Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8030 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8030 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del 29 luglio 2010, con la quale il
Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nuoro ha condannato alle
pene di legge – fra gli altri – Pietro Sassu, Salvatore Ermanno Triscritti, Aldo
1

Mastio e Carlo Canu, per le violazione della legge sugli stupefacenti loro
rispettivamente ascritte, assolvendo Mastio da un’unica imputazione (quella sub
capo 231).
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso Carlo Canu, Pietro Sassu,
Salvatore Ermanno Triscritti e Aldo Mastio ed hanno chiesto che la sentenza sia
cassata per i motivi di seguito esposti.
3. Nel ricorso presentato nell’interesse di Carlo Canu, il difensore di fiducia
Avv. Gian Luigi Mastio ha eccepito:
3.1. il vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc.

a carico dell’assistito sulla base del contenuto delle intercettazioni, sebbene da
esso non sia possibile evincere né la tipologia di stupefacente oggetto delle
condotte, né la destinazione della sostanza alla cessione a terzi.
3.2. la violazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per
avere la Corte escluso che Canu acquistasse la sostanza stupefacente per farne
un uso di gruppo, non punibile.
4. Nel ricorso a firma dell’Avv. Nazarena Tilocca nell’interesse di Aldo Mastio
si sono eccepiti due profili di censura:
4.1. la violazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per
avere la Corte escluso l’ipotesi prevista dal comma 5 di quella stessa norma;
4.2. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 417, lett. b), cod. proc.
pen., stante la genericità delle contestazioni ascritte all’assistito.
5. Nel ricorso presentato nell’interesse di Pietro Sassu, il difensore Avv.
Giovanni Sannio ha eccepito:
5.1. il vizio di motivazione e la violazione di legge penale in relazione alla
qualificazione giuridica del fatto, con specifico riguardo al mancato
riconoscimento dell’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, in presenza di un’imputazione formulata in termini vaghi, imprecisi e
contraddittori, là dove sono state contestate tipologie alternative di sostanza
stupefacente;
5.2. la violazione di legge penale ed il travisamento della prova in relazione
alla determinazione della pena con riguardo agli aumenti per la continuazione,
per avere la Corte omesso di tenere conto della reintroduzione del trattamento
sanzionatorio differenziato per le sostanze stupefacenti cd. leggere e quelle cd.
pesanti, all’esito della pronuncia di incostituzionalità n. 32 del 2014.
6. Nel ricorso presentato dall’Avv. Salvatore Nazarena Tilocca, nell’interesse
di Salvatore Ermanno Triscritti, si sono eccepiti:
6.1. la violazione dell’art. 417, lett. b), cod. proc. pen., per la genericità
delle contestazioni elevate all’assistito;
2

pen., per avere la Corte d’appello confermato il giudizio di penale responsabilità

6.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della pena con riguardo agli aumenti per la continuazione, per
avere la Corte omesso di tenere conto della reintroduzione del trattamento
sanzionatorio differenziato per le sostanze stupefacenti cd. leggere e quelle cd.
pesanti, all’esito della pronuncia di incostituzionalità n. 32 del 2014;

6.3. il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso presentato nell’interesse di Carlo Canu è fondato e la sentenza
impugnata deve essere cassata senza rinvio.

2.1. Colgono nel segno entrambi i motivi di doglianza, con i quali il patrono
del Canu ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione
alla ritenuta integrazione della fattispecie incriminatrice

sub capo 79), con

specifico riguardo alla mancanza di prova certa circa la destinazione dello
stupefacente ad un uso non esclusivamente personale e alla non adeguata
valutazione dei presupposti dell’uso di gruppo.

2.2. In via preliminare, deve essere rilevato come, secondo i consolidati
principi espressi da questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di
conversazioni telefoniche intercettate, possano certamente costituire fonte
diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che
siano gravi, precisi e concordanti, e cioè allorchè: a) il contenuto della
conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano
all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori, non vi sia motivo per
ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia
alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Sez. 1,
n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che gli
elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni
costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del
libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192 comma 1,
cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno
possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del
disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del
18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).

2.3. Di tale condivisibile regula iuris non ha fatto buon uso il Collegio
d’appello, là dove (come si evince dalla lettura delle pagine 58 e 59 della
sentenza impugnata) ha fondato il giudizio di penale responsabilità a carico

