Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 803 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 803 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO COCO IGNAZIO N. IL 27/09/1944
avverso la sentenza n. 3119/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2014
RG 24190/14
Motivi della decisione
L’imputato LO COCO Ignazio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo,
che , in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 13.6.2013, ha
ridotto la pena inflitta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, risultando non proposta
alcuna questione in appello sull’elemento psicologico del reato e non formulata alcuna
specifica censura in ordine all’alt. 73 comma 4 d.p.r. n. 309/90; mentre del tutto corretta la
motivazione resa dalla sentenza impugnata sulla ritenuta equivalenza tra la recidiva reiterata
specifica ed infraquiquennale contestata e le attenuanti generiche in considerazione dei plurimi
gravi precedenti penali, anche specifici, a carico del prevenuto, in ordine alla quale nessuna
illogicità è dedotta e stante il divieto ex art. 69 co. 4 c.p., esulandosi da qualsiasi applicazione
ex art. 99 co. 5 c.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo Cap zzi
Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione al negato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche sulla recidiva e violazione dell’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 e 69 c.p.
non motivandosi sul dolo del reato contestato.