Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8031 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8031 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTI ALESSIO N. IL 26/01/1989
avverso la sentenza n. 1700/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/02/2014

Conti Alessio, già condannato in abbreviato con doppia conforme – sentenze del
gip del tribunale di Ivrea in data 21.1.2013 e corte di appello di Torino del
20.5/8.6.2013 – alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per
i delitti, in continuazione ,di rapina aggravata e detenzione di haschis al fine di
spaccio ex artt. 81 cpv, 628 1 r 3 comma n. 1 c.p. e 73 comma 1 bis DPR n.309/1990,
ricorre avverso la seconda decisione, reiterando, con il richiamo all’art. 606 lett. b)
ed e) codice di rito, due dei già proposti motivi di appello: da un lato, carenza di
motivazione in ordine all’ insufficiente riconoscimento nel corso della rapina da
parte di un teste dell’ imputato, il cui volto sarebbe stato coperto da un
passamontagna, dall’altro illegittimità della confisca della somma di denaro di euro
16.525,00, sequestrata in casa del prevenuto, per carenza di prova in merito al fatto
che la stessa fosse provento della rapina.
Il ricorso non è fondato.
Invero il giudice di merito con riferimento alla validità del riconoscimento
fotografico, prima, ed in sede di ricognizione personale, dopo , ha indicato gli
elementi di fatto e le ragioni che ne hanno motivato l’ appressamento ai fini del
giudizio. Nella sentenza impugnata è stato ancora una volta ribadito che il
passamontagna non copriva del tutto il volto, lasciando scoperta la parte compresa tra
il labbro superiore e gli occhi, che la teste conosceva di vista già il rapinatore per
averlo visto nei giorni precedenti frequentare il supermercato rapinato, al
riconoscimento in fotografia era seguita la ricognizione con certezza. Il dato,
aggiungono i giudici di merito, era corroborato dall’ accertamento che,in
contraddizione con quanto dichiarato dall’ imputato e da due testi compiacenti, il
prevenuto non era stato in tutto il pomeriggio a casa di queste ultime, che il
telefonico del prevenuto era stato spento proprio per il tempo utilizzato per la rapina.
Del tutto congrua anche se sintetica la conferma della confisca di tutta la somma
sequestrata nella misura in cui essa è stata rapportata non solo e non tanto al denaro
rapinato, di entità per la verità modesto, ma al profitto conseguente allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Rilievo giudiziale questo del tutto pertinente se associato al
fatto ,ammesso peraltro dalll’ imputato, di non avere una stabile attività lavorativa e
quindi un reddito che potesse giustificare l’entità della somma sequestrata e
confiscata. Peraltro lo stesso ricorrente non contesta certo la attività di spaccio, ma
contesta che da una attività di spaccio al minuto sia possibile acquisire la somma
rinvenuta in suo possesso. Il rilievo non coglie nel segno traducendosi in una censura
di merito: l’ammessa sia pur in termini modesti attività di spaccio legittimava il

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giulio Romano, per l’annullamento
senza rinvio limitatamente alla confisca dei proventi non derivanti dalla rapina;
rigetto nel resto.

il giudice a disporre la confisca ,la motivazione della cui decisione in merito trova un
solido riscontro nell’ammissione della assenza di una concreta attività lavorativa del
prevenuto.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

Così deciso in Roma il 7.2.2014

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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