Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 804 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 804 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LAMPADA GIULIO N. IL 16/10/1971
avverso l’ordinanza n. 759/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
31/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere po.tt. GERARDQ SABEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ~44 STik.1.4
tigteko
i’44,414.4444;4441,171- #41 hti.4440

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2012

e

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 31 maggio 2012 il Tribunale del riesame di Milano,
confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini
preliminari, ha disposto che Lampada Giulio rimanesse sottoposto alla misura
della custodia cautelare in carcere, quale indagato, per quanto d’interesse del

partecipazione ad un’associazione mafiosa a carattere familiare radicata nel
territorio lombardo.
Ha ritenuto quel Collegio che la istanza di revoca della misura massima
cautelare personale in conseguenza dell’affermata esistenza di nuovi elementi
(dichiarazioni dell’indagato, dei coimputati, attività di polizia successiva alla
misura cautelare, prove emerse in dibattimento ed altri atti acquisiti a seguito di
indagini difensive) non potesse essere accolta in quanto non aveva determinato il
venir meno dei gravi indizi di colpevolezza.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato sussistente la
presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod.proc.pen. non vinta dalle
asserzioni defensionali dell’indagato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Lampada, per il tramite dei propri
difensori, affidandolo ad un primo articolato motivo col quale si evidenziano una
Illogicità della motivazione e un travisamento delle prove in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi per il delitto associativo; con il secondo motivo si
deduce una violazione di legge in ordine alla ritenuta presunzione di sussistenza
delle esigenze cautelari.
3. Risulta, peraltro, pervenuta rinuncia dell’imputato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 591, comma 1 lettera d)
cod.proc.pen. per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.
2.

Dall’inammissibilità deriva, altresì, la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore
della Cassa delle Ammende.

P.T.M.

presente procedimento incidentale cautelare, per il delitto pluriaggravato di

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di euro 500,00.

Così deciso in Roma il 15/11/2012.

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