Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8029 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8029 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Cacciola Gaetano, nato iI8.11.1955, avverso la
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabriadel 12.2.2013.Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe – divenuta definitiva in data 28.6.2013- la Corte di
appello diReggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi in
data 15 marzo 2011 di condanna diCacciola Gaetano per l’ascritto delitto di
truffa.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato ai sensi dell’art. 625 bis
cod. proc. pen. il difensore contesta l’intervenuta prescrizione del reato alla
data della pronuncia di appello, divenuta definitiva in data 28 giugno 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. La critica si appunta infatti avverso una
sentenza di appello divenuta definitiva e non impugnata in cassazione. Lo

Data Udienza: 05/02/2014

strumento adoperato, ossia il ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto, ha peraltro ad oggetto provvedimenti pronunciati da questa corte di
legittimità, e non da corti di merito.
Né il ricorso potrebbe valere quale ricorso in via ordinaria attesa la palese
proposizione dello stesso fuori termine, e l’avvenuto passaggio in giudicato
della sentenza impugnata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent01 pagamento delle
spese processuali ?della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 5.2.2014

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

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