Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 803 del 05/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 803 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA

1

1 GEN 2[12

sul ricorso proposto da
Baldini Anna Maria, nata a Alessandria il 7/07/1957;
avverso la sentenza del 19/07/2016 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, la
declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del residuo delitto;
udito, per l’imputata, l’avv. Tiziana Monterosso, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Palermo in data 9/11/2015, pronunciata
all’esito di giudizio abbreviato, Anna Maria Baldini era stata condannata, con la
diminuente del rito, alla pena di otto mesi di reclusione e di 100,00 euro di multa
in quanto riconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui
agli artt. 81, cpv. cod. pen., 44, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (capo
1), 93 e 95 d.p.r. n. 380 del 2001 (capo 2); 94 e 95 d.p.r. n. 380 del 2001 (capo
3), 181, comma 1-bis d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 4) e 349, commi 1 e 2 cod.
pen. (capo 5), accertati in Ustica il 31/10/2011. Con lo stesso provvedimento era
stata, altresì, disposta la demolizione delle opere abusive.

Data Udienza: 05/07/2017

2. Con sentenza del 19/07/2016, la Corte d’appello di Palermo, in parziale
riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò la estinzione per intervenuta
prescrizione dei reati di cui ai capi da 1 a 4, rideterminando conseguentemente
la pena, per il delitto di cui al capo 5), in cinque mesi e dieci giorni di reclusione
e in 72,00 euro di multa, con revoca dell’ordine di demolizione.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto personalmente ricorso per
cassazione la stessa Baldini, deducendo un unico motivo di impugnazione, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173

606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., il vizio di carenza e illogicità della
motivazione in ordine alla configurabilità del delitto per cui è condanna, atteso
che la nuova opera, realizzata in legno, sarebbe stata autonoma dal manufatto
principale oggetto della apposizione dei sigilli ed avrebbe avuto carattere
precario. Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia come per le contravvenzioni
contestate ai capi da 1 a 4, il dies a quo del termine prescrizionale sarebbe stato
fatto decorrere da una data prossima al sequestro, eseguito il 2/10/2008,
venendo dichiarate prescritte dalla Corte territoriale; mentre per il delitto la
sentenza avrebbe evidenziato, contraddittoriamente, come il termine non fosse
determinabile, potendo le opere essere state eseguite in qualunque momento tra
la data del sequestro, il 2/10/2008, e quella dell’accertamento, il 31/08/2011.
4.

In data 22/05/2017, l’avv. Tiziana Monterosso ha presentato,

nell’interesse della Baldini, motivi nuovi, con i quali ha dedotto che al momento
della realizzazione delle opere contestate al capo 5) il sequestro sarebbe già
venuto meno per effetto della sentenza di applicazione della pena emessa dal
Tribunale di Palermo in data 25/10/2010, definitiva il 13/03/2011 e in ogni caso
esso avrebbe ormai cessato i suoi effetti al momento del sopralluogo, nell’agosto
2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per
quanto di ragione.
2. Procedendo nell’analisi delle doglianze secondo l’ordine logico, vanno in
primo luogo affrontate le questioni che attengono alla configurabilità del delitto
contestato al capo 5) della rubrica.
In proposito, come detto, le argomentazioni difensive svolte in sede di ricorso
si fondano su un duplice ordine di considerazioni. Sotto un primo aspetto, le
opere rinvenute in occasione del sopralluogo dell’agosto 2011 sarebbero
totalmente autonome rispetto al manufatto principale, sicché esse sarebbero
state eseguite senza alcuna violazione dei sigilli apposti. Sotto altro aspetto, si
sarebbe trattato di un intervento del tutto precario, finalizzato a corrispondere a
esigenze transitorie conseguite all’esecuzione del sequestro.

2

disp. att. cod. proc. pen.. In particolare, la ricorrente censura, ai sensi dell’art.

