Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8033 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8033 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
ESPOSITO SALVATORE N. IL 17/02/1968
avverso la sentenza n. 2501/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/02/2014

Il P.G. presso la corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza ,datata
7/21.3.2013 della predetta Corte, di conferma della pregressa decisione,in
abbreviato, del gup del tribunale della stessa città in data 16.11.2011 che condannava
Esposito Salvatore alla pena di anni tre di reclusione e di euro due milioni di multa,
riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti per quattro
delitti di rapina commessi in Bologna rispettivamente il 4/6,i1 18/6,i1 5/9 ed il
2/10.1996, deducendo la escrizione dei reati alla data dell’ udienza conclusiva del
giudizio di appello.
Il ricorso è fondato.
In forza della disciplina prevista dall’ art. 10,secondo comma 1. 5.12.2005,n. 251 alla
data dell’ 8.12.05 per tutti i processi pendenti è stato possibile conoscere – a seconda
dello stato e del grado in cui si trovavano – la normativa applicabile in tema di
prescrizione, se quella previgente o quella di cui alla novella , peraltro considerando
la possibilità della deroga al principio tempus regit ‘ actum in forza dell’altro
principio, del favor rei.
Ora il termine massimo, tenendo conto delle interruzioni, della prescrizione dei reati
il cui processo è in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della
prescrizione, per i reati puniti con pena non inferiore a cinque armi,secondo la
vecchia disciplina, è determinato in 15 anni, termine che per i delitti di rapina in
contestazione, commessi tra il giugno e l’ ottobre del 1996, risulta già decorso alla
data della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 16.11.2011.
Né è possibile nella specie richiamarsi, a sostegno di una contraria valutazione a Sez.
Un.22.3/22.6.2005, Bracale, Rv. 231164, secondo cui l’ estinzione del reato per
prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello,
ma non dedotta né rilevata da quel giudice, precluderebbe ogni possibilità sia di farla
valere sia di rilevarla di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per il fatto che l’
operatività della regola è condizionata dall’essere stata dichiarata, il che non è stato,
inammissibile l’impugnazione
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché estinti i reati per prescrizione.
Così deciso in Roma il 7.2.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giulio Romano, per l’annullamento
senza rinvio della sentenza per essere i reati prescritti.

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