Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8022 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8022 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
GIANNELLA WALTER N. IL 28/04/1965
avverso la sentenza n. 1262/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del
19/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/siafteie le conclusioni del PG Boit

dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 19/12/2012 il Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza ai
sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. applicando a Giannella Walter la pena di anni 1
mesi 1 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale e
con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per 2 anni in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d. Igs.
30 aprile 1992, n.285 ed al reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada
per aver circolato alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza per abuso di

per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver cagionato un
incidente.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Trieste, deducendo violazione di legge per avere il giudice applicato la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché
quella della revoca del titolo abitativo alla guida, che consegue automaticamente
all’accertamento della guida in stato di ebbrezza da parte di chi, circolando in
stato di intossicazione alcolica superiore a g/I 1,5, abbia provocato un incidente
stradale, come si desume dal tenore dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada e,
con formula analoga, dall’art. 187, comma 1-bis, cod. strada, con riferimento
alla guida in stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Eduardo Scardaccione,
nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia
per il reato di cui all’art.186, comma 2, lett. c), cod. strada, aggravato ai sensi
del comma 2-bis dello stesso articolo, in continuazione con il reato di cui
all’art.187 cod. strada, aggravato ai sensi dell’art.187, comma 1-bis, cod. strada
per aver provocato un incidente, e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza,
come si desume dalla misura della pena base.
3. L’art.186, comma 2-bis, citato stabilisce che, se il conducente in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I provoca un incidente, oltre al
raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di
sanzione amministrativa accessoria introdotta con I. 29 luglio 2010, n.120,
dunque già in vigore al momento del fatto commesso da Giannella Walter (23
aprile 2012), che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al
pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell’ipotesi di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di rito.
2

sostanze alcoliche con tasso alcolemico di g/I 3,7 nonché in stato di alterazione

4. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio,
limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni,
statuizione che va pertanto eliminata. Deve essere, invece, disposta la revoca
della patente di guida di Giannella Walter; sanzione che, in quanto obbligatoria e
non compresa nel patto tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444
cod.proc.pen. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito,
può ben essere applicata direttamente da questa Corte.
P. Q. M.

sospensione della patente di guida per anni due, statuizione che elimina, nonché
in ordine alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa
accessoria che applica
Così deciso il 28/01/2014

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta

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