Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8032 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8032 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCURI PASQUALE N. IL 06/04/1955
CONDORELLI VINCENZO N. IL 09/03/1952
OGHAGBON CHARITY ALIA.. N. IL 01/10/1977
OTABOR AYO EVBAREKE N. IL 19/09/1975
CAROTENUTO EMANUELE N. IL 25/09/1978
DI MASI FRANCESCO N. IL 28/04/1963
avverso la sentenza n. 6072/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 07/02/2014

-1- Arcuri Pasquale, Condorelli Vincenzo, Oghagbon, Charity alias Oladido Sharon, Otabor Ayo
Evbareke, Carotenuto Emanuele, Di Masi Francesco ricorrono avverso la sentenza della corte di
appello di Torino in data 17.4/10.5.2013 che, in parziale riforma per i primi quattro, in conformità
per tutti gli altri alla sentenza, in abbreviato, del gup del tribunale della stessa città, datata 6.6.2012
assolveva Arcuri dal reato di riciclaggio e falso per soppressione di cui al capo 53) e rideterminava
la pena da anni quattro di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, inflitta in primo grado, ad anni
tre,mesi sei di reclusione ed euro 940 di multa peri delitti di ricettazione, falso per soppressione, di
cui ai capi 3),52), 55) e 65) dell’ imputazione, riduceva, ferme le imputazioni come contestate, la
pena a Condorelli da anni quattro di reclusione ed euro 1.6000,00 di multa ad anni tre,mesi quattro
di reclusione ed euro 1.100,00 di multa per i delitti di ricettazione, furto aggravato e riciclaggio di
cui ai capi 58, 61,64,68, a Oghagbon da anni cinque di reclusione ed euro 3.800,00 di multa ad anni
quattro di reclusione ed euro 2.600,00 di multa peri delitti di riciclaggio, falso per soppressione, di
cui ai capi 14), 18),22),25),28),31)34), 37), 40), 43),46) e 49), a Otabor da anni cinque, mesi quattro
di reclusione ed euro 3.800, di multa ad anni quattro di reclusione ed euro 2.600,00 per gli stessi
delitti di cui ai capi precedenti imputati a Oghagbon„ confermava invece la pena inflitta a
Carotenuto di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa per i delitti di ricettazione
di cui ai capi 7),10),12),17),21),24),27),30),36),39), 452),45),48),66),67) e69), come anche la pena
inflitta a Di Masi in anni due,mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i delitti di
riciclaggio e falso per soppressione di cui ai capi 14),18),22),25),28), 31),34),37),40),43),46), e 49),
-2- In breve la cornice entro cui si collocano i singoli episodi criminosi: in seguito all’arresto di tale
Najib Abdellatif trovato in possesso di una autovettura, provento di rapina, con targhe false,
numero di telaio contraffatto, alle sue dichiarazioni in merito a chi gli aveva consegnato 1
‘automobile, alle successive intercettazioni telefoniche e indagini di p.g. si accertava un vasto
traffico di auto rubate da cittadini marocchini e italiani ,riciclate ed in parte- dodici- destinate al
mercato nigeriano. Da qui ili procedimenti con le condanne come riportate sub paragrafo 1)
-3- Quattro le ragioni di doglianza della difesa di Arcuri Pasquale che richiama in proposito l’art.
606 lett. b) ed e) del codice di rito: a) violazione dell’ 192 comma 2 c.p. e conseguente carenza
di motivazione in ordine al contestato delitto
di ricettazione -. capo 3 dell’ imputazionedell’autovettura, Mercedes ML 320, provento di furto ai danni di Vlashi Qemal per essere stata
desunta la responsabilità dell’ imputato per il contenuto di conversazioni intercettate dal
significato equivoco e passibili di interpretazioni alternative a quella adottata dai giudici di merito;
b) ancora carenza di motivazione e violazione, in subordine, dell’ art. 378 c.p., con riferimento al
riciclaggio -. capo 9 – della autovettura BMW, provento di furto ai danni della concessionaria Fiat
Automercato, per aver valorizzato i giudici di merito anche per questo capo conversazioni tra 1′
imputato ed il di lui figlio dal contenuto equivoco e dalle quali al più poteva trarsi la conoscenza
dell’ imputato della ricettazione e del riciclaggio operato dal figlio solo dopo l’ intervento dei
Carabinieri che sorpresero nel capannone del ricorrente, il prettto insieme alla vettura riciclata
con l’apposizione di targhe proprie di altro veicolo. Tutt’ al più, rileva il ricorrente, nel fatto in
questione dovrebbe ritenersi configurabile il delitto di favoreggiamento personale nei confronti del
figlio Giuseppe, reo confesso, perciò stesso non punibile alla stregua della causa di esclusione ex
art. 384 c.p.; c) medesime critiche sul versante della motivazione vengono mosse con riferimento
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Letti gli atti, la sentenza, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giulio Romano, per l’ inammissibilità del ricorso
di Condorelli Vincenzo e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Udito il difensore il difensore di Di Masi Francesco, in sostituzione dell’avv. Giacomo Francini,
che chiede l’accoglimento del ricorso del suo assistito.

