Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8034 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8034 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PASINI MARIA ROSA N. IL 02/07/1950
2) BATTISTINI GIAMPAOLO N. IL 29/07/1969 * C/
3) FLANDI PAOLA N. IL 01/01/1951 * C/
avverso la sentenza n. 6462/2010 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
01/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Sirotti, il quale conclude
chiedendo accogliersi il ricorso. Per gli imputati è presente l’Avvocato
Mariani, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Pasini Maria Rosa propone ricorso per cassazione contro la

sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l’udienza
preliminare del tribunale di Modena nel procedimento a carico di
Battistini Giampaolo e Flandi Paola, indagati per il reato di cui agli articoli
110 cod. pen. e 2622 cod. civ. perché avrebbero esposto fatti materiali
non corrispondenti al vero nel bilancio della Samples System Service
Spa, con l’intenzione di ingannare i soci di minoranza ed al fine di
conseguire per sé un ingiusto profitto.
2.

Il falso in bilancio sarebbe consistito nell’indicare un credito per

euro 900.000 a titolo di risarcimento danni per incendio di un
capannone, pur avendo la società già concordato con la compagnia
assicuratrice Unipol un maggiore risarcimento, poi liquidato in euro
1.345.251.
3.

Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha ritenuto

insussistente il reato contestato poiché la minore annotazione contabile
conseguiva al mancato raggiungimento dell’accordo con la compagnia
assicuratrice al momento della redazione del bilancio e rispondeva a
principi di prudenza contabile. Inoltre, nella nota allegata al bilancio,
veniva dato conto delle ragioni per le quali la posta creditoria era
contenuta in quella misura, anche per effetto delle richieste di
risarcimento presentate da terzi e non ancora suscettibili di una precisa
quantificazione.
4.

Con un primo motivo di ricorso la persona offesa Pasini Maria

Rosa, socia di minoranza, lamenta erronea applicazione dei parametri di
giudizio dell’udienza preliminare, di cui all’articolo 425, comma tre, cod.
proc. pen., essendo mancata la motivazione sulla inidoneità degli
elementi di prova a sostenere l’accusa in giudizio. Secondo la difesa della
ricorrente il Gup di Modena avrebbe pronunciato una sentenza
assolutoria di merito, senza limitarsi alla valutazione prognostica di
possibile evoluzione del materiale probatorio in senso favorevole

1

1.

all’accusa. Sulla possibilità o meno di approfondire in sede dibattimentale
i profili di insufficienza del quadro probatorio mancherebbe una
qualsivoglia motivazione. Anche con il secondo motivo di ricorso si
lamenta erronea applicazione dei parametri di giudizio dell’udienza
preliminare, di cui all’articolo 425, comma tre, cod. proc. pen., nonché
vizio di motivazione con riferimento all’articolo 2622 cod. civ.; secondo
la ricorrente la motivazione della sentenza si impernia erroneamente
sulla mancanza del dolo tipico del falso in bilancio, non ravvisando alcun

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è infondato; innanzitutto non corrisponde a verità che vi
sia mancanza di motivazione sulla prognosi negativa in ordine
all’evoluzione probatoria nel corso del dibattimento; il giudice afferma
espressamente all’ultimo capoverso della pagina tre della sentenza che
non vi sono elementi da cui desumere che la tesi accusatoria potrebbe
trovare accoglimento in esito al dibattimento, così compiendo un giudizio
prognostico negativo, che peraltro emerge anche dal contesto
complessivo della motivazione. La stessa ricorrente non è andata oltre
ad affermazioni di carattere generale, non essendo stata in grado di
evidenziare in modo specifico i motivi per i quali l’istruttoria
dibattimentale avrebbe potuto fare emergere elementi nuovi e
determinanti al fine di sostenere l’accusa (anche a dibattimento il
difensore parla di valutazioni degli elementi istruttori già acquisiti e non
dice invece quali approfondimenti ulteriori avrebbero potuto essere
effettuati In dibattimento).
2. Quanto alle considerazioni in merito all’elemento soggettivo, non
corrisponde a verità che il giudice si sia limitato a ritenere insussistente il
dolo nella condotta degli amministratori, essendo, anzi, vero il contrario;
ritenendo che l’accordo con l’assicurazione non fosse ancora perfezionato
e che l’indicazione di una somma minore fosse corrispondente a principi
generali di prudenza nella redazione del bilancio, il giudice ha ritenuto
che mancasse anche l’elemento oggettivo del reato.

p.q.m.

2

intento decettivo nella condotta degli amministratori.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 27/11/2012

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