Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 803 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 803 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE AVEZZANO nei confronti di:
GUP TRIBUNALE L’AQUILA
con l’ordinanza n. 1941/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
AVEZZANO, del 19/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
1~/sentite le conclusioni del PG Dott. aca jl_ (2t11
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Uditi difensor Avv.;

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C.-6Att,

Data Udienza: 19/12/2013

Con ordinanza 29/5/12 il Gup del Tribunale de L’Aquila, procedente nei confronti di 18 persone
imputate di associazione per delinquere e di favorita immigrazione clandestina a mezzo di false
pratiche di emersione, in accoglimento di un’eccezione di incompetenza territoriale della difesa,
ritenuto il reato più grave quello di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/98 (di pericolo, a consumazione
anticipata) e nella fattispecie questo iniziando con l’inoltro della pratica di emersione, rilevava
come al presente la procedura non fosse più cartacea ma informatica e come quindi essa non
bisognasse più dell’accesso agli uffici ministeriali provinciali (come L’Aquila) ma, direttamente
indirizzata al Ministero a Roma (da dove venivano reindirizzati in provincia), partisse dal luogo
di inserimento dei dati, nel caso l’agenzia K2 Service in Avezzano dell’imputata Iacoboni. Di qui
la dichiarazione della propria incompetenza territoriale e la trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.
Con atto del 19/6/13 il Gup del Tribunale di Avezzano, su conforme eccezione del Pm in sede,
rilevato che secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità quello ex art. 12 d.lgs. n. 286198
era un reato eventualmente permanente, la cui permanenza cessava con l’introduzione dello
straniero clandestino nel territorio dello Stato, rimetteva gli atti a questa Corte per la soluzione
del conflitto.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi la competenza del Gup
del Tribunale di L’Aquila. Nessuno compariva per le altre parti.
Considerato in diritto
La competenza va attribuita al Gup del Tribunale di Avezzano.
Premesso che delle numerose imputazioni (oltre alla prima, riguardante il reato di associazione
per delinquere finalizzata sia al favorito ingresso che alla favorita permanenza) la gran parte
(dalla 20 alla 22°) riguarda la favorita permanenza (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/98, per lo più a
mezzo di falsi: co. 8-bis) e la rimanente (dalla 23° alla 27°) il favorito ingresso (art. 12, co. 3,
d.lgs. 286/98) e che il reato più grave è di gran lunga quest’ultimo (punito fino a quindici anni
di reclusione e multa), va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è pacificamente nel
senso che “in tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998,
consistente nel compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona nello Stato,
ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata e [inoltre] è del tutto irrilevante il
conseguimento dello scopo” (Cass., I, sent. n. 27106 del 16/6/11, rv. 250803, in termini: nella
specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto nella domanda presentata allo sportello unico
dell’immigrazione presso la prefettura volta all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato,
di numerosi stranieri in un’azienda agricola rivelatasi inesistente). In tal senso anche Cass., I,
n. 34053/06 (rv. 234803), citata dal Gup del Tribunale di L’Aquila.
La sentenza 27106 del 2011 sopra riportata è stata citata, unitamente ad altre analoghe (della
stessa I sez.: n. 11702/08, rv. 239166; n. 38159/08, rv. 241130; n. 1082/09, rv. 242487),
anche dal Gup del Tribunale di Avezzano ad esempio della giurisprudenza non condivisa. Detto
giudice ha invece citato, ad esempio della giurisprudenza condivisa, quella relativa alla favorita
permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato (sez. III, n. 35629/05, rv. 232390;
sez. I, n. 23458/11, rv. 250420), trascurando però che la fattispecie è diversa e meno grave
del favorito ingresso, mentre una delle stesse sentenze citate (la n. 35629 del 19/5/05) è, in
realtà, in tema di illegale ingresso e precisa che “il reato di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento,
che l’ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto”. Sono i casi da 23 a 27.

n

Ritenuto in fatto

Tutto ciò premesso, trattandosi nella specie di favoriti ingressi clandestini (reato più grave ex
art. 16 cpp), la competenza è del Gup del Tribunale di Avezzano, località dove si è perfezionata
la condotta contestata con la domanda in via informatica delle domande di emersione (e ciò sia
nei casi di favorito ingresso che di favorita permanenza).
Pqm
dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Avezzano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma, 19/12/13
ns.

t

Il

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