Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8043 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8043 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CURRA’ FORTUNATO N. IL 21101/1977
avverso l’ordinanza n. 1189/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
29/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do1,t.,
MARIA VESSICHELL1;
I e/sentite le conclusioni del PG Dott.
<4_3 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 07/12/2012 Fatto diritto Propone ricorso per cassazione Currà Fortunato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 29 giugno 2012 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2012, è stata nuovamente confermata l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere: tale misura era stata adottata dal Gip di Torino il 1 giugno 2011 in relazione alla contestazione provvisoria di partecipazione ad associazione di stampo mafioso riconducibile La prima sezione di questa corte di Cassazione ha disposto un nuovo esame sul tema degli indizi a sostegno sia della esistenza della associazione "crimine di Torino", sia della partecipazione ad essa da parte dell'indagato, essendo stata sottolineata l'assoluta inconsistenza di quelli evidenziati nella prima ordinanza del Tribunale del riesame ( del 21 giugno 2011). Deduce il ricorrente che il giudice del rinvio ha confermato il provvedimento coercitivo senza aggiungere nessun elemento nuovo rispetto a quelli già valorizzati nella ordinanza annullata e affermando nuovamente la rilevanza degli incontri che il Currà avrebbe avuto con persone e soggetti ritenuti asseritamente esponenti della 'ndrangheta, indipendentemente dall'oggetto delle riunioni stesse. Inoltre il Tribunale del riesame ha valorizzato il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di un diverso procedimento che, come da documentazione allegata, risulta riunito a quello in esame soltanto il 12 gennaio 2012 e senza prevedere imputazioni a carico dell'odierno ricorrente. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'ordinanza impugnata non si basa, come sostenuto dal difensore, sulla riedizione degli stessi argomenti già ritenuti inidonei dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento e neppure su elementi ulteriori del tutto inconferenti di inutili. Può affermarsi , al contrario, che il vizio di motivazione apprezzato dalla prima Sezione di questa Corte sia stato emendato attraverso la illustrazione di una serie di circostanze dettagliate sia nel loro accadimento storico che nello specifico valore dimostrativo, a nulla rilevando che in linea di principio tali circostanze siano rapportabili allo stesso genus ( incontri con altri soggetti di sospetta appartenenza al crimine mafioso) che in sede di annullamento con rinvio è stato giudicato, di per sé, privo di valenza indiziaria. Ed infatti il giudice della legittimità aveva posto in evidenza la insufficienza indiziaria di emergenze rappresentate da "generici incontri in un bar con altrettanto generici convenuti, per deliberazioni associative da nessuno indicate" e\o da prestazioni fornite in presenza di un detenuto di rispetto ma ignote nella loro reale consistenza. Tale obiettiva lacuna argomentativa è stata colmata dal Tribunale mediante una complessa ed articolata illustrazione, effettuata anche con richiamo alla ricostruzione storica operata nell'ordinanza del Gip, che ha avuto ad oggetto in primo luogo il senso - nella prospettiva della contestazione ex articolo 416 bis CP - del "crimine di Torino" ossia della struttura, indicata sia dal collaboratore di giustizia Rocco Varacalli che dagli autori della conversazione intercettata il 1 marzo 2008 sull'autovettura in uso a lana Bruno (il quale conversava con Scali Rodolfo), alla quale afferivano e partecipavano soggetti cui era stato demandato dalla 'ndrangheta il compito di porre in essere azioni criminali violente sul territorio. Nel provvedimento impugnato si dà anche atto della conversazione registrata sulla stessa autovettura di cui sopra il 9 maggio 2008, nel corso della quale si attribuiva un ruolo di rilievo, nell'ambito dello stesso "crimine", a D'Onofrio Francesco. Si sono analizzati inoltre gli elementi che hanno indotto a ritenere che il ruolo di primario rilievo, all'interno di tale organizzazione, fosse di tale Crea Adolfo, coadiuvato da alla 'ndrangheta e nota come "crimine di Torino", operante sul territorio piemontese. • D'Onofrio Francesco e Crea Aldo Cosimo, con l'ulteriore partecipazione in ruoli inferiori, da parte di una serie di personaggi tra i quali l'odierno ricorrente. Sulla base di tale articolata e motivata ricostruzione del fenomeno associativo locale, il Tribunale del riesame ha ripercorso l'analisi degli incontri del ricorrente con soggetti in parte rientranti nel novero dei componenti della citata organizzazione criminale oltre che con altri personaggi dei quali ha descritto la compromissione in fenomeni strettamente collegati. In tal senso sono stati citati, ad esempio, gli incontri di Currà con il citato lana, con D'Onofrio Francesco, con Praticò Benvenuto, Argirò Vincenzo, Lo Surdo Giacomo ed altri personaggi dello stesso ambiente criminale. Gli incontri in questione, in altri termini, attesa la dettagliata descrizione della caratura criminale dei assumono, nei confronti di quelli, la valenza non già di indizi esclusivi a sostegno della ipotesi associativa in contestazione ma di elementi di conforto ad una tesi accusatoria che, per quanto concerne- lo si ripete- i coindagati, si fonda sulle ulteriori ed autonome emergenze sopra ricordate e cioè le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. E' per tale ragione che gli incontri con essi da parte di Currà risultano, nel provvedimento impugnato, particolarmente e plausibilmente enfatizzati come sintomatici della appartenenza del ricorrente al medesimo sodalizio 'ndranghetoso: e ciò alla luce della massima di esperienza della finalizzazione degli incontri tra appartenenti al detto genere di sodalizio, a scopi criminali del sodalizio stesso e quindi della ammissione ad essi soltanto di soggetti "qualificati" dalla appartenenza alla struttura . Anche le intercettazioni ricavate da altro processo riunito a quello in esame — e regolarmente utilizzate dal Tribunale al pari di ogni elemento utile e legittimamente acquisito- sono state validamente segnalate per chiarire ulteriormente i rapporti di Currà con D'Onofrio Francesco , sopra citato, nonostante lo stato detentivo di costui e non può dirsi pertanto, come fa il difensore, che si tratti di elementi indiziari del tutto inconferenti. Non ricorre, in conclusione, il lamentato vizio di motivazione atteso che, nel provvedimento impugnato, risulta analizzato un materiale indiziario dalla valenza dimostrativa adeguatamente esposta in riferimento alla fattispecie associativa in contestazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp. Roma 7 dicembre 2012 il Presidente L il Cons. est. hketui-1A.Azdaf. partecipanti e della compromissione degli stessi, a pieno titolo, nel medesimo fenomeno associativo,

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