Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8026 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8026 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Data Udienza: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANZIRONI ALBERTO N. IL 08/04/1961
GRASSO TRIFOGLI ROBERTO N. IL 29/10/1975
avverso la sentenza n. 6147/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Uditi difensor Avv.

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PANZIRONI Alberto e GRASSO TRIFOGLI Roberto, ricorrono per
Cassazione avverso la sentenza 20.1.2012 con la quale la Corte d’Appello di
Roma sono stati condannati alla pena di anni tre mesi due di reclusione e
700,00 € di multa per la violazione dell’art. 628 Cp.
La difesa del PANZIRONI, tramite due diversi ricorsi, parzialmente
sovrapponibili chiede l’annullamento del provvedimento impugnato
deducendo:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. B) ed E) cpp la violazione dell’art. 587 cpp e
il vizio di motivazione. In particolare la difesa fa presente che i correi
dell’imputato, giudicati separatamente, sono stati assolti dal delitto ascritto
perché il fatto non sussiste”, e segnala di avere prodotto copia della
sentenza irrevocabile 8580/10 richiedendo l’applicazione dell’art. 587 cpp
con conseguente riconoscimento dell’effetto estensivo della decisione
favorevole perché la natura della assoluzione non è legata ad aspetti
strettamente personali del primo destinatario del provvedimento.
La difesa lamenta che nella sentenza qui impugnata la CORTE d’APPELLO
di Roma non ha reso alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali
non ha ritenuto di applicare la disciplina dell’invocato articolo 587 cpp. La
difesa segnala che nella specie non può affermarsi l’inapplicabilità
dell’articolo 587 cpp per essere diversi i procedimenti che riguardano
l’odierno ricorrente e i correi processati separatamente, perché la diversità
dei procedimenti deriva esclusivamente dalle diverse opzioni processuali
esercitate dagli imputati, a tal proposito invocando l’applicazione della
sentenza 6.7.2000 della sezione VI di questa Corte.
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. B) ed E) cpp, il vizio di erronea applicazione
dell’art. 56 cp in relazione all’art. 628 cp. La difesa pone in evidenza la
inadeguatezza della motivazione della sentenza della Corte d’Appello non
avendo tenuto conto di due circostanze fattuali incidenti sulla idoneità degli
atti compiuti. In primo luogo non è stato tenuto nella dovuta considerazione
la circostanza che fosse “sconosciuta” l’identità della persona che doveva
essere oggetto dell’aggressione; in secondo luogo si afferma che dalla
motivazione della decisione si evince che il bene giuridico protetto non è
mai stato messo in pericolo per inesistenza dell’oggetto materiale del reato.
§3.) ex art. 606 I^ comma lett. D) cpp, vizio della decisione impugnata
poiché non è stata assunta una prova decisiva con riferimento al capo c)
della rubrica della imputazione. La difesa (nel cui ambito va ricompreso
anche il ricorso dello Avv.to CONDOLEO) lamenta che la Corte territoriale,
respingendo la relativa richiesta formulata dalla difesa, ha negato
l’assunzione della prova della perizia sul’arma in sequestro al fine di
accertare se la stessa fosse idonea ad arrecare offesa e quindi tale da poter
essere considerata come arma comune da sparo. La difesa, a tal proposito
denuncia la insufficienza degli accertamenti compiuti sul punto attraverso la
deposizione testimoniale di un dipendente dell’Arma dei carabinieri che ha
esaminato l’arma, senza essere un esperto del settore.
§4.) ex art. 606 IA comma lett. D) cpp (ricorso avv.to CONDOLEO)
lamenta che la Corte d’Appello non ha ammesso la prova della perizia
fonica della telefonata partita dalla utenza 327 3599896 interessata a tale
GALIERA Vittorio. La difesa sostiene che solo una perizia fonica sulla
telefona 7936 avrebbe potuto fugare ogni dubbio in ordine alla attribuibilità
della voce che si ascolta nel corso della suddetta telefonata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§5.) ex art. 606 1^ comma lett. B) cpp, erronea applicazione dell’art. 133
cpp, con riferimento al negato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ad
avviso della difesa la motivazione avrebbe dovuto essere più pregnante
tenuto conto della entità della pena irrogata.

