Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8032 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8032 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PREMTAJ EDUART N. IL 03/08/1971
avverso l’ordinanza n. 1559/2011 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
26/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. er, \A9 LP E

n_s–Q.Prvbd)

e-1-9L 1 icQ P150-0

Uditi difensor Avv.L 1A

1

gA

P-1 ;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. in data 26-3-2012,
confermava quella emessa dal Gip del tribunale della stessa città il 29-11-2011, che aveva
rigettato la richiesta di Eduart PREMTAJ di declaratoria di inefficacia, ex art. 297, comma 3,
cod. proc. pen., della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti per effetto di
ordinanza applicativa della misura del Gip di Bari in data 15-3-2011. Richiesta basata sul

retrodatazione dei termini custodiali alla data del primo provvedimento, essendo il predetto
destinatario anche di una precedente ordinanza cautelare in data 19-2-2010 del Gip del
Tribunale di Lecce (in procedimento per il quale il 13-6-2011 era intervenuta condanna per
alcuni dei reati ascritti in sede di abbreviato) per fatti legati da specifici vincoli connettivi
(concorso formale, continuazione) con quelli oggetto del procedimento pendente a Bari.
1.1L’ordinanza del Gip di Bari si riferisce al reato di associazione finalizzata al traffico di
marijuana e cocaina importate dall’Albania per essere smerciate in località delle province di
Bari (tra cui Trani), Lecce e Foggia, nonché a Firenze (da maggio a dicembre 2006), e a reati
fine; quella del Gip di Lecce a reati dello stesso tipo, di cui quello associativo commesso da
ottobre 2005 ad aprile 2007 e relativo ad importazioni di stupefacenti dall’Albania e dalla
Grecia con successivo smercio in Puglia e Sicilia ed in altre regioni d’Italia.
1.2La conferma in sede di appello del provvedimento di rigetto del Gip di Bari era motivata
osservando che, ammessa la ricorrenza delle altre condizioni (anteriorità del rinvio a giudizio
nel primo procedimento rispetto all’emissione della seconda misura cautelare), il richiedente
non aveva tuttavia fornito la dimostrazione della sussistenza di concreti profili di connessione
qualificata fra i due procedimenti dal momento che i relativi fatti apparivano diversificati sia
quanto agli appartenenti ai due sodalizi, sia quanto al luoghi di sbarco e di successivo smercio,
sia in ordine ai concorrenti nei reati fine, che non potevano essere ritenuti in connessione
qualificata neppure con i rispettivi reati associativi.
2. Con ricorso personale l’indagato deduceva le violazioni di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
lett. c) -in relazione all’art. 297 codice di rito-, lett. b) -in relazione all’art. 12 comma 1, lett. b)
stesso codice- e lett. e) -per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica-, avendo il
tribunale effettuato una errata lettura dei dati fattuali enucleabili dagli atti che aveva inficiato
la correttezza del percorso motivazionale. Infatti vi era un sicuro collegamento tra i fatti di cui
ai due procedimenti in quanto le accuse relative al procedimento di Bari altro non erano che
una specificazione di quelle del processo di Lecce nelle quali la struttura associativa (dedita
all’importazione di stupefacenti sulle coste salentine per poi essere trasferite verso Bari, Trani
e la Sicilia) era già completamente delineata, e Aga Adrian e Paluka Arben erano ritenuti
appartenenti alla consorteria criminale da entrambe le procure.
Si chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.

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rilievo che si vedeva nell’ipotesi dei provvedimenti restrittivi c.d. a catena determinante la

Con memoria depositata il 23-10-2012 il difensore ha depositato copia dell’ordinanza
custodiale del Gip di Lecce e richiesta di rinvio a giudizio nel medesimo procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va disatteso.
La questione della connessione qualificata tra i fatti oggetto di diversi procedimenti, idonea a

ordinanze dispositive della medesima misura cautelare, costituisce

quaestio facti la cui

soluzione, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, è incensurabile in sede di
legittimità
2.0rbene, a parte il rilievo che il ricorrente, laddove parla di consorteria al singolare, sembra
addirittura affermare, contro ogni logica, che i fatti associativi oggetto delle due ordinanze
sarebbero in realtà gli stessi, entrando in contrasto con il motivo di ricorso relativo alla
violazione dell’art. 12 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (concorso formale o continuazione), va
evidenziato che il gravame ripropone in sostanza le stesse doglianze già oggetto dell’appello,
costituendo pedissequa trascrizione del relativo atto (v. la parte a pag. 4 del ricorso da

dar luogo alla retrodatazione, stabilita dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delle ulteriori

,l

singoli episodi di violazione dell’art. 73′ a Vol. 300 o.c.c. 42/09)’, identica nei due atti).
Resta quindi non scalfita la motivazione del tribunale del riesame secondo cui il richiedente non
ha fornito la dimostrazione della sussistenza di concreti profili di connessione qualificata fra i
due procedimenti, a fronte della diversità dei relativi fatti sia quanto agli appartenenti ai due
sodalizi, sia quanto ai luoghi di sbarco e di successivo smercio, sia in ordine ai concorrenti nei
reati fine, dei quali ultimi neppure era ravvisabile connessione qualificata con i rispettivi reati
associativi.
D’altro canto il rilievo che il reato associativo contestato dall’autorità giudiziaria di Bari si
inscrive nel più ampio lasso temporale di esistenza dell’associazione contestata nel
procedimento pendente a Lecce, non vale di per sé a dar corpo alla tesi della connessione
qualificata posto che, a tal fine, sarebbe stato necessario dimostrare, il che non è avvenuto,
che quella barese -fosse o meno una filiazione dell’altra- era già stata progettata, sia pure a
grandi linee, al momento del sorgere di quella leccese, prima in ordine cronologico e
antecedente di circa sette mesi il venire ad esistenza dell’altra.
Né milita a favore della connessione, a fronte dell’appartenenza al sodalizio leccese dì
numerosissimi associati -desumibile dalla produzione, in allegato alla memoria difensiva
depositata il 23-10-2012, di copia dell’ordinanza coercitiva del Gip di Lecce-, la circostanza che
due di essi, oltre il ricorrente, fossero membri anche del gruppo barese, elemento in sé non
significativo ed insufficiente a dar conto dell’unicità di programmazione di entrambe le
consorterie, operative in periodi di tempo solo in parte coincidenti, e caratterizzate, come
evidenziato nell’ordinanza in esame, da diversa provenienza degli stupefacenti (anche dalla
Grecia, oltre che dall’Albania, per quanto riguarda quella leccese), da diverse basi di sbarco e

3

r

destinazioni dello stupefacente, nonché da settori diversi di specializzazione in droghe pesanti
(eroina il consorzio leccese, cocaina quello barese).
Al riguardo non va neppure trascurato che, trattandosi di due sodalizi di rilevanti dimensioni, in
grado di movimentare quantitativi di stupefacente di tutto rispetto, come confermato dagli atti
prodotti con la memoria difensiva, dotati quindi di notevoli risorse e di rilevante
organizzazione, la tesi dell’autonoma progettazione di ciascuno di essi appare maggiormente in
linea, anche in astratto, con tali caratteristiche, in assenza di significativi elementi concreti di
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen..
Così deciso in Roma il 14-11-2012
ere est.

I

Il Presidente

segno contrario.

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