Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8023 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8023 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
CARLINO SERGIO N. IL 25/04/1987
avverso la sentenza n. 4318/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata
applicazione della sospensione della patente di guida

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/01/2013 il tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen. applicando a Carlino Sergio la pena di euro 2.550,00 di
ammenda in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 2, lett. b) d. Igs. 30
aprile 1992, n.285 per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico pari a g/I 1,02, con l’aggravante di cui al comma

2-sexies.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la

omesso di disporre e quantificare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, obbligatoriamente prevista dall’art.186, comma 2,
lett. b) cod. strada.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio Baldi, nella sua
requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della
patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,
“come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada”
(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444
cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di
patteggiannento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione,
in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla
pena

e

consegue

di

diritto

alla

sollecitata

pronuncia

(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591; Sez.6,
n.45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv.241611; Sez. 6, n.3427 del
3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992,
P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).
3. Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il
reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue,
secondo quanto stabilisce l’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, la
sospensione della patente di guida per un tempo tra sei mesi ed un anno.
2

Corte di Appello di Napoli denunciando violazione di legge per avere il giudice

3.1. Poiché l’applicazione in concreto di tali criteri comporta l’uso dei poteri
discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto
dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione
amministrativa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e

Così deciso il 28/01/2014

rinvia sul punto al Tribunale di Napoli.

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