Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8040 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8040 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VANACORE EMILIO N. IL 16/09/1934
avverso la sentenza n. 1208/2010 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
21/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il tribunale di Santa Maria Capua
iNttìncgtotrd.
Vanacore Emilio per
Vetere, sezione distaccata di Aversa, ha
il reato di lesioni in danno di Marino Antonio alla pena di anni uno e mesi
cinque di reclusione ed ha concesso la sospensione condizionale della
pena, subordinandola al risarcimento del danno, che non ha provveduto

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–• 2. Propone ricorso per cassazione il Vanacore, deducendo due
motivi: 1) erronea applicazione della legge penale per violazione
dell’art.165 c.p.; 2) nullità della sentenza per violazione degli articoli 129
e 444 cod. proc. pen.
3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa suprema,
Dott. Piero Gaeta, ha concluso in conformità al primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato non tanto perché non
sussista l’obbligo a carico del giudice di merito di fornire adeguata
motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di elementi sulla base dei
quali emettere sentenza ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura
penale, quanto per il fatto che la motivazione della sentenza riconosce in
positivo la colpevolezza dell’imputato e dunque ciò supera
evidentemente il mero giudizio relativo alle cause evidenti di immediato
proscioglimento.
2. Il primo motivo, per contro, si mostra fondato. In tema di
sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del
condannato, l’art.165 c.p. si ispira ai principi di legalità e tassatività,
intendendo assicurare certezza nel sistema dei relativi meccanismi, che
diversamente condurrebbero all’esecuzione immediata della pena.
3. La subordinazione del beneficio ai detti obblighi può allora essere
disposta soltanto con riferimento a prestazioni certe e determinate: 1)
restituzioni; 2) pagamento della somma liquidata (dal giudice penale) a
titolo di risarcimento del danno; 3) pagamento della provvisionale
assegnata, sull’ammontare di esso; 4) pubblicazione della sentenza a
titolo di riparazione del danno; 5) eliminazione della conseguenze

a liquidare, rimettendo la parte civile davanti al giudice civile.

dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza di condanna e salvo che la legge non disponga altrimenti.
4. Risulta chiaro l’intento del legislatore di costituire un sistema
“chiuso”, tale che consenta sempre di determinare – nell’ambito della
stessa sentenza penale – l’esatta corrispondenza tra obbligo imposto e
suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione
condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del
danno (che nel caso di specie nemmeno vi è stata), che sarebbe di

5. Nel caso di specie si incorre in questo tipo di errore
nell’applicazione della legge penale (art.165 c.p.), poiché il condannato
dovrebbe risarcire alla parte civile i danni il cui ammontare e la stessa
sussistenza sono incerti.
6. Va rilevato, in ogni caso, che in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti il giudice non può modificare l’accordo raggiunto
dalle parti (o modificare una proposta dell’imputato quando la ritenga
congrua, all’esito del dibattimento, nonostante la mancata prestazione
del consenso da parte del Pubblico ministero). Ne consegue che ogni
modificazione costituisce violazione del “patto” non consentita dalla
legge (Sez. 5, n. 5550 del 17/03/1992 – dep. 12/05/1992, Vitali, Rv.
190095) ed impone dunque l’annullamento della sentenza senza rinvio,
con trasmissione degli atti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per
l’ulteriore corso.

p.q.m.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione
degli atti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/11/2012

impossibile adempimento senza un’ulteriore pronuncia.

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