Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8048 del 13/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8048 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gravina Giancarlo, nato a Cosenza il 17/05/1965

avverso l’ordinanza del 29/05/2012 della Sezione del riesame del Tribunale di
Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Giuseppe Bruno, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catangaro del 16/03/2012, con la
1

Data Udienza: 13/12/2012

quale veniva applicata nei confronti di Giancarlo Gravina la misura cautelare
della custodia in carcere per i reati di cui agli artt.416-bis e 575 cod. pen.,
ipotizzati nella partecipazione in successione alle cosche Scofano-Martello-SerpaLa Rosa e Serpa-Bruni-Tundis-Besaldo, articolazioni della associazione di tipo
mafioso denominata

ndrangheta

operanti in Paola e zone limitrofe, e

nell’omicidio commesso il 12/07/2003 in Fuscaldo in danno di Luciano Martello.
L’indagato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, il ricorrente

dell’indagato nel sodalizio. Lamenta altresì illogicità della motivazione in quanto
fondata su contraddittorie dichiarazioni dei collaboratori Giuliano Serpa e Ulisse
Serpa e sul tentato omicidio subito dallo stesso Gravina.
2. Sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di omicidio, il ricorrente
deduce illogicità della motivazione nei riferimenti ad intercettazioni telefoniche e
a dichiarazioni del collaboratore Gennaro Bruni non riferibili al Gravina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei gravi indizi per il reato
associativo sono infondati.
Il presupposto indiziario era oggetto di una congrua motivazione, fondata
sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuliano Serpa e Ulisse Serpa, i
quali indicavano il Gravina come persona intranea all’associazione ed attiva nella
commissione di estorsioni, segnatamente attribuendogli azioni minacciose nei
confronti di Giuseppe Curioso, Aldo Caruso e dei fratelli Sangineto, appartenenti
ad una cosca rivale, e condotte estorsive ai danni di imprenditori di Paola e di
alcuni giostrai in occasione di una festa patronale; e su diversi riscontri a dette
dichiarazioni, individuati nelle ulteriori dichiarazioni di Maurizio Giordano,
esponente della cosca cosentina di Francesco Perna, il quale riferiva che
l’indagato era uno dei soggetti che Mario Martello intendeva eliminare per
affermare la propria egemonia nell’associazione, nella condanna definitiva del
Gravina per un reato di estorsione commesso in concorso con Giuliano ed Ulisse
Serpa, in una conversazione telefonica intercettata nel corso della quale
l’indagato si vantava delle somme richieste ai giostrai e in una relazione di
servizio dei Carabinieri di Paola dalla quale risultava il coinvolgimento
dell’indagato in questioni riguardanti l’assegnazione dei posti per la festa
patronale.

2

deduce mancanza di motivazione in ordine all’indicazione dello specifico ruolo

Quanto appena esposto evidenzia in primo luogo l’infondatezza della
censura di mancanza di motivazione sul ruolo associativo dell’indagato, viceversa
specificamente individuato nell’esecuzione di estorsioni ed altri atti intimidatori.
Nessuna illogicità è poi dato ravvisare nella valutazione quale ulteriore riscontro
del tentato omicidio subito dall’indagato; l’episodio veniva infatti coerentemente
inquadrato nella motivazione quale esito del mancato versamento nella cassa
comune del gruppo dei proventi delle estorsioni in danno dei giostrai, e

del

successivo allontanamento dalla cosca dell’indagato e di Giuliano e Ulisse Serpa.

logicamente disatteso dal Tribunale in quanto irrilevante, è infine la mancanza
nelle dichiarazioni di Giuliano Serpa, oggetto delle censure del ricorrente, del
riferimento alla partecipazione del Gravina alla riunione di investitura di Mario
Scofano quale capozona di Paola, viceversa menzionata da Ulisse Serpa.

2. Anche il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi per il
reato di omicidio è infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, premesso che l’omicidio di
Luciano Martello veniva deciso dalla cosca quale reazione a quello di Pietro
Serpa, era fondata in primo luogo sulle dichiarazioni del collaboratore Gennaro
Bruni; le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, venivano
riportate nell’ordinanza come specificamente narrative della presenza del
Gravina all’incontro nel quale si parlava dell’organizzazione di una vendetta per
l’uccisione di Pietro Serpa e si individuava il Martello come obiettivo della stessa,
oltre che dell’aver il Gravina, la sera dell’attentato al Martello, avvertito lo stesso
collaboratore dell’imminente arrivo di uno dei sicari, ossia Luca Bruni, e portato
al collaboratore armi poi dallo stesso consegnate a Nella Serpa. I riscontri a
dette dichiarazioni venivano poi individuati in intercettazioni telefoniche dalle
quali, se non risultava espressamente che il Gravina avesse ordinato l’omicidio,
come osservato dal ricorrente, emergevano elementi non illogicamente ritenuti
confermativi di passaggi fondamentali delle dichiarazioni del collaboratore sui
contatti svoltisi in contiguità con l’omicidio, in particolare l’aver l’indagato
comunicato con Gennaro Bruni più volte e da ultima lo stesso giorno
dell’omicidio, nel quale in immediata successione Gennaro Bruni parlava con
Luca Bruni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

Assolutamente marginale in questo ricco compendio di elementi, e pertanto

P. Q. 14.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alliart.94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 13/12/2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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