Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8023 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8023 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCHI GABRIELE N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 1153/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f• r‘e
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

tu ieft «W. Rreet

Data Udienza: 11/11/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. Bucchi Gabriele è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Varese
perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 388 cod.pen., 97 DLVO
259/03 e 635 / comma II I cod.pen. nonchè al risarcimento del danno in favore
della parte civile, rimesso , nella determinazione, al giudice civile.

2. Interposto appello, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato non doversi

3. Propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, adducendo :
l’improcedibilità dell’azione penale e l’assenza di motivazione sul punto, non
avendo la Corte considerato che la querela della persona offesa era stata
depositata da un legale non incaricato per l’incombenza;
l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici disposti dalla Polizia postale a
fondamento del giudizio di responsabilità ;
il difetto di motivazione / oltre che sui precedenti punti / anche sulle questioni
A-.
afferenti l’inammissibilità della lista testi 9sefereleFragei- poteri d’ufficio ex art.
507 cpp , sulla nullità della notifica
l’applicabilità alla specie dell’art. 131 bis cod.pen.

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità delle
doglianze.

5. Corrisponde al vero che sui temi di doglianza la Corte distrettuale non ha
risposto. Ma, in ragione della prospettazione originaria dei motivi,
manifestamente infondati in appello , o, ancora, della attuale reiterazione degli
stessi in questa sede in termini di assoluta genericità, tanto non inficia il portato
della sentenza impugnata.

6. Quanto al tema inerente le formalità di presentazione della querela, anche a
voler sposare la linea interpretativa diversa da quella scelta dalla Corte
distrettuale, in forza alla quale il proscioglimento per mancanza di querela deve
ritenersi più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o
per prescrizione ( in tal senso da ultimo Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015 – dep.
27/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372), così da recuperare spazi di rilievo al tema
anche nella prospettiva di cui all’art. 129 comma II cod.proc.pen., resta da dire
che la mancanza di delega ascritta al soggetto che ha provveduto al deposito
della querela è indifferente al fine laddove non risulti contestatc ■ ( e nel caso

procedere per intervenuta prescrizione e confermato le statuizioni civili / c041-4 04-Rft4,414 Se.e/2″…g4t.thc efeR.k., i,azuriV4-4.442(A.—

neppure addotto,) 12fié la autentica della sottoscrizione del querelante , così come
imposto dall’art. 337 cod.proc.pen.

7. Il tema inerente l’inutilizzabilità degli atti di indagine della polizia postale
manca, prescindendo dalla fondatezza nel merito della doglianza ,

della

necessaria specificità quanto alla decisività di tali momenti di indagine rispetto al
quadro probatorio complessivo posto a fondamento della decisione.

ricadente sulle prove poste a fondamento della decisione, che non può essere
lasciato alle valutazioni logiche inferenziali della Corte.

8.

Le ulteriori questioni soikvate con l’appello e non esaminate dalla Corte

distrettuale sono solo enunciate, senza alcuna indicazione né del contenuto del
motivo pretermesso né della decisività dei temi trascurati dalla decisione di
appello. E in parte qua va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione i
cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice
dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando
genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire
l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si
sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a
verifica ( in termini, da ultimo, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep.
04/09/2015, B e altri, Rv. 264879).

9. Infine , avuto riguardo alla possibile applicabilità alla specie del disposto di cui
all’art. 131 bis cod.pen. , nel caso non ancora in vigore all’epoca della decisione
di appello ma suscettibile di applicazione anche d’ufficio da parte della Corte in
sede di legittimità ( tra i tanti precedenti vedi da ultimo Sez. 2, n. 41742 del
30/09/2015 – dep. 16/10/2015, Clemente, Rv. 264596), va evidenziato al fine
che per procedere nel senso rivendicato in ricorso occorre che dal contenuto
della sentenza emerga la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi,
richiesti per l’operatività dell’istituto.
Nel caso tanto non trova riscontro nel tenore della decisione impugnata . Nè a
soluzione diversa porta il contenuto del ricorso sul punto che apoditticamente
rivendica l’applicabilità dell’istituto senza soffermarsi in alcun modo sulle ragioni
che potrebbero giustificarla.

10.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a quello di una somma ,

Requisito , questo, imprescindibile per dare contenuto ad una questione in rito

liquidata come da dispositivo in termini di equità, in favore della cassa delle
ammende.
Il ricorrente va anche condannato a rifondere le spese del grado alla parte civile
costituita, liquidate , in forza della nota depositata in udienza , nei termini ,anche
questi, precisati nel dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende nonché a rifondere alla parte civile RCS srl le spese sostenute in
questo grado, liquidate in euro 3000,00 oltre Iva e cpa.
Così deciso il 11 novembre 2015
Il Consigliere estensore

A
Il Président

spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle

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