Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8046 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8046 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Qela Bruno, nato in Albania il 22/07/1994
avverso l’ordinanza del 12/09/2013 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2.9.2013 il G.U.P. del Tribunale di Ravenna dispose la
misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di Qela Bruno
per rapina aggravata e resistenza.

2. L’indagato propose riesame ma il Tribunale di Bologna, con ordinanza del
12.9.2013 confermò l’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 05/02/2014

3. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, deducendo vizio
di motivazione in relazione alla mancata valutazione dei risarcimenti effettuati
nei confronti della persona offesa Banu Mihai Non i e della persona offesa
Sovrintendente Maurizio Carigi. Sul punto la motivazione sarebbe totalmente
carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso svolge censure di merito ed è manifestamente infondato.

complessive risultanze e valutandole.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede né vi è alcuna violazione di legge, mentre le censure
svolte propongono una lettura alternativa delle risultanze non consentita in sede
di legittimità.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la modifica
apportata all’art. 292 comma secondo cod. proc. pen. con la legge 8 agosto 1995
n. 332 che ha introdotto la partizione c) bis, non impone al giudice del riesame
un onere di motivazione tale da rendere necessaria un’analisi puntuale di ogni
elemento fornito dalla difesa, quando l’irrilevanza di simile elemento risulti chiara
dall’esposizione delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi che legittimano
in concreto la misura disposta. (Cass. Sez. 1 sent. 990 del 04.03.1996 dep.
04.04.1996 rv 205048).
Nel caso in esame il Tribunale ha dettagliatamente motivato in punto di
pericolo di reiterazione dei reati ritenendo l’indagato soggetto incline ad atti di
violenza come emerge dai precedenti giudiziari e di polizia, reiterati appena
scarcerato dopo precedente episodio.
In siffatto contesto motivazionale restano assorbite le deduzioni relative alle •
offerte risarcitorie.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa

2

Il Tribunale ha dettagliatamente ricostruito la vicenda dando atto delle

sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/02/2014.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

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