Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8035 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8035 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERCURI CRISTIAN N. IL 25/10/1989
avverso l’ordinanza n. 117/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
05/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/10/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto del 22.6.2012, nel procedimento nei confronti di Mercuri
Cristian (e altri), indagato per i reati di cui agli artt.416 c.p., 646, 61 n.7 e 11
c.p. (associazione a delinquere allo scopo di commettere truffe e
appropriazioni indebite in danno di imprese di logistica e di spedizionieri), il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia dispose il
sequestro preventivo di tutti i veicoli intestati o comunque nella disponibilità
di tre società, la Kaltramsport Scarl, la Esseffe sas e la Metra srl.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il
Tribunale del Riesame di Venezia con ordinanza del 5.10.2012, confermava il
decreto, ad eccezione che per due veicoli, in quanto autovetture ad uso
privato.
Ricorre per cassazione l’indagato, deducendo: 1) l’illegittimità della non
trattazione in periodo feriale dell’istanza di riesame, trattandosi comunque di
misura cautelare, anche se reale. Il Tribunale ha erroneamente omesso di
fissare l’udienza nel periodo feriale, lasciando così decorrere i termini di
legge e, poi, ha ulteriormente errato nel fissare l’udienza a fine settembre,
oramai a termini scaduti, e solo su istanza dello stesso indagato; 2) violazione
e falsa applicazione dell’art.324 c.p.p. Il Tribunale ha avuto la disponibilità di
tutte le carte del procedimento sin dal 26 luglio 2012, allorquando ha fissato
l’udienza per la discussione poi limitata alla sola misura cautelare personale;
nonostante ciò non ha fissato tempestivamente l’udienza per la trattazione
del ricorso che, quantomeno, avrebbe dovuto essere fissata, a pena di
inefficacia, entro il 20.9.2012; 3) illegittimità della conferma del sequestro. Il
Tribunale ha errato a disporre il dissequestro dei soli automezzi destinati ad

Osserva

uso personale. L’intero parco automezzi è di proprietà della Metra, società
che opera legittimamente del campo dei trasporti per conto terzi, attività
perfettamente lecita, contabilizzata ed alla luce del sole; ciò nonostante sono
stati sottoposti a sequestro tutti i mezzi ivi compresi quelli costituiti da
semplici camion frigorifero assolutamente inidonei al trasporto di materiale
ferroso e di ghisa. Anche gli altri mezzi, dall’utilizzo promiscuo,

regolarmente comprati e detenuti, sono stati illegittimamente sottoposti a
sequestro, non essendo giustificata la cautela, in quanto l’attività criminosa
ipotizzata sarebbe cessata un anno fa.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 240 bis disp. att. c.p.p. dispone che, in materia penale, la
sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle
indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato
di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinuncino alla
sospensione dei termini. Da tale disposizione, tenuto conto della “ratio”
sottostante, è dato ricavare che la riferita sospensione riguarda anche i
procedimenti incidentali concernenti la richiesta di riesame di provvedimenti
in tema di misure cautelari, ma che la possibilità per l’indagato o per il suo
difensore di rinuncia è prevista soltanto per le fasi di applicazione di misure
riguardanti la libertà personale e non anche di quelle relative alla cautela
reale (cfr.Cass. SS.UU. 20/4/1994, Iorizzo, Rv. 197702). Ed infatti appare
evidente che, a fianco della regola generale di sospensione, è stata prevista
una eccezione (comunque condizionata alla opzione di rinuncia) per i soli
casi nei quali siano in discussione provvedimenti incidenti sulla libertà
personale, atteso il particolare rilievo di tale bene, a fronte del quale i pur
legittimi e comprensibili interessi tutelati dalla sospensione stessa devono
cedere il passo (v.Cass, Sez.II, Sent. n. 1138/2007 Rv. 238907; Sez.III, Sent. n.
.,{
15882/2001 Rv. 218879).
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Nè a diversa conclusione può pervenirsi ove sia in discussione una
misura di cautela reale e l’indagato sia colpito anche da misura cautelare
personale. Quel che conta, infatti, ai fini che qui interessano è l’oggetto del
procedimento incidentale (che giustifica l’eccezione per le ragioni esposte) e
non la condizione soggettiva dell’interessato, quando questa in nessun modo
può essere interessata dalla definizione del procedimento medesimo (in tal
senso, v. Cass.Sez.IV, Sent. n. 19/2000 Rv. 216922).

2. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte, nel suo più alto
consesso, ha di recente affermato che nel procedimento di riesame del
provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque
giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, co. 5
c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata
in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324,
co. 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria; e che il termine perentorio
di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia
della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal
momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti
mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. (v. Sez. U,
Sent. n. 26268 del 28/03/2013 Rv. 255581 e Rv. 255582).
Orbene, il Tribunale – rispondendo all’eccezione avanzata dalla difesa ha evidenziato che la richiesta di atti afferente il presente procedimento
(proc.n.117/12 tlmecr) risulta essere stata trasmessa in data 25.7.2012, ma che
solo in data 28.9.2012, previo sollecito della Cancelleria, l’Autorità giudiziaria
procedente ha trasmesso quanto richiesto dal Tribunale; l’udienza in camera
di consiglio è stata fissata con decreto del 28.9.2012 e la decisione è
intervenuta in data 5.10.2012, e quindi nei termini di legge. Per completezza,
il Tribunale ha quindi evidenziato come la nota di trasmissione atti aventi
data 26.7.2012 afferisca al procedimento n.1022/12 tlmcp in materia di libertà
personale, e non già al presente procedimento che non è stato infatti
espressamente citato né altrimenti richiamato.
Pertanto il denunciato vizio non sussiste, dovendo ritenersi che la
decisione del Tribunale del riesame del 5.10.2012 sia stata assunta
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tempestivamente, tenuto altresì conto della prevista sospensione dei termini
nel periodo feriale.
3. E’fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente
rilevando, tra l’altro, che la società Metra svolge regolare e documentata
attività di trasporto per conto terzi, deduce l’insussistenza delle esigenze
cautelari, essendo cessata da più di un anno, l’attività criminosa ci cui alla
contestazione provvisoria.

