Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8039 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8039 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPIERI FRANCESCO N. IL 29/10/1958
avverso l’ordinanza n. 234/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
72.e.

Uditi difensor Avv.;

‘1<- i 72- ' Data Udienza: 13/11/2013 IMPIERI Francesco, indagato per la violazione dell'art 12 quinquies dl 306/92 e 110 cp, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha disposto il sequestro preventivo della Azienda agricola di proprietà diretta e/o per interposta persona: Azienda agricola Mararanch Azienda Agricola Zootecnica sas, con sede in Maratea (PZ) e i relativi beni aziendali. La difesa richiede l'annullamento del provvedimento impugnato e deduce: §1.) Ex art. 606 1^ comma lett. E) cpp per essere la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. La difesa lamenta altresì la violazione di legge mancando i gravi di colpevolezza ed essendo erronea la valutazione degli stessi. In particolare il ricorrente sostiene che l'affermazione di responsabilità del ricorrente si fonderebbe esclusivamente sul contenuto di una telefonata intercettata intercorsa tra il coimputato CAPANO Pasquale e certo ZICARELLI Roberto; la prova secondo la tesi della difesa sarebbe priva di qualsiasi riscontro oggettivo e di qualsiasi conseguente valenza probatoria. La difesa sostiene che l'IMPIERI avrebbe venduto alla GESTUR srl (società riconducibile al CAPANO) tre unità immobiliari nell'ambito di una operazione immobiliare che per le sue modalità di svolgimento non giustifica l'ordinanza di sequestro preventivo del complesso aziendale denominato MARARANCH. In data 28.10.2013 il ricorrente ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte una memoria contenente, ex art 585 cpp, motivi aggiunti con i quali ha posto in evidenza che non sono stati rispettati i criteri di valutazione degli elementi indiziari della colpevolezza. La difesa rileva inoltre che nel provvedimento impugnato non vengono enunciati i passaggi che dovrebbero servire ad individuare, secondo la ipotesi accusatoria la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto della azienda MARARANCH sas da parte del Capano. RITENUTO IN DIRITTO L'IMPIERI è destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo relativo ad un complesso aziendale denominato MARARANCH. L'ordinanza cautelare reale è stata emessa nell'abito di procedimento penale relativo a "...trasferimento fraudolento di valori" in favore di CAPANO Pasquale, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca in applicazione della misura di prevenzione disposta con decreto del Tribunale di Roma del 5.12.2011. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il ricorrente e il CAPANO sono sottoposti a procedimento penale con l'accusa di violazione degli artt. 110 cp, 12 quinquies DL 306/92 riguardante proprio l'azienda denominata MARARANCH. Nella specie l'accusa sostiene che l'IMPIERI sarebbe un mero prestanome del CAPANO il quale sarebbe il reale titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame del provvedimento cautelare reale ha posto in evidenza le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti per confermare il disposto sequestro preventivo mettendo in evidenza sia MOTIVI DELLA DECISIONE Per i suddetti motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione prevista dall'art. 616 cpp, ravvisandosene i presupposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. l'esistenza del requisito del humus commisi delicti, [pp. 20 e ss.] sia quello del periculum in mora [p. 23]. Il ricorso principale della difesa dell' IMPIERI è manifestamente infondato per deduce argomenti e censure che esulano dai limiti previsti dall'art. 325 cpp in tema di di impugnazione di provvedimenti cautelari in sede di legittimità. La norma richiama dispone che il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è proponibile esclusivamente per "violazione di legge". Per giurisprudenza consolidata, fra le ipotesi di violazione di legge non sono da ricomprendersi i vizi di motivazione riconducibili alla fattispecie di cui all'art 606 I^ comma lett. e) cpp, dovendo per contro ricomprendersi le ipotesi di carenza assoluta o di apparenza di motivazione, enucleabili peraltro sub art. 125 cpp e conseguentemente fra i casi previsti dall'art. 606 I^ comma lett. c) cpp [ex multis v. Cass. sez. V 13.10.2009 n. 43068 e da ultimo Cass. sez. VI 10.1.2013 n. 6589]. Nel caso sottoposto all'esame di questo collegio la ordinanza impugnata è corredata di motivazione estesa in 24 pagine e non ha i caratteri dell'apparenza, peraltro neppure dedotta dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale consegue necessariamente quella dei motivi aggiunti ex art. 585 IV comma cpp. Peraltro va osservato che gli stessi motivi aggiunti sono essi stessi inammissibili. La doglianza per la quale il Tribunale non avrebbe indicato i gravi indizi di colpevolezza ed un'erronea valutazione degli stessi, in relazione alla imputazione ascritta, va rammentato il costante insegnamento di questa Corte per la quale il provvedimento che dispone il sequestro preventivo non è subordinato alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza he sono invece richiesti dall'art. 273 cpp, come condizione generale di applicazione delle misure cautelari personali, ma deve riguardare cose che si trovino in un rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali sono in corso le indagini [v. Cass. sez. I 20.1.1994 n. 325]. Peraltro la ordinanza ha adeguatamente motivato in ragione della esistenza del fuma commissi delicti, vale a dire della astratta ipotizzabilità della commissione di reato desunta da una concreta valutazione degli elementi di prova addotti dall'accusa. Nel caso in esame il Tribunale ha condotto la suddetta indagine e le relative risultanze non sono sindacabili nel merito. Le restanti argomentazioni della difesa attengono tutte ad aspetti inerenti a valutazioni di merito che non sono suscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13.11.2013

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