in sostituzione dell’avv. Francesco Nicoletti, il quale ha sollecitato il
rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del presente grado di
giudizio;
udito, per l’imputato, l’avv. Rosario Maletta, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI-0
1. Con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 14/09/2015, Francesco
Turano fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4.000 euro di
ammenda in quanto riconosciuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della
continuazione, di cui agli artt. 81, cpv. cod. pen., 55, comma 5, lett. e) per
violazione all’art. 18, comma 1, lett. g), nonché 55, comma 5, lett. c) per

Data Udienza: 13/09/2017

violazione all’art. 36, commi 1 e 2 del D.Igs. n. 81 del 2008 per avere, nella sua
qualità di amministratore unico della società Italbox S.r.I., omesso di sottoporre
a sorveglianza sanitaria i lavoratori Aldo Costabile e Fabio Molinaro e di
provvedere affinché gli stessi ricevessero un’adeguata informazione sui rischi per
la salute e la sicurezza del lavoro; fatti accertati in Santa Sofia d’Epiro in data
24/06/2010.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso lo stesso Turano a mezzo
del difensore fiduciario, avv. Rosario Maletta, deducendo tre distinti motivi, di

disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. B),
cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge processuale
penale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la sentenza
valutato la responsabilità dell’imputato in relazione alle omissioni compiute nei
confronti di Temistocle Sforza, laddove l’imputazione faceva invece riferimento ai
lavoratori Costabile e Molinaro, cosicché la condanna avrebbe riguardato fatti
diversi da quelli contestati.
2.2. Con il secondo motivo, Turano censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. B) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, per avere la sentenza condannato l’imputato nonostante che l’omissione
delle informazioni di sicurezza sia stata esclusa dal teste Costabile. Sotto altro
profilo, si opina che la condotta di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.
81 del 2008, relativa all’omessa sottoposizione ad accertamenti sanitari dei
lavoratori, sarebbe stata ormai depenalizzata ex art. 2, comma 3, della legge n.
67 del 2014.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b),
cod. proc. pen., la violazione dell’art. 157 cod. pen. per essersi il reato di cui agli
artt. 36 e 55 del d.lgs. n. 81 del 2008 ormai estinto per prescrizione.
3. Con memoria depositata in data 28/04/2017, la difesa di Turano ha
presentato motivi aggiunti. In particolare, oltre a ribadire le doglianze già
dedotte, il ricorrente, sviluppando una censura già enunciata nel secondo motivo
del ricorso introduttivo, lamenta la illegittimità della condanna al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, laddove i reati contestati riguarderebbero altri
due soggetti, ovvero i soli Costabile e Molinaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per
quanto di ragione.
2.

Preliminarmente giova rilevare che in materia di prevenzione degli

infortuni ai danni dei lavoratori, la condotta del datore di lavoro che non adempia

2

seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173

agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, espressamente
formulati dagli artt. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, D.Lgs. n. 81 del
2008, rientra fra i fatti di reato puniti ai sensi dell’art. 55, comma 5, lettera c),
dello stesso decreto legislativo. Infatti, le modifiche apportate al citato art. 55
dal D.Lgs. n. 106 del 2009 – e, in particolare, la soppressione del preesistente
rinvio all’art. 18, comma 1, lett. I), che reca una generica enunciazione degli
obblighi in materia gravanti sul datore di lavoro – non incidono sulla continuità
normativa esistente tra il combinato disposto degli artt. 89, comma 1, e 22,

