Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8043 del 07/12/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8043 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURRA’ FORTUNATO N. IL 21101/1977
avverso l’ordinanza n. 1189/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
29/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do1,t.,
MARIA VESSICHELL1;
I e/sentite le conclusioni del PG Dott.
<4_3 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 07/12/2012 Fatto diritto Propone ricorso per cassazione Currà Fortunato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in
data 29 giugno 2012 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione con
sentenza del 10 maggio 2012, è stata nuovamente confermata l'ordinanza applicativa della misura
cautelare della custodia in carcere: tale misura era stata adottata dal Gip di Torino il 1 giugno 2011 in
relazione alla contestazione provvisoria di partecipazione ad associazione di stampo mafioso riconducibile La prima sezione di questa corte di Cassazione ha disposto un nuovo esame sul tema degli indizi a sostegno
sia della esistenza della associazione "crimine di Torino", sia della partecipazione ad essa da parte
dell'indagato, essendo stata sottolineata l'assoluta inconsistenza di quelli evidenziati nella prima ordinanza
del Tribunale del riesame ( del 21 giugno 2011).
Deduce il ricorrente che il giudice del rinvio ha confermato il provvedimento coercitivo senza aggiungere
nessun elemento nuovo rispetto a quelli già valorizzati nella ordinanza annullata e affermando nuovamente
la rilevanza degli incontri che il Currà avrebbe avuto con persone e soggetti ritenuti asseritamente
esponenti della 'ndrangheta, indipendentemente dall'oggetto delle riunioni stesse.
Inoltre il Tribunale del riesame ha valorizzato il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate
nell'ambito di un diverso procedimento che, come da documentazione allegata, risulta riunito a quello in
esame soltanto il 12 gennaio 2012 e senza prevedere imputazioni a carico dell'odierno ricorrente.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'ordinanza impugnata non si basa, come sostenuto dal difensore, sulla riedizione degli stessi argomenti già
ritenuti inidonei dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento e neppure su elementi ulteriori
del tutto inconferenti di inutili.
Può affermarsi , al contrario, che il vizio di motivazione apprezzato dalla prima Sezione di questa Corte sia
stato emendato attraverso la illustrazione di una serie di circostanze dettagliate sia nel loro accadimento
storico che nello specifico valore dimostrativo, a nulla rilevando che in linea di principio tali circostanze
siano rapportabili allo stesso genus ( incontri con altri soggetti di sospetta appartenenza al crimine mafioso)
che in sede di annullamento con rinvio è stato giudicato, di per sé, privo di valenza indiziaria.
Ed infatti il giudice della legittimità aveva posto in evidenza la insufficienza indiziaria di emergenze
rappresentate da "generici incontri in un bar con altrettanto generici convenuti, per deliberazioni
associative da nessuno indicate" e\o da prestazioni fornite in presenza di un detenuto di rispetto ma ignote
nella loro reale consistenza.
Tale obiettiva lacuna argomentativa è stata colmata dal Tribunale mediante una complessa ed articolata
illustrazione, effettuata anche con richiamo alla ricostruzione storica operata nell'ordinanza del Gip, che ha
avuto ad oggetto in primo luogo il senso - nella prospettiva della contestazione ex articolo 416 bis CP - del
"crimine di Torino" ossia della struttura, indicata sia dal collaboratore di giustizia Rocco Varacalli che dagli
autori della conversazione intercettata il 1 marzo 2008 sull'autovettura in uso a lana Bruno (il quale
conversava con Scali Rodolfo), alla quale afferivano e partecipavano soggetti cui era stato demandato dalla
'ndrangheta il compito di porre in essere azioni criminali violente sul territorio.
Nel provvedimento impugnato si dà anche atto della conversazione registrata sulla stessa autovettura di cui
sopra il 9 maggio 2008, nel corso della quale si attribuiva un ruolo di rilievo, nell'ambito dello stesso
"crimine", a D'Onofrio Francesco. Si sono analizzati inoltre gli elementi che hanno indotto a ritenere che il
ruolo di primario rilievo, all'interno di tale organizzazione, fosse di tale Crea Adolfo, coadiuvato da alla 'ndrangheta e nota come "crimine di Torino", operante sul territorio piemontese. •
D'Onofrio Francesco e Crea Aldo Cosimo, con l'ulteriore partecipazione in ruoli inferiori, da parte di una
serie di personaggi tra i quali l'odierno ricorrente.
Sulla base di tale articolata e motivata ricostruzione del fenomeno associativo locale, il Tribunale del
riesame ha ripercorso l'analisi degli incontri del ricorrente con soggetti in parte rientranti nel novero dei
componenti della citata organizzazione criminale oltre che con altri personaggi dei quali ha descritto la
compromissione in fenomeni strettamente collegati.
In tal senso sono stati citati, ad esempio, gli incontri di Currà con il citato lana, con D'Onofrio Francesco, con
Praticò Benvenuto, Argirò Vincenzo, Lo Surdo Giacomo ed altri personaggi dello stesso ambiente criminale.
Gli incontri in questione, in altri termini, attesa la dettagliata descrizione della caratura criminale dei
assumono, nei confronti di quelli, la valenza non già di indizi esclusivi a sostegno della ipotesi associativa in
contestazione ma di elementi di conforto ad una tesi accusatoria che, per quanto concerne- lo si ripete- i
coindagati, si fonda sulle ulteriori ed autonome emergenze sopra ricordate e cioè le intercettazioni e le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
E' per tale ragione che gli incontri con essi da parte di Currà risultano, nel provvedimento impugnato,
particolarmente e plausibilmente enfatizzati come sintomatici della appartenenza del ricorrente al
medesimo sodalizio 'ndranghetoso: e ciò alla luce della massima di esperienza della finalizzazione degli
incontri tra appartenenti al detto genere di sodalizio, a scopi criminali del sodalizio stesso e quindi della
ammissione ad essi soltanto di soggetti "qualificati" dalla appartenenza alla struttura .
Anche le intercettazioni ricavate da altro processo riunito a quello in esame — e regolarmente utilizzate dal
Tribunale al pari di ogni elemento utile e legittimamente acquisito- sono state validamente segnalate per
chiarire ulteriormente i rapporti di Currà con D'Onofrio Francesco , sopra citato, nonostante lo stato
detentivo di costui e non può dirsi pertanto, come fa il difensore, che si tratti di elementi indiziari del tutto
inconferenti.
Non ricorre, in conclusione, il lamentato vizio di motivazione atteso che, nel provvedimento impugnato,
risulta analizzato un materiale indiziario dalla valenza dimostrativa adeguatamente esposta in riferimento
alla fattispecie associativa in contestazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria
per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp.
Roma 7 dicembre 2012
il Presidente L il Cons. est. hketui-1A.Azdaf. partecipanti e della compromissione degli stessi, a pieno titolo, nel medesimo fenomeno associativo,