-4- Ancora quattro i motivi di ricorso, con il richiamo all’art. 606 lett. b) ed e) codice di rito,
proposti dalla difesa di Carotenuto Emanuele: a) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza del dolo delle ricettazioni di autovetture rinvenute nel capannone dell’ imputato
contestate ai capi 7),10), 12) 17),21),24),.36), 66),67) e 69), nonché in ordine alla sussistenza dello
stesso elemento oggettivo dei delitti contestati, per aver sì l’imputato percepito dal correo
Oghagbon solo 300-400 euro ma solo a titolo di affitto del suo capannone ma non per aver
allocato in esso gli oggetti ricettati di cui capi 66,67,69. Quanto poi al contenuto colpevolizzante
delle conversazioni intercettate, esso non sarebbe stato correttamente valutato dai giudici che
avrebbero omesso tra l’altro di menzionarne altre, di intercettazioni, queste a favore dell’ imputato;
b) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche supportato dalla
considerazione in merito alla gravità dei reati, senza alcuna considerazione del comportamento
collaborativo tenuto nel corso del procedimento dall’ imputato; c) carenza di motivazione in ordine
al ritenuto gravoso trattamento sanzionatorio; d) carenza ancora di motivazione in ordine al ritenuto
gravoso aumento per la continuazione.
-.5- Unico il motivo di ricorso proposto da Condorelli Vincenzo che si limita a censura la sentenza
per carenza di motivazione in ordine al fatto di non aver mantenuto la pena, i giudici di merito,
entro i minimi limiti edittali.
Sostanzialmente unica anche la ragione di doglianza costitutiva dei due, apparenti, motivi di ricorso
come proposto dalla difesa di Di Masi Francesco che denuncia la carenza di motivazione nella
misura in cui i giudici di merito, nel ritenere la sua partecipazione ai reati di falso per soppressione
e riciclaggio delle autovetture di cui ai capi 14),18), 22), 25), 28),31), 34), 37), 40), 43), 46) e 49),
avrebbero impropriamente valorizzato la sua condotta costituita dall’aver caricato con il suo mezzo
le autovetture riciclate attraverso l’apposizione di targhe false, trasportandole prima nel capannone
indicatogli dai correi per essere occultate e quindi caricate nei container, una vota staccate le targhe,
ed essere quindi poi trasferite all’estero. Il fatto poi di aver visto che i correi, Oghabon e Otabar,
committenti, organizzatori, coordinatori e beneficiari finali delle spedizioni in Nigeria,
consegnavano all’autista i falsi documenti relativi alle vetture riciclate non comportava certo che
della predetta falsità il prevenuto fosse a conoscenza.
-6-Comune il ricorso proposto avvero la sentenza da Oghagbon Charity alias Oladido Sharon e
Otabor Ayo Evbareke costitutivo di due motivi di ricorso: a) carenza di motivazione ,in ordine ai
delitti di ricettazione di cui ai capi 66),67), 69), in ordine al diniego della attenuante di cui al
secondo comma dell’art. 648 c.p. per la modesta del danno da rapportare ai pezzi, quali i portelloni
posteriori, delle vetture ricettate; b) carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena
base ed agli aumenti per la continuazione.
-7- Nessuno dei ricorsi merita accoglimento perché inammissibili i ricorsi di Condorelli, Oghagbon
e Otabor, infondati gli altri.
Rei confessi i due imputati nigeriani e Condorelli Vincenzo, il trattamento sanzionatorio
determinato dai giudici di merito è stato congruamente giustificato, anche con riferimento alle
attenuanti generiche, sottolineando i precedenti penali specifici degli imputati, la gravità dei fatti
caratterizzati dalla loro pluralità, la reiterazione con modalità denotanti una abitudine a delinquere,
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ai delitti di ricettazione, riciclaggio e soppressione di documenti di circolazione delle autovetture
ricettate e anch’esse riciclate di cui al capi 52, 55 e 65 per aver desunto la responsabilità dell’
imputato dal fatto che le operazioni costitutive delle condotte di reato si erano svolte all’ interno
della sua officina ma in effetti a sua insaputa e per iniziativa esclusiva del di lui figlio Giuseppe,
reo confesso, nei cui confronti si è proceduto separatamente ex art. 444 c.p.p.; d) carenza di
motivazione in ordine alla contestata recidiva reiterata specifica ex art. 99 comma 4 c.p. per non
aver considerato il ruolo assolutamente defilato rispetto a quello del figlio Giuseppe.