quanto attiene alla configurazione del tipo di illecito riguardante gli obblighi
datoriali di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori (Sez. 3, n.
3898 del 23/11/2016, dep. 27/01/2017, Colleoni, Rv. 269070; per l’opinione
difforme, qui non condivisa, v. Sez. 3, n. 3145 del 11/12/2013, dep.
23/01/2014, Dal Sasso, Rv. 258382).
E ad analoga soluzione deve pervenirsi con riferimento al reato previsto
dall’art. 18, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2008, relativo all’omessa
sottoposizione ad accertamenti sanitari dei lavoratori. Secondo la tesi difensiva,
tale fattispecie sarebbe stata, ormai, depenalizzata ex art. 2, comma 3, della
legge n. 67 del 2014. Tuttavia, tale prospettazione omette di considerare che
l’art. 2, comma 1, lett. a) n. 4 della legge 28 aprile 2014, n. 67 esclude,
espressamente, dalla depenalizzazione i reati in materia di “salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”. Pertanto, la relativa doglianza è manifestamente infondata.
3. Tanto premesso, venendo al merito dell’impugnazione, rileva il Collegio
che, diversamente da quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, la sentenza
gravata ha fornito adeguata motivazione in relazione alle condotte di mancata
sottoposizione alla sorveglianza sanitaria e di omessa informazione sui rischi per
la salute e la sicurezza poste in essere nei confronti di Costabile e di Molinaro e
non, come invece si assume dalla difesa, nei confronti del solo Sforza. Il giudice
di prime cure, infatti, ha puntualmente sottolineato, attraverso il riferimento, in
particolare, alla testimonianza dell’ispettore del lavoro Ennio Pietramala, autore
del primo accesso in azienda, compendiato nel verbale di accertamento n.
123/08 del 20/09/2010, come in occasione dei controlli fosse stato riscontrato
che per alcuni lavoratori, tra i quali anche i ricordati Costabile e Molinaro, non
risultasse alcuna documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria, esibita solo
successivamente, una volta impartite le prescrizioni, senza che peraltro la stessa
fosse sottoscritta dai lavoratori (v. dichiarazioni del teste Adduci all’udienza del
14/07/2014); e come, nello stesso frangente, non fosse disponibile alcuna
attestazione dell’adempimento degli obblighi di formazione e informazione.
Dunque, il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto palesemente
smentito dal contenuto della motivazione della sentenza.

3

comma 1, D.Lgs. n. 626 del 1994 e il richiamato art. 55, comma 5, lett. c), per

4. Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento al secondo
motivo di ricorso, nella parte in cui la difesa di Turano ha richiamato le
dichiarazioni rese dal teste Costabile, il quale avrebbe escluso l’omissione delle
informazioni di sicurezza. Anche a questo proposito, infatti, deve osservarsi che
la sentenza ha puntualmente argomentato in relazione alle ragioni che hanno
indotto il primo giudice a concludere per la palese inattendibilità di tale
deposizione (v. foglio 7 della sentenza, ove si è sottolineato come Costabile, non
assunto all’epoca dell’accertamento, fosse stato, invece, assunto, al momento

lo rendesse inattendibile); valutazione, quella sulla attendibilità del testimone,
tipicamente appartenente al giudice di merito e che, in quanto congruamente
motivata, si sottrae a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità.
5. Manifestamente infondata è, ancora, la dedotta eccezione di prescrizione
formulata in relazione a tutte le contravvenzioni contestate. Infatti, la
prospettazione difensiva non tiene conto dei numerosi eventi sospensivi occorsi
durante il presente procedimento, per un totale di 158 giorni (e segnatamente
dal 15/12/2014, in misura pari a 60 giorni, per impedimento del difensore;
dall’8/06/2015 al 14/09/2015, per 98 giorni, a seguito di istanza del difensore),
sicché deve escludersi che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata,
fosse maturato il relativo termine di prescrizione, la cui relativa scadenza,
proprio per effetto dei cennati eventi sospensivi, doveva ritenersi individuata al
29/11/2015.
5. Fondato è, invece, il motivo relativo alla condanna al risarcimento del
danno nei confronti di Temistocle Sforza.
Pur dovendo condividersi la premessa assunta dal primo giudice in ordine alla
legittimazione all’azione civile del danneggiato e non del solo soggetto passivo
del reato, deve tuttavia escludersi qualunque rapporto etiologico tra i reati
contestati all’odierno imputato e il danno cagionato allo stesso Sforza.
Secondo quanto, infatti, è dato rilevare sia dall’imputazione, sia dalla
descrizione dei fatti contenuta in sentenza, oggetto del presente giudizio è
l’omissione, ascritta a Turano nella sua qualità di amministratore unico della
società Italbox S.r.I., concernente sia la sottoposizione a sorveglianza sanitaria
dei soli Aldo Costabile e Fabio Molinaro, che lavoravano, peraltro irregolarmente
alle dipendenze della predetta azienda, sia l’erogazione di un’adeguata
informazione sui rischi per la salute e la sicurezza del lavoro a beneficio degli
stessi lavoratori. Rispetto a tali specifiche condotte è di tutta evidenza, a parere
di questo Collegio, l’assenza di qualunque collegamento, sul piano causale, con
le lesioni patite da SE)rza e con le conseguenti pretese risarcitorie vantate dallo
stesso.

4

della sua escussione, con un regolare contratto di lavoro e come tale circostanza

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio in relazione alla condanna dell’imputato al
risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, la quale,
pertanto, deve essere eliminata ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc.
pen.. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni

Così deciso in Roma, il 13/09/2017

Il Consigliere es ensore

Il P

‘dente

civili, che elimina. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.

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