Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8036 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8036 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
NANNA ENRICO N. IL 05/09/1965
avverso l’ordinanza n. 1606/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
21/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/10/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto.
Udito il difensore avv.Marino Marini che ha concluso per la conferma del

Osserva

Nanna Enrico inizialmente venne sottoposto in data 16.1.2012 alla
misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice per le
indagini preliminari di Rimini in relazione al reato di cui all’art. 73 co.1 bis
dpr 309/90. A seguito degli approfondimenti investigativi svolti
successivamente all’esecuzione dell’ordinanza in questione, il pubblico
ministero, nell’ambito del medesimo procedimento, previa formulazione
delle ulteriori contestazioni di cui ai capi A e B dell’imputazione provvisoria
(artt.110, 319, 321, 326 c.p.), richiedeva al Gip l’applicazione al medesimo
della custodia cautelare in carcere anche per le nuove ipotesi di reato.
Con ordinanza del 21/22 novembre 2012, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Rimini rigettava la richiesta relativamente
alla posizione del Nanna, rilevando che sussisteva ipotesi di contestazione a
catena con la prima ordinanza, che il termine di fase ex art.303 co.1 n.1 c.p.p.
per i reati di cui ai capi A e B (artt.110, 319, 321, 326 c.p.) era già interamente
scaduto, e che il termine da considerare ai fini dell’art.297 co.3 c.p.p. non
poteva essere quello (anni uno) di cui al reato di cui al capo C bis della prima
ordinanza, ritenendo che l’espressione “imputazione più grave” utilizzata
all’art.297 co.3 c.p.p. si riferisse al solo caso di emissione di più ordinanze che
dispongono la stessa misura per uno stesso fatto, benché diversamente
qualificato e circostanziato.

provvedimento impugnato.

Avverso tale provvedimento, l’indagato propose appello, e il Tribunale
di Bologna, con ordinanza del 21.12.2012, rigettava l’appello e confermava
l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero deducendo la violazione
dell’art.606 co.1 lett.b) per erronea applicazione dell’art.297 co.3 c.p.p. Nel
caso in esame i fatti oggetto di misura sono totalmente nuovi, scoperti

custodiale, e legati da una palese connessione qualificata fra tutti i reati
connessi. Nel caso in questione, i provvedimenti coercitivi non potevano
essere richiesti in un unico contesto temporale e, stante la diversità dei reati
contestati nel tempo occorreva riferirsi alla più grave (art.73 dpr 309/90)
delle imputazioni per ricalcolare i termini di fase. L’interpretazione così
proposta risulta conforme alla sentenza della Corte Costituzionale
n.408/2005 e dall’altro al contenuto formale dell’art.297 co.3 c.p.p. che
prevede la commisurazione dei termini di fase all’imputazione più grave.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Per quanto concerne la ratio dell’istituto, ancora da ultimo la Corte
costituzionale (sentenza n. 204 del 2012) ha chiarito che esso «tende ad
evitare che, rispetto a una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo
titolo che, senza adeguata giustificazione, determini di fatto uno spostamento
in avanti del termine iniziale della misura […]. L’introduzione di “parametri
certi e predeterminati” nella disciplina delle “contestazioni a catena” risponde
all’esigenza di “configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei
provvedimenti che incidono sulla libertà personale” (sentenza n. 89 del 1996),
in assenza dei quali si potrebbe “espandere la restrizione complessiva della
libertà personale dell’imputato, tramite il “cumulo materiale” – totale o
parziale – dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato” (sentenza n. 233 del
2011). La disciplina delle “contestazioni a catena”, dunque, si caratterizza per
una rigidità indispensabile a scongiurare il rischio di un’espansione,

dall’Ufficio di Procura solamente dopo l’esecuzione della prima misura

potenzialmente indefinita, della restrizione complessiva della libertà
personale, ed è in nome di questa rigidità che la disciplina delle
contestazioni a catena” non tollera alcuna “imponderabile valutazione
soggettiva degli organi titolari del potere cautelare”».
2. I principi applicativi della norma di cui all’art. 297, comma 3, cod.
proc.pen., sono stati definiti dagli interventi della Corte costituzionale

(sentenza n.408 del 2005 e n. 233 del 2011) e della Corte di cassazione (Sez. U,
n. 21957de1 22/ 03/ 2005, Rahulia; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007,
Librato) e sono stati così sintetizzati nella sentenza 45246 della Sezioni Unite,
del 19/07/2012 Rv. 253549:
– nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che
dispongono nei confronti di un imputato una misura custodiale per lo stesso
fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da
concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi
anteriormente all’emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della
decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive
opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di
desumere dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza,
l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297,
co. 3, prima parte, c.p.p.);
– nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso
procedimento riguardino invece fatti diversi tra i quali non sussiste la
connessione qualificata prevista dall’art. 297, co. 3, c.p.p., la retrodatazione
opera solo se al momento dell’emissione della prima erano desumibili dagli
atti elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze
successive;
– il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda
ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il
provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di
tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo
l’emissione della prima ordinanza;