§1.) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con
particolare riferimento alla sussistenza degli estremi di cui all’art. 56 cp; la
difesa, descrivendo la dinamica dell’azione ascritta agli imputati ne pone in
evidenza l’inidoneità desumibile anche dalla dislocazione dei correi,
rilevando come i coimputati CONCA e VANOGI (processati
separatamente) sono stati assolti dal medesimo delitto.
§2.) vizio di motivazione con riferimento alla accusa di concorso in porto e
detenzione di un’arma comune da sparo. La difesa pone in evidenza che il
ricorrente è stata assolto dal reato di concorso nella violazione dell’art. 4 1.
110/75 e che non si comprendono le ragioni per le quali il medesimo non sia
stato assolto anche dal delitto di concorso in porto e detenzione di una arma
giocattolo priva di tappo rosso, detenuta dal VANOGI, poiché la Corte
d’Appello nulla ha detto sul punto.
§3.) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e all’applicazione del medesimo trattamento
sanzionatorio riservato al PANZIRONI, già gravato altro precedente penale.

RITENUTO IN DIRITTO
Con riferimento al primo motivo di ricorso del PANZIRONI, il Collegio
osserva quanto segue.
La VI sezione penale di questa Corte, con sentenza 28.2.2000 n. 7804, ha
affermato che in tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera
e alla “ratio” dell’art. 587, comma primo, cod. proc. pen., una sentenza
assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento
dell’appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di
altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente
invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a
seguito di separazione per mere ragioni processuali. Sarebbe del resto
contrastante con l’art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora
indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle,
formalmente pregiudicate, del non appellante o dell’appellante irrituale. [v.
Ced Cass. Rv. 220520]. La decisione è da ritenersi isolata siccome
contrastata ancora da ultimo da Cass, sez. I 1.3.2013 n. 766/2013 con la
quale, condivisibilmente, si ribadisce che l’estensione dell’impugnazione
opera, pur quando si tratti di un unico reato con pluralità di imputati, a
condizione che il procedimento non abbia subito separazioni tali da
impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una medesima pronuncia
soggetta ad impugnazione. Sul punto perspicuamente nella sentenza citata si
afferma: “…deve essere comunque chiarito che, rispetto alla separazione
dei processi di impedimento all’estensione, altro è il caso, su cui si sono
pronunciate le sezioni unite, della separazione incorsa nel giudizio di
appello in forza di rinuncia di qualche appellante ad alcuni motivi
contestualmente all’accordo intervenuto con il Pubblico Ministero per

