Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8042 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8042 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VICENZA
nei confronti di:
ZHAO WEI N. IL 25/06/1970
avverso l’ordinanza n. 5/2012 TRIB. LIBERTA’ di VICENZA, del
09/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
cG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/12/2012

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vicenza avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame locale in data 9 febbraio 2012 con la quale è stato disposto l’annullamento di due
provvedimenti del Pubblico ministero, di convalida di sequestri probatori emessi in relazione a merce
contraffatta ed importata in violazione della legge doganale, nei confronti di Zhao Wei.
Il Tribunale aveva evidenziato la nullità determinata dal fatto che l’indagato, totalmente ignaro della lingua
italiana, aveva diritto non solo alla nomina di un interprete- effettivamente attuata durante la procedura di

Deduce l’inosservanza falsa applicazione dell’articolo 143 Cpp.
Data la assoluta urgenza dei tempi che caratterizzano la convalida del sequestro, la norma sul diritto alla
traduzione dell’atto non appare compatibile con quello di convalida da emettersi nelle quarantott’ore dal
sequestro.
Il ricorso è fondato.
Come correttamente posto in evidenza dall’impugnante, la giurisprudenza di questa Corte ha già segnalato
come l”omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro nella lingua conosciuta dall’indagato
alloglotta che non comprenda quella italiana e la mancata nomina di un interprete per l’assistenza alle
attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non sono causa di nullità del
provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 32882 del 05/07/2007 Cc. (dep. 13/08/2007) Rv. 237495).
Ha condivisibilmente osservato tale sentenza che trattandosi di atti il cui compimento non può in alcun
modo essere ritardato, neppure la mancata partecipazione dell’interprete all’attività di polizia giudiziaria
riguardante lo straniero che non conosce la lingua italiana produce nullità alcuna, ma influisce
esclusivamente sul termine per l’impugnazione della eventuale misura cautelare reale del sequestro; ed
invero la mancata comprensione dell’atto esplica i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per
impugnare il provvedimento atteso che l’indagato dovrà poi essere messo a conoscenza del contenuto del
provvedimento cautelare in una lingua da lui compresa, con la conseguenza che il termine di impugnazione
decorrerà dal giorno in cui l’indagato avrà preso effettiva conoscenza del contenuto dell’atto (Cass. sez. 3^,
19.11.2003, n. 59; Cass. sez. 4^, 19.11.2004 n. 265).
Non conferente, d’altra parte, sembra il richiamo alla sentenza delle SSUU ivanov del 2008, contenuto nel
provvedimento impugnato. Tale decisione, in tema di decreto di sequestro preventivo, ha ribadito l’ormai
noto principio secondo cui il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende
automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero “status” di straniero o apolide, ma
richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza della lingua italiana.
Si tratta dunque, di una decisione che non solo non ha affermato il diritto dell’indagato alloglotta alla
traduzione del decreto di sequestro nella propria lingua ma che, per di più, in motivazione, ha
esplicitamente richiamato ed avallato l’orientamento sopra richiamato, e cioè quello secondo cui è da
escludere la nullità del sequestro conseguente alla mancata traduzione del relativo decreto nella lingua
dell’indagato, esplicando l’incomprensione dell’atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per
impugnarlo (si cita non solo Cass. 2^, 5.7.2007, Yannis sopra menzionata, ma anche Cass. 3^, 19.11.2003,
Kryczka).
PQM
Annulla il provvedimento impugna

ibunale di Vicenza.

sequestro- ma anche alla traduzione dei provvedimenti di convalida emessi dal PM nei suoi confronti.

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