3

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

dell’appellante ed, in particolare, ha ritenuta integrata la prova che Canu abbia
acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di cederla a terzi sulla
base di considerazioni apodittiche ed illogiche.
In primo luogo, la Corte territoriale non ha chiarito sulla scorta di quali
elementi obbiettivi abbia potuto affermare che, nella specie, si trattava di una
compravendita avente ad oggetto cocaina, precisazione tanto più necessaria a
fronte della genericità della contestazione elevata sub capo 79) (“verosimilmente
del tipo cocaina”).
In secondo luogo, il Giudice a quo non ha congruamente esposto le ragioni

terzi della sostanza acquistata, là dove la frase utilizzata dal Canu nel messaggio
sms intercettato il 5 ottobre 2007 (“per quei posti al ristorante in sette siamo”)
costituisce all’evidenza espressione di un linguaggio convenzionale ed è, ad ogni
modo, di per sé neutra quanto alla finalizzazione della sostanza alla cessione,
potendo, altrettanto plausibilmente, sottintendere ad un acquisto per uso
personale, se non di gruppo.
In terzo luogo, il Collegio non ha risposto in modo adeguato all’obiezione
difensiva, secondo la quale, dalla frase appena disaminata e dalla richiesta “un
omaggio ce lo fai” (oggetto di un successivo sms della stessa giornata), si
evincerebbe che la sostanza acquistata era destinata ad un uso di gruppo, come
appunto sostenuto dall’imputato. La Corte si è invero limitata ad argomentare
che la richiesta di un omaggio declinata al plurale “conferma che l’acquisto di
sostanza stupefacente da lui effettuato era destinato alla cessione a terzi”, con
una considerazione assertiva e non rispondente a logica, là dove l’uso del plurale
può, con pari ragionevolezza, interpretarsi nel senso che la sostanza era
destinata – come sostenuto dall’imputato – ad un consumo di gruppo.
2.4. Ritiene questa Corte che ricorrano i presupposti per poter pronunciare
sin d’ora il proscioglimento pieno dell’imputato.
Per quanto si legge nelle sentenze di primo e di secondo grado, il quadro
probatorio a carico del Canu poggia sulle sole frasi intercettate sopra riportate, le
quali, come si è già sopra anticipato, presentano un significato obbiettivamente
equivoco, di tal che, in assenza di ulteriori elementi a carico, a prescindere dagli
evidenziati limiti dell’impianto argomentativo del provvedimento in verifica, il
giudizio di rinvio non potrebbe mai sfociare nell’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato. Ed invero, secondo i consolidati principi di diritto in
tema di valutazione delle intercettazioni telefoniche, allorquando gli scambi
verbali non siano connotati da chiarezza ed inequivocità, gli elementi indiziari
che da essi possono essere tratti devono essere valutati unitamente ad ulteriori
dati obbiettivi che, in linea col disposto dell’art. 192, comma 2, del codice di rito,
4

in forza delle quali abbia potuto ritenere provata in modo certo la destinazione a

siano suscettibili di rendere il quadro indiziario d’insieme grave, preciso e
concordante. Situazione che, di contro, non ricorre nella specie, dal momento
che – sulla scorta del compendio probatorio delineato nelle sentenze di primo e
di secondo grado – non vi sono elementi probatori o indiziari ulteriori che
possano corroborare le (non univoche) emergenze dei messaggi captati, così da
poter affermare la colpevolezza di Carlo Canu al di là di ogni ragionevole dubbio,
in linea col disposto dell’art. 533 cod. proc. pen.
Conclusivamente, tenuto conto del materiale probatorio assunto al processo
in relazione alla posizione di Carlo Canu, anche considerato il possibile sviluppo

192, comma 2, cod. proc. pen., non risulta acquisita, né acquisibile, una prova
certa della destinazione a terzi della sostanza stupefacente dal medesimo
acquistata, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
perché il fatto ascritto a Canu non è previsto dalla legge come reato.
3. E’ inammissibile il motivo comune a Mastio e Triscritti (sub punti 4.2. e
6.1. del ritenuto in fatto), col quale si è eccepita la nullità della sentenza per
indeterminatezza delle imputazioni elevate ai ricorrenti.
Oltre a connotarsi per estrema genericità – già di per sé dante luogo ad
inammissibilità del motivo (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc.
Lombardo, Rv. 254204) -, l’eccezione dedotta risulta sanata e pertanto non
deducibile in questa Sede. Al riguardo va invero rilevato come, una volta
instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna
modificazione dell’accusa da parte del P.M. e senza che il giudice abbia rilevato
vizi nella formulazione dell’imputazione, non è consentito all’imputato eccepire in
sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed
indeterminatezza del capo di imputazione (Sez. 6, n. 23771 del 20/02/2009 dep. 09/06/2009, Bilardi e altri, Rv. 245252). A maggior ragione detto vizio non
può essere dedotto per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione.
4.

