Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 804 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 804 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Colabufalo Nunzio, nato in Svizzera il 13/05/1965;
avverso la sentenza in data 13/01/2016 il Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv. Giuseppe Fornari, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 17/05/2014, emesso a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, Nunzio Colabufalo era stato tratto a giudizio
immediato in relazione al reato di cui agli artt. 6, comma 4, 104, comma 3, lett.
b) del d.lgs. n. 624 del 1996 per avere omesso, nella sua qualità di datore di
lavoro e di responsabile della sicurezza dello stabilimento Centro olii Val d’Agri di
ENI S.p.A., di trasmettere all’autorità di vigilanza, prima dell’inizio delle attività
affidate all’impresa

Istituto di vigilanza città di Potenza,

l’integrazione del

documento di sicurezza e salute coordinato in relazione all’affidamento dei lavori
di vigilanza alla ditta appaltatrice ex art. 9, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 624
del 1996.

3Y-J

Data Udienza: 13/09/2017

1.1. Con sentenza emessa in data 13/01/2016 il Tribunale di Potenza aveva,
tuttavia, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi
il reato estinto per prescrizione.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso lo stesso Colabufalo a
mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con un unico motivo di impugnazione,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea
applicazione della legge processuale penale con riguardo all’art. 129 cod. proc.

prescrizione, nonostante che l’imputato avesse rivestito la qualifica soggettiva di
datore di lavoro e di responsabile della sicurezza soltanto in epoca successiva
alla commissione del fatto, secondo quanto emergente dalla documentazione
prodotta dalla difesa; documentazione che il giudice non avrebbe, però, preso in
alcuna considerazione, obliterando anche il dato che Colabufalo non si trovasse
materialmente all’interno del Centro olii Val d’Agri alla data della commissione
del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per addivenire ad
una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., il giudice deve valutare se le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile; valutazione che, secondo l’orientamento qui condiviso, appartiene
più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di
“apprezzamento”, come tale incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (così Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009,
dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Nel caso di specie, deve invero escludersi che ricorra la prova evidente
dell’innocenza dell’imputato, atteso che secondo le dichiarazioni del teste
Carbone, Colabufalo aveva rivestito la qualifica formale contestata e che, come
evidenziato dal giudice di merito, il principio di effettività, comunemente
applicato dalla giurisprudenza in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, impone che la posizione di garante venga assunta da colui il quale, “di
fatto”, ovvero indipendentemente della qualifica formale, si accolla e svolge i
poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 22606 del
4/04/2017, dep. 9/05/2017, Minguzzi, Rv. 269973).
Per tale motivo, anche ammettendo che l’imputato non abbia rivestito, come
opinato la difesa, la qualifica richiesta, nondimeno deve escludersi che sia

pen.. In particolare, la sentenza avrebbe ritenuto che il reato si sia estinto per

emerso in maniera evidente che Colabufalo non avesse rivestito alcun ruolo,
anche solo fattuale, dal punto di vista gestorio, proprio in considerazione delle
menzionate dichiarazioni del teste.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve
essere, pertanto, rigettato.
4. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13/09/2017

Il Con igliere estensore

Il -pr ident

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