GRASSO TRIFOGLI Roberto

l’accoglimento di tal’altri, secondo la previsione dell’art. 599 comma IV
cpp, ormai espunta dall’ordinamento processuale per effetto
dell’abrogazione operata dal d.l. n. 92 del 2008. A tal proposito le sezioni
unite di questa Corte hanno ammesso l’estensione per accoglimento di un
motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale non agli
altri imputati del medesimo reato, pur se patteggianti in appello – Cass. sez.
U n. 30347 del 12.7.2007 e ciò perché quel che importa ai fini
dell’estensione è che l’impugnazione abbia ad oggetto, anche se non in via
immediata, i una sentenza che abbia direttamente riguardato il soggetto
beneficiario dell’estensione medesimo.”
Infatti non può parlarsi di “estensione dell’impugnazione” e quindi della
sentenza di impugnazione se il soggetto sulla cui posizione il vantaggio
ridondi non sia coinvolto direttamente quale imputato nell’accertamento da
cui l’impugnazione medesima abbia tratto origine.
Diversamente, come nel caso che qui riguarda, il soddisfacimento delle
esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato ad altro
strumento processuale, ossia alla “revisione” delle sentenze di condanna che
ha tra i suoi presupposti anche la inconciliabilità tra i fatti posti a
fondamento di due diverse sentenze riguardanti la medesima vicenda.
Pertanto la censura della essere rigettata.
Passando ai restanti motivi di ricorso, va osservato ancora quanto segue. Il
secondo motivo di ricorso dell’imputato PANZIRONI e il primo motivo di
ricorso del GRASSO TRIFOGLI sono inammissibili. Vengono riproposte in
questa sede le medesime questioni (in fatto) già dedotte con i motivi di
appello e sulle quali la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata non
confutata in diritto. In particolare la difesa PANZIRONI lamenta che non
sarebbe stata identificata la persona offesa del reato e che comunque sarebbe
inesistente l’oggetto materiale del reato, sostenendo che entrambe le
circostanze avrebbero incidenza sulla esistenza di delitto di rapina nella
forma tentata. A sua volta il GRASSO TRIFOGLI sostiene che la azione
ascritta agli imputati avrebbe caratteri di inidoneità, tanto che i coimputati
CONCA e VANOGI, sottoposti a procedimento separato, sarebbero stati
assolti.
Il primo degli argomenti del ricorrente PANZIRONI è privo di pregio. La
circostanza che non siano state acquisite le generalità della vittima del
tentativo di rapina o non sia stato indicato in termini esatti l’importo della
somma che doveva essere sottratta non hanno incidenza alcuna nella
presente vicenda. Gli imputati sono stati sorpresi nella flagrante esecuzione
della rapina contestata siccome direttamente osservati nel mentre stavano
per porre in essere l’aggressione a mano armata nei confronti di persona che
portava seco gli incassi del supermercato CONAD e conosciuta dal
PANZIRONI. La polizia giudiziaria ha avuto modo di osservare
direttamente l’azione degli imputati (seguita anche attraverso operazioni di
intercettazione) e ha avuto modo di individuare la vittima predestinata
dell’aggressione.
Con riferimento alla mancanza di individuazione dell’oggetto della rapina,
va osservato che in tema di tentata rapina, la non punibilità dell’agente per
inesistenza dell’oggetto può aversi solo quando l’inesistenza sia assoluta,
cioè manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa
possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia
puramente temporanea e accidentale. Nel caso di specie la difesa non ha

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/

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.11.2013

fornito alcun elemento di valutazione dal quale possa desumersi
l’inesistenza assoluta della res furtiva.
L’argomento speso dal GRASSO TRIFOGLI in ordine alla inidoneità
dell’azione introduce un giudizio di fatto come tale non suscettibile di
considerazione in questa sede. Sul punto la Corte d’Appello ha espresso un
giudizio in fatto circa la idoneità della condotta degli imputati valutandola
in funzione dei risultati che essi volevano conseguire.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso della difesa PANZIRONI sono
inammissibili. La Corte d’Appello ha spiegato le ragioni per le quali ha
ritenuto di non disporre gli accertamenti peritali richiesi dalla difesa. La
motivazione della Corte di merito è adeguata e non è suscettibile di
sindacato nel merito.
Il quinto motivo di ricorso della difesa PANZIRONI è inammissibile
perché, introduce non già censure di diritto sui criteri di valutazione della
pena, ma esprime valutazioni di merito, anch’esse sottratte al giudizio di
legittimità
La Corte d’Appello ha espressamente indicato le ragioni per le quali ha
ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche, facendo richiamo al
vissuto giudiziario dell’imputato, così richiamando uno dei parametri
previsti dall’art. 133 cp.
Il secondo motivo di ricorso dell’imputato GRASSI TRIFOGLI è
manifestamente infondato. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le
quali ha ritenuto di affermare la penale responsabilità dell’imputato in
relazione al delitto di porto e detenzione di un’arma, ponendo in rilievo la
essenziale strumentalità dell’arma per la perpetrazione della progettata
rapina denotante “- quanto meno sotto il profilo della comune concertazione
della specca condotta criminosa de qua – la sicura compartecipazione dei
suddetti con il VANOGI, che nell’occasione aveva materialmente indosso la
pistola”. [pag. 8 della sentenza]. La motivazione è sufficiente e le
valutazioni di merito sfuggono al sindacato di legittimità. Parimenti è
manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso del GRASSI
TRIFOGLI. Anche in questo caso vengono svolte considerazioni di merito e
non sono formulate specifiche censure in diritto meritevoli di attenzione.
Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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