Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8037 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8037 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MIRABILE PAOLO N. IL 19/09/1977
avverso l’ordinanza n. 166/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
17/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i dife•Avv.;

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero
Gaeta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Mirabile Paolo è stato attinto dalla misura della custodia
ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte con altri soggetti
dell’associazione di tipo mafioso denominata Santapaola-Ercolano,
diretta ed organizzata da Cocimano Benedetto, Santapaola
Antonino, Mirabile Giuseppe e Nizza Daniele.
2. Con istanza di riesame del 07/02/2012, il difensore
dell’indagato eccepiva preliminarmente l’inutilizzabilità delle
intercettazioni ambientali poiché la motivazione dei relativi decreti
faceva riferimento ad altri decreti ed allegati non trasmessi al
tribunale del riesame; inoltre contestava la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e la sussistenza dell’aggravante
dell’associazione armata, nonché la sussistenza delle esigenze
cautelari.
3. Il tribunale della libertà di Catania rigettava la richiesta,
salvo escludere l’aggravante di cui all’articolo 416 bis, comma
sesto, del codice penale.
4. Il Mirabile propone ricorso per cassazione esclusivamente
per violazione degli articoli 309, comma cinque, e 291, comma
uno, del codice di procedura penale. Ricorda la difesa che a
seguito

della

sua

eccezione

circa

l’inutilizzabilità

delle

intercettazioni ambientali (poiché la motivazione dei relativi
decreti faceva riferimento ad altri decreti ed allegati non trasmessi
al tribunale del riesame) il tribunale aveva invitato il pubblico
ministero a produrre gli atti di cui il difensore eccepiva la mancata
trasmissione, così violando le predette norme di legge, in
considerazione del fatto che la ratio del termine perentorio
stabilito dal legislatore per la trasmissione degli atti al tribunale
del riesame è quella di impedire che il termine per la decisione
1

cautelare in carcere insieme a numerosi altri coimputati, in quanto

decorra da un dies a quo lasciato alla determinazione degli organi
giudiziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; come più volte affermato da questa
corte, in tema di intercettazioni, ove alla richiesta per

P.M. i decreti autorizzativi e, a seguito di impugnazione della
misura, gli atti siano trasmessi privi di tali decreti al Tribunale del
riesame, ciò non determina nè l’inefficacia della misura nè
l’inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad
acquisire d’ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta.
(Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007 – dep. 16/11/2007, Gulisano,
Rv. 238059). E qualora il tribunale del riesame ritenga opportuno
acquisire

i

decreti di autorizzazione all’effettuazione di

intercettazioni di comunicazioni, nulla impone che gli stessi siano
messi a disposizione delle parti nel rispetto del termine di almeno
tre giorni prima dell’udienza, essendo tale termine stabilito
dall’art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. unicamente per la
comparizione delle parti. (Sez. 4, n. 4631 del 01/12/2004 – dep.
08/02/2005, Kelolli ed altro, Rv. 230686).
2. 3.

In conclusione, in tema di intercettazioni, la mancata

trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle
stesse a suo tempo non trasmessi neppure al g.i.p., e
successivamente depositati innanzi al tribunale, non comporta la
perdita di efficacia della misura nè la inutilizzabilità delle
intercettazioni, se non nel caso di adozione dei decreti fuori dei
casi consentiti dalla legge. (Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005 dep. 07/03/2005, Ferrini, Rv. 231083).
3. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con le
conseguenti statuizioni in punto spese.

2

l’applicazione di misure cautelari non siano allegati da parte del

4. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo
94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.
Così deciso il 27/11/2012

spese processuali.

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