Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8045 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8045 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Turcanu Madalina Cristina, nata in Romania il 01/12/1986;
avverso l’ordinanza del 16/09/2013 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1.7.2013 La Corte d’appello di Reggio Calabria
rigettò la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di
custodia cautelare avanzata nell’interesse di Turcanu Madalina Cristina.
La Corte territoriale aveva sospeso i termini di custodia in data 28.6.2013
ritenendo che scadessero il 30.7.2013, mentre la difesa sosteneva che erano
scaduti il 26.7.2013 perché operava la sospensione di giorni 60 per rinvii delle
udienze in Corte d’appello e di 86 giorni effettivamente impiegati per la stesura
della motivazione di primo grado dal G.U.P. e non 90, citando sentenza n. 27361
del 31.3.2011 delle Sezioni Unite di questa Corte.

2. L’imputata propose appello ma il Tribunale di Reggio Calabria, con
ordinanza del 16.9.2013 rigetto l’impugnazione.

Data Udienza: 05/02/2014

3. Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo
violazione della legge processuale in quanto il Tribunale, nel confermare la
decisione della Corte d’appello, avrebbe seguito una giurisprudenza minoritaria
della Corte di cassazione e disatteso l’orientamento delle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai
sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo
stabilito dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della
motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato
dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a
decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l’evento
accidentale dell’effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente
più breve. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38596 del 30/09/2005 dep. 20/10/2005
Rv. 232604; conf. Rv. 231870; Rv. 230947, citate anche nel provvedimento
impugnato).
La ragione di ciò riposa sulla ovvia considerazione che i termini per
impugnare (necessariamente correlati alla sospensione dei termini di custodia)
non decorrono dall’effettivo deposito della motivazione, ma da quello indicato dal
giudice.
Come ha rilevato il Tribunale, la sentenza delle Sezioni Unite citata nel
ricorso conteneva la diversa indicazione soltanto in un obiter dictum.
Il Collegio ritiene perciò di condividere la valutazione del Tribunale e non la
diversa indicazione contenuta in pronunzia di altra Sezione di questa Corte (Rv.
252176), per la congruità logica dell’interpretazione dal Tribunale (e condivisa
dal Collegio) fornita in relazione alla correlazione con la decorrenza dei termini
per l’impugnazione.
Infatti, poiché il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine
indicato dal giudice per il deposito della motivazione, la riduzione della
sospensione del termine vanificherebbe l’istituto della sospensione dei termini di
custodia, rimettendo alla decisione delle parti di avvalersi del termine ultimo per
proporre impugnazione la possibilità di far scadere i termini di custodia.
Tale considerazione rende evidente la non condivisibilità dell’assunto
secondo il quale una interpretazione costituzionalmente orientata condurrebbe
alla diversa e qui criticata interpretazione.

2

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 05/02/2014.

94.

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