Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8041 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 8041 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMICHELLA IVANO N. IL 18/01/1971
avverso l’ordinanza n. 50/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
26/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELL1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
&•

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/12/2012

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Formichella Ivano avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze
in data 26 marzo 2012 con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi
degli articoli 322 ter e 644 comma 6 c.p. nonché 92 e 104 del d. Igs. N. 271 del 1989, avente ad oggetto beni
di proprietà del primo.
Il ricorso è presentato da Formichella quale terzo interessato al sequestro che è stato invece disposto nel

Deduce
1)Ia violazione degli artt. 321 e seg. cpp e il vizio di motivazione, per avere, il Tribunale, affermato la
sussistenza del fumus delicti semplicemente richiamandosi a quanto argomentato nelle ordinanze
emesse, nei confronti di soggetti diversi, in procedure alle quali l’odierno ricorrente era estraneo;
2) la violazione dell’art. 322 cpp.
Sarebbe erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui egli si sarebbe limitato a contestare l’assunto
accusatorio secondo cui era la persona per il tramite della quale il Mancin esercitava la propria attività
commerciale: in realtà egli non aveva rinunciato a contestare i presupposti del sequestro, semplicemente
essendosi trovato nella impossibilità di farlo, in ragione della sua posizione di estraneo alla procedura
principale;
3) la violazione dell’art. 321 cpp non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna motivazione circa la
posizione attribuita al ricorrente, quale persona interposta tra il Mancin e i beni sequestrati.
Viceversa, era stata offerta dalla difesa la dimostrazione che il Formichella era legato al Mancin da
contratto di collaborazione professionale, in grado di spiegare la ragione dei fatti sussunti nel
provvedimento secondo una ricostruzione diversa da quella accreditata che, però, non teneva in alcun
conto le prospettazioni della difesa.
In data 29 novmbre 2012 è’ pervenuta via fax una memoria nella quale si ribadiscono le osservazioni già
formulate a sostegno del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Invero sostiene la costante giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione
presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è
stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo (Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc.
(dep. 04/07/2012) Rv. 253081 ; conformi: N. 11796 del 2010 Rv. 246485). E ciò anche nel caso in cui sia
stato attribuito al legale il mandato, per la sede del riesame, ma non contenente la indicazione espressa
della volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio.
L’esame del fascicolo processuale non evidenzia la presenza di una procura speciale utile ai fini della
proposizione del ricorso per cassazione, essendosi in presenza di un ricorso sottoscritto da legale che
spende, oltrettutto, la sola qualità di difensore di fiducia.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 7 dicembre 2012

DEPOSI’FATA IN CANCELLERIA

procedimento iscritto a carico di altro soggetto e cioè di Mancin Alberto Paolo.

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