3

- quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti
diversi più ordinanze custodiali per fatti diversi in relazione ai quali esiste
una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, co. 3,
c.p.p., opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel
procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza;
– nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi

elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al
momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza
decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima solo se i due
procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro
separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero;
– la disciplina stabilita dall’art. 297, co. 3, cod. proc. pen., per la
decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, si applica anche
nell’ipotesi in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia
stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente
all’adozione della seconda misura (Corte cost., sent. n. 233 del 2011).
2. Il giudice delle indagini preliminari ha rigettato l’istanza di
applicazione di misura cautelare in carcere avanzata nei confronti di Nanna
Enrico per i reati ascrittigli ai capi A) e B) e di cui agli artt.110, 319, 321 c.p. e
110, 81, co.2, 326 c.p., nell’ambito del medesimo procedimento nel quale per
altri fatti era già stata emessa altra ordinanza cautelare, in quanto, dovendo
retrodatarsi a partire dal 16.1.2012 la decorrenza della misura, secondo il
disposto normativo dell’art.297 co.3 c.p.p., alla data del 16.1.2012, data di
esecuzione della prima ordinanza, ed essendo il termine di fase per i reati in
questione pari a mesi tre, il termine era già interamente decorso in data
15.4.2012; né avrebbe potuto applicarsi il termine più lungo (un anno)
previsto per il delitto più grave di cui all’art.73 dpr 309/90, in quanto la
norma di cui all’art.297 co.3 c.p.p., laddove dispone di commisurare i termini
di fase “all’imputazione più grave” fa riferimento al solo caso di emissione di
più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto,
benché diversamente qualificato o circostanziato, come ad esempio nel caso

riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli

di applicazione di misura cautelare per il reato di rapina e successiva
contestazione per il medesimo fatto con successivo e autonomo titolo del
reato di rapina aggravata.
Il Tribunale, nel rigettare l’appello, ha ritenuto invece che l’espressione,
“imputazione più grave” contenuta nell’art.297 co.3 c.p.p. si riferisca non
solo al caso in cui la seconda ordinanza faccia riferimento allo stesso fatto

reato, diversamente qualificato e/o circostanziato, ma anche al caso in cui si
tratti di reati diversi, purchè si ritenga applicabile il meccanismo di cui
all’art.297 co.3 c.p.p., sia quindi nel caso di reati diversi ma legati da
connessione qualificata che in quello di reati diversi e non connessi laddove i
presupposti per l’emissione della seconda ordinanza fossero presenti al
momento dell’emissione della prima.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il pubblico ministero ricorrente
non ha contestato davanti al Tribunale del Riesame, né in questa sede,
l’applicazione del principio della retrodatazione della custodia cautelare, ma
si è limitato unicamente a contestare l’interpretazione data dai Giudici di
merito all’espressione “imputazione più grave” contenuta nell’art.297 co.3
c.p.p., e dal ricorrente ritenuta riferibile all’imputazione di cui al capo C bis
contenuta nella prima ordinanza (art.73 dpr 309/90) il cui termine massimo
di fase, pari ad un anno, non era ancora decorso al momento della decisione
del Tribunale del Riesame.
4. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sent. n. 4419/2005 Rv.
229982 ; Sez. U, Sent. n. 42/1995 Rv. 203093) ha da tempo ormai chiarito che
l’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di
ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti
primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il
gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un
provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata pratica più
vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Si tratta di affermazione di principio che è stata ribadita anche con
riferimento alle impugnazioni del pubblico ministero, nonostante si
riconosca che questi ha natura di parte pubblica e svolga la fondamentale
5

funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare
amministrazione della giustizia.
Comunque si intenda l’espressione “imputazione più grave” – ovvero
riferita allo stesso-fatto reato, diversamente qualificato o circostanziato, come
ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, o a reati diversi, ai quali sia
applicabile il meccanismo di cui all’art.297 co.3 c.p.p., così come ritenuto dal

Tribunale nell’ordinanza impugnata – in entrambi i casi il ricorso del
pubblico ministero è comunque inammissibile, per carenza di interesse. Alla
data del proposto ricorso (18.1.2013), infatti, era oramai decorso anche il più
lungo termine di custodia cautelare dallo stesso invocato.
5. Rileva comunque il Collegio che la condizione essenziale per
l’applicazione della misura, per lo stesso fatto o per fatti diversi per i quali si
ritenga applicabile il meccanismo di retrodatazione di cui all’art.297 co.3
c.p.p., è che il termine massimo di fase proprio dei reati successivamente
contestati non sia già interamente decorso, al momento dell’applicazione
della seconda misulà.
Invero, la norma di cui al terzo comma dell’art. 297 c.p.p. consente la
reiterazione delle ordinanze cautelari che, in successione temporale, tendano
ad integrare, a perfezionare e ad aggiornare i termini dell’accusa, al fine di
renderli aderenti agli sviluppi delle indagini, ma in quanto volta ad evitare
che venga dilatata la durata della misura cautelare fissa la decorrenza al
momento dell’esecuzione o della notificazione del primo provvedimento
coercitivo, anche se i termini sono commisurati all’ultima delle imputazioni
contestate, ovvero, nei casi previsti dagli art. 81 co. 1, 82 co. 2 e 83 co. 2 c. p.,
all’imputazione più grave (v. Cass.Sez.II, Sent. n. 1823/1998 Rv. 211107; Sez. I
Sent.n.239/ 1994 Rv.197199).
Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso
procedimento riguardino, invece, fatti diversi tra i quali non sussiste la
connessione qualificata prevista dall’art. 297, co. 3, c.p.p., come sembra
adombrare (invero in maniera contraddittoria) il ricorrente allorchè accenna
a “fatti totalmente nuovi (e diversi) scoperti dall’Ufficio di Procura solamente
dopo l’esecuzione della prima ordinanza” la retrodatazione opera solo se al /

i

6

momento dell’emissione della prima erano desumibili dagli atti elementi
idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

gliere estensore
a Cervadoro
icaL

51A.)
« c4,9—

2F

Il Presidente
iro Pe
-2

liberato, in camera di consiglio il 24.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA