Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8038 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8038 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GALLO FRANCESCO N. IL 14/06/1965
avverso l’ordinanza n. 4355/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
13/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi • ensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Muscariello, il quale
chiede raccoglimento del ricorso.

1. Gallo Francesco è stato attinto da misura di custodia
cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli il
24/05/2012, in relazione al delitto di partecipazione ad
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti,
aggravato dall’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall’articolo 416 bis del codice penale. Il tribunale del
riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza impugnata.
2. Contro l’ordinanza del tribunale propone ricorso per
cassazione l’imputato per i seguenti tre motivi:
a. illogicità della motivazione, nonché violazione degli
articoli 74 del d.p.r. 309-90 e 192-273 cod. proc. pen.,
per erronea individuazione della gravità indiziaria e per
l’assenza dei requisiti di utilizzabilità probatoria della
chiamata in correità; secondo il ricorrente le
se
dichiarazioni
dei
collaboratori
di
giustizia,
correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre ad
una pronuncia di annullamento. In particolare, le
dichiarazioni rese da Albano e Casillo sono in contrasto
con molte altre fonti dichiarative del processo, essendo
gli unici che parlano del ruolo ricoperto dal Gallo. La
difesa assume, inoltre, che vi sarebbe insufficienza delle
dichiarazioni, che avrebbero dovuto essere riscontrate
da elementi esterni.
b. assenza o mera apparenza di motivazione in ordine alla
contestazione della fattispecie di cui al primo comma
dell’articolo 74 del d.p.r. 309-90. Il ricorrente lamenta il
riconoscimento del suo ruolo di capo e promotore
dell’organizzazione criminale dedita allo spaccio, non
assistita da idonea motivazione.
c. violazione di legge, vizio di motivazione ed erronea
applicazione della circostanza aggravante ex articolo 7
della legge 203-91; con il terzo motivo di ricorso si
lamenta la insufficiente motivazione in ordine alla
mancata esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 7.
Il tribunale si limiterebbe a riportare una generica
massima giurisprudenziale in materia ed a ritenere
applicabile al Gallo tale aggravante in virtù di un astratto

RITENUTO IN FATTO

collegamento del sodalizio con gruppi criminali della
zona.

1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si ricorda che il
vizio di motivazione della sentenza deve essere interno, cioè deve
risultare dal provvedimento impugnato o da atti del processo
specificamente indicati e non può invece basarsi su semplici
affermazioni del ricorrente. Ciò premesso, questa Corte non
conosce alcunché delle deposizioni rilasciate dagli altri testi, né
ravvisa discrasie evidenti nella motivazione del provvedimento
impugnato. La difesa assume, inoltre, che vi sarebbe insufficienza
delle dichiarazioni, che avrebbero dovuto essere riscontrate da
elementi esterni, ma anche questo doglianza è infondata, posto
che le due dichiarazioni del Casillo e dell’Albano si riscontrano a
vicenda. In tema di valutazione della prova le chiamate in
correità, provenienti da soggetti diversi, possono riscontrarsi a
vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle
altre, come ulteriore elemento che ne conferma l’attendibilità; ciò
tuttavia a condizione che le dichiarazioni accusatorie siano tra loro
indipendenti e non frutto di un accordo calunnioso. (Sez. 1, n.
13885 del 22/09/1999 – dep. 03/12/1999, Greco ed altri, Rv.
215803).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato; c’è, infatti,
motivazione specifica alle pagine 11-15 dell’ordinanza del
riesame, da ritenersi comunque un tutt’uno, ai fini della
valutazione della congruità della motivazione, con la più
approfondita ordinanza del gip.
In tema di motivazione dei
provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della
misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro
strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del
tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di
motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la
motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi
integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché, in
quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico – giuridiche che,
ai sensi degli art. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato
l’emissione (sez. un., 17 aprile 1996, n. 7).
3. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, si riscontra
una motivazione specifica nella prima parte della pagina 16;
trattasi di motivazione più che sufficiente, anche in considerazione
della fase cautelare in cui si trova il procedimento.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con le
conseguenti statuizioni in punto spese.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo
94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.
Così deciso il 27/11/2012

p.q.m.

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