2.1. Entrambe le doglianze sono però manifestamente infondate.
Secondo l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, cui
il Collegio ritiene di dovere offrire continuità, nella finalità di assicurare la
conservazione o la identità della cosa sottoposta ai sigilli, menzionata nell’art.
349 cod. pen., deve ritenersi ricompresa quella di impedire l’uso illegittimo della
cosa (Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009, dep. 10/02/2010, D’Agostino, Rv. 245584
e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 3, n. 7407 del 15/01/2015, dep.
19/02/2015, Tundo, Rv. 262424; Sez. F, n. 43884 del 30/08/2012, dep.

stato correttamente configurato dai giudici di merito, atteso che il manufatto
riscontrato successivamente all’apposizione dei sigilli aveva certamente
realizzato un “uso illegittimo” della res sottoposta a vincolo. Non è, invece,
scrutinabile l’allegazione dalla ricorrente, secondo la quale l’intervento sarebbe
stato del tutto autonomo rispetto all’opera principale sottoposta a sequestro,
trattandosi di una censura meramente fattuale, peraltro smentita dalla sentenza
di appello, secondo cui le opere in questione erano state realizzate in adiacenza
rispetto al prefabbricato già sequestrato.
2.2. Quanto, poi, al carattere asseritamente precario della nuova opera,
anche a prescindere dalla circostanza che, anche in tal caso, la doglianz. a
avrebbe carattere fattuale, è appena il caso di rilevare come la ricordata
struttura della fattispecie incriminatrice e il menzionato scopo di tutela penale
rendano del tutto irrilevante il carattere transitorio della realizzazione.
3. Fondate sono invece le osservazioni svolte dal ricorso in punto di
prescrizione.
In argomento, deve premettersi che il reato di violazione di sigilli ha natura
istantanea e si perfeziona per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura,
distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento
idoneo a frustrare l’assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur posto in essere
lasciando intatti i medesimi (Sez. 3, n. 13147 del 2/02/2005, dep. 12/04/2005,
Savarese, Rv. 231218).
Ora, se è vero che il momento consumativo del reato di violazione di sigilli
può essere desunto non soltanto facendo ricorso ad elementi indiziari, ma anche
a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare
potendosi presumere che tale momento coincida con quello dell’accertamento,
salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari idonee ad intaccare tale
presunzione e che rendano almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto (Sez.
F, n. 34281 del 30/07/2013, dep. 8/08/2013, Franzese e altro, Rv. 256644; Sez.
3, n. 47082 del 16/11/2007, dep. 19/12/2007, Livoti, Rv. 238470), è altresì vero
che, nel caso di specie, tale ricostruzione indiziaria è stata compiuta dai giudici di
merito in maniera illogica.

3

13/11/2012, Messina, Rv. 253584). Ne consegue che il reato in questione è

Da un lato, infatti, la sentenza di appello ha richiamato, con riferimento alle
sole ipotesi contravvenzionali, la giurisprudenza secondo cui, in caso di
incertezza sul tempus commissí delicti, il termine di decorrenza deve essere
computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato, sicché lo stesso debba
essere collocato in un momento più risalente al sopralluogo, tale da determinare
l’intero decorso dei termini; e, dall’altro lato, questo criterio non è stato
applicato, senza fornire adeguata motivazione, nel caso del delitto contemplato
dall’art. 349 cod. pen., avendo la Corte territoriale richiamato, in maniera fin

consentito la retrodatazione dei lavori ad una data prossima al sequestro, senza
con ciò però chiarire in base a quali elementi potesse ritenersi che, pur essendo
successivi a tale periodo, i lavori in questione non fossero stati eseguiti in una
data in cui gli stessi potessero considerarsi comunque prescritti al momento della
pronuncia della sentenza di secondo grado. Peraltro, la necessità di un’ulteriore
articolazione della motivazione avrebbe dovuto configurarsi anche in relazione
alla questione posta in sede di motivi nuovi, non affrontata dal provvedimento
impugnato, degli effetti derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna pronunciata nel procedimento in cui erano stati apposti i sigilli,
considerato che il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. non sussiste allorché la
ripresa dell’attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma
successivamente alla revoca del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria,
atteso che il fine di assicurare la conservazione e l’identità della cosa risulta
superato dalla nuova statuizione del giudice (Sez. 3, n. 8668 del 12/01/2007,
dep. 1/03/2007, P.M. in proc. Di Massa e altro, Rv. 235956).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata
avrebbe dovuto essere annullata con rinvio, al fine di superare le ricordate
carenze motivazionali. Nondimeno, considerato che il relativo termine
prescrizionale deve ritenersi ormai decorso, anche alla luce dell’evidenziata
impossibilità di una esatta collocazione temporale del nuovo manufatto,
l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, per essere il reato residuo
estinto per prescrizione.

PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5/07/2017

Il Consigl

re estensore

Il Presidente

troppo sintetica, la presenza di segni di usura del manufatto che non avrebbero

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA