Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8024 del 17/12/2014

Penale Sent. Sez. 7 Num. 8024 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

olunozZa szFAirorA–4 ,4sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
A.A.
avverso la sentenza n. 4964/2013 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 17/12/2014

Motivi della decisione
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il
Tribunale di Venezia in data 26 settembre 2013, con la quale, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen.,è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine ai reato di
cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990.
La parte denuncia la violazione di legge osservando che il giudice ha
applicato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata, in

Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
Il ricorsoè inammissibile.
Nel caso di specie, come sopra considerato, è stata riconosciuta l’ipotesi di
cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche
introdotte all’art. 73, comma V, cit., dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n.
146, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n.10.
Ai fini di interesse, ci si limita a rilevare che la fattispecie di cui all’art. 73,
comma V, d.P.R. n. 309/1990, per effetto delle richiamate modifiche, deve
qualificarsi come autonoma ipotesi di reato. Invero, il testo della norma in esame,
per effetto delle modifiche introdotte dalla novella ora richiamata, stabilisce
espressamente che”Salvo che il fatto costituisca pú grave reato, chiunque commette
uno dei fatti previsti dal presene articolo che, per i mezzi, le modalità o le
circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità,è
punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
3.000 a euro 26.00Cr. Orbene, l’impiego della richiamata clausola di riserva
evidenzia che la disposizione integra una autonoma fattispecie di reato, rispetto alle
púgravi ipotesi previste dal medesimo art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
Occorre poi considerare che la materia di interesse è stata oggetto di un
ulteriore intervento correttivo, ad opera della legge 16 maggio 2014, n. 79, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante
Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego
di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in
G.U. n.115 del 20.05.2014).
Per effetto del richiamato intervento normativo, il tenore dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990,è il seguente: “5. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che,
per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e

violazione dell’art. 69, comma 4, cod. pen.

quantità delle sostanze, e’ di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da
sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. La cornice
sanzionatoria, per rautonoma fattispecie di cui al V comma, dell’art. 73, cit.,
pertanto, risulta compresa – sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti tra il minimo di sei mesi ed il massimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa.
I cenni che precedono inducono pertanto a rilevare, con valutazione di
ordine dirimente, che rintervenuto bilanciamento delripotesi di cui all’art. 73, comma
V, cit., con le attenuanti generiche e la recidiva, ad oggi, non risulta altrimenti

sopra evidenziato, di talctéviene anche meno la denunziata violazione di legge.
Tanto chiarito, osserva d’ufficio il Collegio che i limiti di pena applicabili al
caso di specie – relativi alrautonomo reato di cui al V comma, delrart. 73, d.P.R. n.
309/1990, secondo il principio della retroattivitàdella legge pia favorevole – risultano
sensibilmente inferiori, rispetto a quelli ai quali hanno fatto riferimento le parti nel
concludere raccordo di poi ratificato dal giudice. Ed invero la disciplina in materia di
sostanze stupefacenti applicata dal giudiceè quella prevista dal d.P.R. n. 309/1990,
nella versione oggetto delle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 – di poi dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014 n. 32 – di talcté la pena,
ai sensi dell’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, era compresa da uno a sei anni
di reclusione, oltre la multa.
Nel caso, al prevenuto, per cessione di gr. 0,73 di eroina,èstata applicata la
pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre la multa, muovendo dalla
pena base di un anno di reclusione, oltre la multa.
Ebbene, la pena concordata si colloca in una diversa fascia del trattamento
sanzionatorio, relativo al reato per il quale si procede. Conseguentemente, deve
rilevarsi che la valutazione effettuata dal giudice, nell’apprezzare la congruità della
pena concordata dalla parti, non risulta altrimenti conferente, stante l’intervenuta
modifica sostanziale del quadro sanzionatorio di riferimento. Non è chi non veda,
allora, che raccordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice concerne
l’applicazione di una pena che non puì ritenersi congrua, rispetto ai fatti per i quali si
procede.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
giaccté revidenziata illegittimità della pena applicata ai sensi delrart. 444 cod. proc.
pen., rende invalido il patto concluso dalle parti. Deve disporsi la trasmissione degli
atti al Tribunale di Venezia, percté proceda a nuovo giudizio. La giurisprudenza di
legittimità ha infatti chiarito che, in tali ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà
di rinegoziare raccordo sulla pena su altre basi e che, in mancanza il giudizio deve

conferente, stante la natura di reato autonomo della fattispecie attenuata, come

proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16766 del
07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, in data 17 dicembre 2014.

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