Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8032 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8032 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NEAGU EMIL CONSTANTIN N. IL 03/10/1989
avverso la sentenza n. 1229/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -1-.6(
che ha concluso per

-e

Udito, per la parte
Uditi difense Avv. n

l’Avv n

Data Udienza: 10/12/2015

(11E(rtsTo W

n’rro

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
confermato la condanna emessa dal Tribunale di Locri ai danni di Neagu Emil
Costantin , ritenuto responsabile del reato di resistenza a P.U. e di violazione di
domicilio, fatti uniti dal vincolo della continuazione.
2. Impugna la difesa dell’imputato e lamenta nel ricorso
violazione dell’art. 603 cod.proc.pen. e omessa motivazione sulla rinnovazione
istruttoria volta a disporre una nuova perizia psichiatrica sull’imputato , non

accertamento peritale;
vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. per aver ritenuto
ininfluenti, rispetto all’ipotizzato vizio parziale di mente / eventuali disturbi
sopravvenuti al fatto per come eventualmente confortati dalla produzione
documentale del 24 febbraio 2015 giacché il certificato medico del Centro di
Salute mentale di Marina di Gioiosa Jonica non era successivo al fatto ma
precedente allo stesso ed in esso si attestava che il ricorrente era in cura presso
il detto centro dal 19 febbraio 2014 ( i fatti sono del 28 aprile successivo) per
psicosi delirante e discontrollo degli impulsi;
omessa motivazione sui rilievi articolati in appello rispetto al fatto che, al
momento della disamina, il ricorrente era fortemente sedato per il piano
terapeutico all’epoca adottato sulla sua persona, elemento integralmente
trascurato e che lasciava propendere per un vizio di mente;
omessa motivazione rispetto ai criteri di determinazione della pena ed alle
ragioni tese a giustificate il diniego delle generiche, considerata la modesta
portata offensiva dei fatti e la personalità dell’imputato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso riposa su motivi infondati. Se ne impone in coerenza la reiezione.
I primi due motivi di doglianza ruotano intorno alla decisività da ascrivere al
certificato allegato dalla difesa alla udienza del 24 febbraio 2015.
Secondo la Corte distrettuale il documento in questione non poneva in dubbio le
conclusioni della perizia disposta nel corso del giudizio perchè trattavasi di
diagnosi, quella esposta nel certificato allegato, successiva ai fatti oggetto di
giudizio. Tanto giustificava anche la ritenuta inconsistenza della sollecitazione
difensiva rivolta alla rinnovazione istruttoria, per l’appunto correlata ad una
nuova perizia da effettuare in appello.
E’ a dirsi, in effetti , che nella certificazione allegata si fa riferimento al fatto che
il ricorrente -*Lin cura dal 19 febbraio 2014 con la diagnosi ivi attestata ,
pedissequamente riportata in ricorso e segnalata in narrativa. Data ,
quest’ultima , antecedente i fatti a giudizio.

preclusa dal rito abbreviato, che nella specie,era peraltro condizionato al detto

Il documento in questione non è connotato, tuttavia, dalla necessaria decisività
utile a giustificare una rivisitazione del dato peritale acquisito nel corso del
processo, così da fondare la rivendicata rinnovazione istruttoria o comunque
porre in crisi la valutazione resa sul tema del vizio parziale di mente dai Giudici
distrettuali in forza delle conclusioni esposte dal perito all’uopo nominato nel
corso del dibattimento.
Non consente, infatti, di affermare con certezza , vista la data del certificato,

Manca , inoltre, di qualsivoglia supporto argomentativo utile a delineare la
conclusione riportata. E tanto spoglia tale documento di effettiva rilevanza
perché non consente una puntuale valutazione critica delle emergenze tecniche
di segno opposto cristallizzate dalla perizia all’uopo disposta, risolvendosi in una
apodittica conclusione non altrimenti dettagliata.
Per il resto la sentenza non merita censure .

La Corte distrettuale ha dato atto in sentenza che il perito rivestiva una qualifica
( psichiatra) maggiormente confacente alle peculiarità professionali richieste per
l’indagine da rendere nella specie rispetto al consulente di parte ( una
psicologa). Ha, poi, precisato che tutti i rilievi critici emergenti dalla consulenza
di parte avevano trovato una puntuale risposta nella consulenza e nei
chiarimenti resi nel corso dell’esame del perito . Così, in particolare, con
riferimento alla mancanza di prova ll’utilizzo di sostanze stupefacenti;
all’indifferenza al fine del breve episodio delirante richiamato dal consulente ,
che non consentiva di affermare che in occasione dei fatti tale situazione si era
ripetuta; alla considerazione riposta, nel corso delle valutazioni peritali, alla
testistica somministrata all’imputato in altro procedimento penale , senza che
tanto abbia inciso sulle conclusioni finali.
Nel ricorso si ribadiscono i contenuti della consulenza di parte richiamata a
supporto del rivendicato vizio di mente.
Si tralascia tuttavia di considerare che in tema di controllo sulla motivazione, il
giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da
quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire
autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità
delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di
avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le
argomentazioni del consulente.
Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano
tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.
(Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009 – dep. 17/06/2009, Panini e altro, Rv.

che la diagnosi riportata coincideva con la situazione in atto al momento dei fatti.

243791; Sez. 6, Ordinanza n. 5749 del 09/01/2014; Rv. 258630).E nel caso

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tanto non si trae dal contenuto-Eh-é, come rassegnato , si sostanzia in una mera
ripetizione dellit valutazioni spese a sostegno della consulenza di parte, inidonee
al fine per quanto già evidenziato.
Non merita censure, ancora , la motivazione spesa a sostegno della pena
irrogata, correttamente e puntualmente parametrata alla gravità delle condotte
contestate in linea con il disposto di cui all’art. 133 cod.pen.; quanto , infine, al

riferimento alla recidiva reiterata e infraquinquennale, tale da assorbire gli spazi
di motivazione imposti sul tema al giudice del merito rendendo insindacabile la
relativa valutazione in sede di legittimità.
Da qui la reiezione del ricorso cui segue la condanna alle spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

Il presiden

diniego delle generiche lo stesso appare puntualmente argomentato dal

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