Sono invece fondati i motivi, proposti in termini sostanzialmente

sovrapponibili, dai ricorrenti Mastio, Sassu e Triscritti, con i quali ci si duole del
mancato accertamento in ordine alla tipologia di sostanza stupefacente oggetto
delle diverse condotte delittuose e della conseguente erroneità sia della
determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione, sia della
valutazione in punto di ravvisabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990.
4.1. L’apparato argomentativo della sentenza in verifica non presta il fianco
a censure nella parte in cui il Collegio di merito ha dato conto – con
considerazioni puntuali e congrue – dei motivi per i quali ha ritenuto che le
trattative e gli scambi monitorati nei servizi di intercettazione avessero ad
5

processuale, in applicazione della regola di valutazione della prova di cui all’art.

oggetto sostanza stupefacente (v. pagine 52 e seguenti della sentenza in
rassegna). Di contro, la decisione impugnata è censurabile là dove il Giudice a
quo – trascurando le specifiche doglianze mosse nell’atto d’appello – ha
completamente omesso di chiarire se lo stupefacente indicato in termini criptici
ed oggetto dei numerosi episodi accertati rientri nella categoria delle cd. droghe
pesanti, anzichè delle droghe cd. leggere, né ha dato contezza delle ragioni per
le quali – in considerazione dei quantitativi trattati per ciascuna tipologia di
sostanza e/o delle altre circostanze dei singoli episodi – abbia escluso la
ravvisabilità nella specie dell’ipotesi della lieve entità.

desunto dal mero contenuto delle conversazioni intercettate, ai fini della
determinazione del trattamento sanzionatorio, il Giudice di merito non si può
limitare a dare atto della natura genericamente stupefacente della sostanza
trattata, ma è tenuto ad esplicitare, con particolare attenzione e rigore, gli
elementi e le ragioni sulla scorta dei quali sia risalito alla qualità ed alla quantità
della droga movimentata. Ciò in quanto tali dati si appalesano determinanti ai
fini della scelta del trattamento sanzionatorio applicabile, a maggior ragione
all’esito delle profonde modifiche intervenute in punto di pena a seguito degli
interventi del giudice costituzionale, con la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 32 del 2014, e del legislatore con D.L. n. 146 del 2013 (convertito dalla legge
n. 10 del 2014) e con D.L. n. 36 del 2014 (convertito dalla legge n. 79 del
2014), con i quali, da un lato, si è ripristinata in seno all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990 la differenza di regime sanzionatorio per le condotte aventi ad oggetto
le sostanze rientranti nella Tabella I anzinchè nella Tabella II previste dall’art. 14
d.P.R. n. 309/1990; dall’altro lato, si è trasformata la fattispecie circostanziale
della “lieve entità” in un’ipotesi autonoma di reato, punita con una sanzione
decisamente più tenue di quella prevista dal comma 1.
4.2.

A fronte delle plurime contestazioni aventi ad oggetto sostanza

stupefacente cd. leggera (hashish e marjuana) e cd. pesante (cocaina),
quest’ultima indicata, in taluni casi, in termini ipotetici (“verosimilmente del tipo
cocaina”, come – ad esempio – nei capi 229, 230, 231), in altri in via alternativa
rispetto alla droga cd. leggera (“del tipo cocaina o hashish”, come – ad esempio
– nel capo 235), i Giudici della cognizione avrebbero dovuto fare chiarezza sulla
tipologia di sostanza trattata in occasione delle diverse condotte oggetto di
imputazione e, dunque, valutare in relazione alle singole contestazioni – tenuto
conto dei quantitativi di droghe cd. leggere e pesanti di volta in volta
movimentate e delle altre modalità e circostanze dell’azione – la configurabilità
dell’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

6

Ed invero, allorquando l’accertamento di un traffico di stupefacenti sia

4.3. Ancora, i decidenti di merito avrebbero dovuto indicare in modo
espresso l’ipotesi ritenuta più grave fra quelle aventi ad oggetto la sostanza
stupefacente cd. pesante (ammesso che fosse raggiunta una prova piena in tale
senso, o, in difetto di siffatta prova, fra quelle concernenti le droghe cd. leggere)
e, quindi, determinare la pena base fra le varie violazioni unite sotto il vincolo
della continuazione, modulando gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., in
considerazione del ripristinato trattamento sanzionatorio differenziato fra cd.
droghe leggere e pesanti.
Ed invero, come questa Corte ha di recente chiarito pronunciandosi a Sezioni