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a fronte della mancata prospettazione di elementi favorevoli che non siano stati rappresentati e
correttamente bilanciati dai giudici di merito. Ne consegue che le censure delle congrue valutazioni
dei giudici di merito si traducono in considerazioni che debordano dai limiti consentiti in sede di
legittimità, perché funzionali a sostituire le argomentazioni giudiziali con un proprio ragionamento
che da quelle prescinde, perché di merito e comunque manifestamente infondato.
Le ragioni di doglianza invece degli altre tre ricorrenti, Arcuri Pasquale, Carotenuto e Di Masi
Francesco non possono essere condivise perchè non fondato il loro tentativo di depotenziare il
significato delle conversazioni intercettate, disancorandole dal contesto costituito dal fatto che le
intercettazioni coincidevano con i tempi della collocazione delle auto rubate nel capannone del
Carotenuto o nell’ officina di Arcuri Pasquale. Ora in tema di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati , anche quando sia
criptico o cifrato, è questione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, a meno che si
denunci il loro travisamento ovvero una loro valutazione in base a massime di esperienza
manifestamente circostanze alla specificità del caso.
Ora i giudici di merito hanno accertato, collocandole in un contesto più ampio, che il significato
delle conversazioni intercettate era connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati,
assenza di ambiguità, in modo che hanno ritenuto, nel loro insindacabile giudizio di merito che la
ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasciasse margini di dubbio sul significato
complessivo dei colloqui intercettati. Così con riferimento alla ricettazione di cui al capo 3)
contestato d Arcuri Pasquale, la telefonata del figlio Giuseppe, che tratta dell’acquisto
dell’autovettura Mercedes con il ladro,tale Fkar Rachid, all’ interno della carrozzeria del padre,
avviene nel contesto proprio del colloquio e si traduce nella richiesta a quest’ ultimo
dell’autorizzazione a procedere all’ acquisto del “parafango dell’ ML col paraurti al prezzo risibile
di 1000,00, ancora con riferimento alla ricettazione della autovettura Jeep Grand Cherokee rubata a
Nabil Mina, la telefonata di Arcuri Giuseppe a Carotenuto Emanuele, le telefonate dello stesso
giorno in cui il primo dice al secondo che depositerà la macchina nel capannone del secondo sono
confermate dalle dichiarazioni, sempre intercettate, del Rachid che riferisce di aver portato la
autovettura proprio in quel luogo, il riciclaggio della autovettura di cui ai capi di imputazione 9 e 10
è stato, poi, pacificamente operato nell’ officina del’ Arcuri Pasquale attraverso l’ apposizione delle
targhe della vettura in precedenza ricettata dal Carotenuto, giuste le conversazioni intercettate tra
quest’ ultimo e Arcuri Giuseppe. Con riferimento ai capi
12),14),17,18,21,22,24,25,27,28,30,31,34,36,37,39,40,42,43,45,46,48, sempre dalle intercettazioni,
riscontrate dalle indagini di p. g. e dalla stessa confessione del Carotenuto risulta che le macchine
rubate furono in un primo momento allocate nel capannone di quest’ ultimo munite di targhe, per ,
poi essere prelevate dal Di Masi, che ne ammette la condotta materiale, e collocate nei container
per essere trasferire in Nigeria, pur escludendo di essersi reso conto della loro provenienza illecita,
malgrado il Di masi avesse potuto constatare che le macchine erano prive dei targa nel momento
della loro allocazione nei container. Del resto significativa la ammissione, riportata in sentenza, del
Di Masi nel senso che era suo mestiere il lavoro di trasferimento delle macchine da un luogo ad un
altro e che tale condotta avrebbe mantenuto anche se fosse stato consapevole trattarsi di macchine
rubate o ricettate. .
– 8 – Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille , così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Condorelli Vincenzo, Oghagbon Charity alias Oladito
Sharon e Otabor Ayo Evbareke, rigetta i ricorsi di Arcuri Pasquale, Carotenuto Emanuele e Di
Masi Francesco; condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il

Condorelli, l’ Oghagbon e l’ Otabor anche della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 7.2.2014

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