Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8024 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8024 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zucchini Alessio , nato a Roma, il 20 gennaio 1959 ;
avverso la sentenza, in data 8 giugno 2012 della Corte d’appello di Roma, con cui è stata
confermata la sentenza del Tribunale di Roma del 16 aprile 2010 che aveva assolto gli imputati
Vigneri Claudia e Alfonsi Andrea dal reato di appropriazione indebita perchè il fatto non
costituisce reato;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso, che ha
concluso la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv.to Leo Enrico del foro di Roma, di fiducia per la parte civile Zucchini Alessio, nella
sua qualità di amm. unico e leg. rappr. pro tempore della soc. RECALL a r.I., che ha concluso

Data Udienza: 08/11/2013

per l’accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte;
Sentito l’avv.to Viviana Minghelli, in sostituzione dell’avv.to Gian Antonio minghelli, del foro di
Roma, difensore di fiducia di Claudia Vigneri e Andrea Alfonsi, che ha concluso chiedendo la
declaratoria d’inammissibilità del ricorso, o in subordine il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Zucchini Alessio, nella sua qualità di amm. unico e legale rappresentante pro tempore della
soc. RECALL a r.I., costituitosi parte civile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza, in data 8 giugno 2012 della Corte d’appello di Roma, con cui è stata confermata la
sentenza del Tribunale di Roma del 16 aprile 2010 che aveva assolto gli imputati Vigneri ……,;
Claudia e Alfonsi Andrea dal reato di appropriazione indebita perchè il fatto non costituisce

reato;
A sostegno dell’impugnazione deduce:
a) Violazione dell’art. 606, c. 1 lett. b), e)cod. proc. pen.; Erronea applicazione della legge
penale. Manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente censura le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine alla valutazione
dell’ assenza di una prova sufficiente in ordine alla volontà di non adempiere alle loro
obbligazioni , pur conoscendo la situazione di grave sofferenza economica in cui si trovava

postdatati, in palese violazione dello statuto dell’imprenditore. La ragione giustificatrice di tale
comportamento non potrebbe che rinvenirsi nella consapevolezza dell’esistenza di una
condizione, di uno stato d’insolvenza e nella volontà di dissimularne l’esistenza.

b) Violazione dell’art. 606, c.

1 lett. e)cod. proc. pen.; Manifesta illogicità della

motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati nel motivo di gravame.
Il ricorrente sottolinea il fatto che il mancato versamento sul conto corrente dell’azienda del
ricavato delle schede telefoniche, in cambio degli assegni postdatati e il contenuto della
deposizione del teste Zanelli, sarebbero elementi adeguati per escludere l’insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita, come invece ritenuto dalla corte
d’appello

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso della parte civile è infondato.

2.

Con riferimento al primo motivo osserva la Corte che il ricorso relativo alla motivazione

in ordine alla valutazione dei fatti ed alla sussistenza del’appropriazione indebita è infondato; il
giudizio espresso, infatti, fa riferimento al principio di diritto riferibile “al di là di oltre ogni
ragionevole dubbio” che questa Corte ritiene di condividere. Infatti la regola dell’<

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