l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in
relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica
rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice
edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014
della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis
e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza
della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Cass. Sez. Un.,
26/02/2015 – dep. 28/05/2015, El Mostafa).
5. Tirando le fila di quanto sopra svolto e passando alla disamina della
posizione di Mastio, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla
Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Ribadito quanto si è già osservato in linea generale, i Giudici della
cognizione non hanno chiarito se le condotte contestate al Mastio, cui è ascritto
di avere trattato sostanza “verosimilmente del tipo cocaina”, abbiano veramente
ad oggetto tale tipologia di stupefacente rientrante nella Tabella 1, con la
conseguenza che non risulta adeguatamente argomentata la scelta dei parametri
normativi applicati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il giudice di rinvio, conformandosi alle indicazioni sopra delineate, dovrà: a)
verificare quale sia la sostanza oggetto delle singole condotte, esplicitando gli
elementi sulla scorta dei quali abbia ritenuto trattarsi sostanza di cui alla Tabella
I ovvero alla Tabella II; b) valutare la sussistenza dei presupposti dell’ipotesi
autonoma di reato di cui all’art. 73, comma 5, del citato decreto in
considerazione dei quantitativi di ciascuna tipologia di sostanze, leggera e
pesante, trattati; c) stabilire quale sia il reato più grave e determinare gli
aumenti di pena per la continuazione, tenendo appunto conto del trattamento
sanzionatorio differenziato fra droghe cd. leggere e pesanti.
Mette conto rilevare che, in difetto di prova certa circa la tipologia di
sostanza e/o i quantitativi effettivamente trattati, in ossequio al principio del
7

Unite, in caso di delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309,

favor rei, il giudice di rinvio dovrà applicare il trattamento sanzionatorio più
favorevole all’imputato, cioè dovrà tenere conto dei limiti edittali per le sostanze
di cui alla II Tabella e ritenere movimentati quantitativi minimi di stupefacente.
Rimane fermo che, ai fini dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice
dovrà valutare, oltre al dato quali—quantitativo della sostanza, anche i mezzi, le
modalità e le circostanze dell’azione, potendo pertanto escludere i presupposti
dell’elemento circostanziale in parola anche in presenza di quantità modeste di
stupefacente allorquando anche uno solo degli altri elementi normativamente
indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve

3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).
7. Ad una conclusione in parte diversa si deve giungere con riguardo alle
posizioni di Sassu e Triscritti.
Ed invero, almeno in relazione ad un episodio contestato a ciascuno dei due
ricorrenti, risulta accertato, giusta il sequestro della sostanza, che si trattava di
droga cd. pesante (in particolare, il capo 169 contestato a Triscritti, avente ad
oggetto metadone ed eroina, ed il capo 245 contestato a Sassu, avente ad
oggetto cocaina), di tal che, quantomeno in relazione a dette contestazioni,
risulta corretta l’affermazione della penale responsabilità in relazione alle
sostanze di cui alla Tabella I.
8.

Devono, nel resto, essere confermate le considerazioni sopra svolte

quanto al rilevato vizio di motivazione in merito alla denegata applicazione della
fattispecie autonoma di reato di cui al comma 5, da valutare tenendo conto dei
quantitativi di ciascuna tipologia di sostanze oggetto delle varie condotte in
imputazione, in considerazione del ripristino della distinzione del trattamento
sanzionatorio fra le sostanze di cui alle Tabelle I e II. Analogamente, risultano
fondate le doglianze quanto alla determinazione degli aumenti per la
continuazione, da determinare in considerazione dei diversi limiti edittali previsti
per le differenti tipologie di sostanze, leggere e pesanti.
La sentenza in verifica deve pertanto essere annullata nei confronti di Sassu
e Triscritti limitatamente alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990 ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo
giudizio su tali punti alla Corte d’Appello di Cagliari.
Come si è già rilevato in merito alla posizione del Mastio, anche con riguardo
a Sassu e Triscritti deve essere ribadito che, in mancanza di prova certa circa la
tipologia di sostanza e/o i quantitativi effettivamente trattati, in ossequio al
principio del

favor rei,

il giudice dì rinvio dovrà applicare il trattamento

sanzionatorio più favorevole e, pertanto, dovrà tenere conto dei limiti edittali per
le sostanze di cui alla II Tabella e ritenere movimentati quantitativi minimi di
8

entità (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez.

stupefacente, richiamate le considerazioni sopra svolte in merito ai presupposti
dell’ipotesi lieve.

9. Il giudice di rinvio, operato l’esatto inquadramento giuridico dei vari
episodi criminosi contestati a Mastio, Sassu e Triscritti, dovrà altresì verificare
se, in relazione a tutti o a taluni di essi, risulti maturata la prescrizione.
10. L’ultimo motivo dedotto da Sassu concernente il vizio di motivazione in
merito alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre
che assorbito dall’accoglimento degli altri motivi di ricorso, risulta comunque

presupposti per la mitigazione del trattamento sanzionatorio, con considerazioni
di puro merito non sindacabili nella sede di legittimità, a fronte della congrua
motivazione sviluppata dalla Corte a pagina 56 della sentenza.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Canu Carlo perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato;
annulla la medesima sentenza nei confronti di Mastio Aldo e rinvia per nuovo
giudizio alla Corte d’Appello di Cagliari;
annulla la medesima sentenza nei confronti di Sassu Pietro e Triscritti Salvatore
Ermanno limitatamente alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990 e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su
tali punti alla Corte d’Appello di Cagliari; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2015

Il consigliere estensore

inammissibile, là dove mira a sostituire una diversa valutazione in merito ai

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