Agli indagati (Surian Francesco e Luigi, e Salvadori Francesco quali
sostanziali gestori della Esseffe, Mercuri Cristian quale amministratore della
Kaltransport, Mercuri Cristian e Mercuri Michelangelo quali soci della Metro
srl nella quale sono confluiti personale e automezzi della Kaltransport)
risultano contestati vari episodi di appropriazione indebita per aver sottratto
alla loro naturale destinazione contrattuale vari carichi di materiale ferroso,
che invece di essere trasportati alle ditte che li avevano ordinati, venivano
fatti oggetto di appropriazione e poi venduti alla ditta compiacente Ecosider
srl ad un prezzo più basso del loro valore.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha mantenuto il sequestro su
tutti gli automezzi della Metta ad eccezione che per le due autovetture ad
uso privato, rilevando che la Katrasport “risulta aver avuto un’operatività
esclusivamente delinquenziale” e che, pertanto, “sussistono concreti elementi
per ritenere elevatissimo il rischio di reiterazione di analoghi reati anche
tramite la nuova struttura societaria. Ed invero, il passaggio degli autoveicoli
tra le due società, ma prima ancora degli autisti, entrambi indagati in quanto
partecipi dell’associazione criminosa, costituisce elemento idoneo a sostenere
il pericolo che, tramite il nuovo organismo imprenditoriale, gli indagati
proseguano dell’attuazione del programma criminoso condiviso”. “Gli
indagati infatti potrebbero proseguire l’attività illecita anche estendendola ad
altri settori merceologici, trattandosi di un collaudato modus operandi
applicabile a qualsivoglia tipologia di trasporto per conto terzi”.
3.1 H ricorso attiene ad ipotesi di sequestro preventivo, e quindi il
sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema è limitato, ai
sensi dell’art. 325 c.p.p., co. 1, al solo vizio di violazione di legge, e non ai vizi
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della motivazione del provvedimento impugnato, che sono invece
separatamente previsti come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., co. 1, lett.
e), non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.
Secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte, la
violazione di legge concernente la motivazione trova il suo fondamento nella
disciplina costituzionale di cui all’art. 111, commi 6 e 7, e consiste nella

fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudicante
utilizza espressioni di stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un
argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di
segno opposto – che si elidono a vicenda – sicchè la motivazione stessa deve
essere ritenuta “tamquam non esset”. Rimangono escluse dalla nozione di
violazione di legge connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti
ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non
del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie (v.Cass.
Sent.n.7441/ 92, rv.190883). Nella nozione di violazione di legge deve, poi,
farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti
tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di
coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente
apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico
seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici,
da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (v.
Cass Sez.I, Sent. n. 6821/2012 Rv. 252430; Sez.I, Sent. n. 40827/2010 Rv.
248468, Sez. II., sent.n. 5225/2006 Rv. 235861; S.U., sent.n. 5876/2004 Rv.
226710; S.U., sent. n. 25932 /2008 Rv. 239692).
3.2 Tanto premesso, e ribadito il principio di diritto univocamente
affermato da questa Corte (v., da ultimo, Cass. Sez.III, Sentenza n.
11769/2008 Rv. 239250) circa il “periculum in mora” che – ai sensi dell’art. 321
c.p.p., co. 1 – legittima il sequestro preventivo, e che deve intendersi non
come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta
dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assum

omissione totale della motivazione stessa ovvero nelle ipotesi di motivazione

carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle
conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di
altri reati, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato si è limitato ad
indicare la generica ed astratta eventualità di estensione dell’attività
criminosa anche ad altri settori merceologi, omettendo invero di indicare
anche sommariamente le circostanze di fatto dalle quali deriva in concreto il

che il sequestro preventivo dovrebbe scongiurare.
Trattandosi, poi, di beni appartenenti a società diverse (anche se riferite
sempre alla persona di Mercuri Cristian) che effettuano, a quanto pare, anche
diverse attività di trasporto per conto terzi (e ciò soprattutto per quanto
riguarda i camion frigorifero), la motivazione del Collegio cautelare genera
assoluta confusione in ordine alle attività delle società medesime,
affermando che la misura cautelare reale è finalizzata ad imporre cautela su
beni pertinenti al reato di associazione a delinquere, ben potendo gli indagati
//

proseguire l’attività illecita anche estendendola ad altri settori

merceologici”, senza specificare però il fondamento di tale pertinenza ed
assimilando operazioni apparentemente regolari della società Mefra ad altre
attività criminose della società Kaltransport (appropriazioni indebite e truffe
riguardanti vari carichi di materiale ferroso).
Conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato con
rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, Sezione riesame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia per
nuovo esame.
iberato, in camera di consiglio il 24.10.2013

pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, pericolo

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