Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8040 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8040 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGRI LUIGI N. IL 02/01/1951
avverso l’ordinanza n. 472/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

-&à

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2013

ANGRI Luigi, indagato per la violazione degli arti. 81 cpv., 629 I” e II”
comma in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cp, 99 IV comma e 103 cp,
tramite il difensore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 30.4.2013 con
la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui sopra.
La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e deduce:
§1.) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e
processuale. La difesa assume che nel caso di specie ricorre la violazione
dell’art. 393 cp e non quella dell’art. 629 cp, prospettando una ricostruzione
della vicenda e sostenendo che l’indagato non avrebbe proferito minacce o
espressioni idonee ad incutere timore nella persona offesa.
§2.) la mancanza di motivazione convincente in ordine alle ragioni per le
quali il Tribunale Bolognese ha rigettato la richiesta di sostituzione della
misura cautelare in atto, con altro meno afflittiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il ricorrente è stato
arrestato in flagranza per avere costretto CASABIANCA Valter a consegnargli la somma di € 500,00 quale adempimento all’esito di una serie di richieste di somme di denaro accompagnate da minacce di varia natura per il
caso in cui non fossero il denaro non fosse stato consegnato.
Il Tribunale ha indicato le fonti di prova nelle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, nonché nel contenuto di intercettazioni e nella operazione
di consegna del denaro (previamente segnato) sotto il controllo della polizia
giudiziaria.
Il Tribunale ha quindi provveduto ad individuare e ad indicare gli elementi
indizianti previsti dall’art. 273 cpp.
Il Tribunale (pag. 5 – 7 dell’ordinanza) ha indicato le ragioni per le quali non
ha ritenuto di ravvisare nella condotta ascritta all’indagato gli estremi del
più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art.
393 cpp.
A fronte di un’articolata motivazione sul punto la difesa si è limitata a formulare una censura in termini del tutto generici, senza confutare in fatto e in
diritto quanto enunciato dal Tribunale.
Dalla lettura del provvedimento del Tribunale [pag. 7-9 dell’ordinanza] si
evincono le ragioni poste a base del provvedimento sotto il profilo della esistenza di esigenze cautelari individuate nel pericolo di reiterazione della illecita condotta. Il Tribunale ha messo in evidenza la personalità negativa
dell’indagato attraverso l’analisi del certificato penale dal quale si può appurare come il prevenuto abbia già riportato condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona e che è recidivo specifico per pregresse condanne per estorsione, minaccia, rapina, associazione di stampo mafioso e
detenzione illegale di armi da fuoco. Il Tribunale ha analizzato il fatto per il
quale è processo ritraendo un giudizio ulteriormente negativo della personalità dell’imputato e del suo stile di vita improntata a caratteri che con giudizio non manifestamente illogico, consente di ritenere la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di recidivanza nelle condotte illecite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha infine indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare un provvedimento cautelare personale meno afflitivo di quello adottato, ravvisando un rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e il fatto il cui giudizio non potrà comportare il riconoscimento di benefici quale la
sospensione condizionale della pena.
Anche sotto il profilo della indicazione delle ragioni poste a fondamento del
provvedimento ex art. 274 e 275 cpp, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame è adeguata, incensurabile nel merito, corretta in diritto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si comunichi ex art. 94 disp. att. cpp.
Così deciso in Roma il 13.11.2013

Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali. Manda al Cancelliere per le comunicazioni di legge
ex art. 94 disp. att. cpp.

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