Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8021 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8021 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILONE MARCO N. IL 29/10/1986
MILONE GENNARO N. IL 22/04/1953
avverso la sentenza n. 3983/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/11/2015

RIT.ENu -r0 ig PArto
1. Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Milano, Milone Marco e Milone Gennaro,
sono stati ritenuti responsabili e condannati alla pena di giustizia i perché ritenuti
colpevoli dei reati, agli stessi ascritti, in termini di tentativo di turbata libertà
degli incanti e falso ex art. 483 cod.pen., quest’ultimo aggravato dal nesso
teleologico con il primo delitto.

Marco Milone e di accomandatario della G. Milone e figli il Milone Gennaro, nel
partecipare ad una gara indetta dal Comune di Milano, avevano omesso di
dichiarare il collegamento sostanziale e il comune centro decisionale che colorava
le rispettive offerte , dichiarando il falso nella dichiarazione sostitutiva all’uopo
predisposta a corredo della domanda e in coerenza ponendo dunque una tipica
condotta collusiva destinata a turbare l’incanto.

3. Alla condanna penale ha fatto seguito il risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile.

4. Interposto appello, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo
grado avuto riguardo a tutte le relative statuizioni.

5. Impugnano i due imputati , tramite i rispettivi difensori.
5.1. Milone Gennaro contesta il meccanismo di notifica dell’avviso di fissazione
del giudizio di appello. Adduce, ancora, difetto di motivazione sia per non aver
risposto i giudici di primo e secondo grado alle osservazioni formulate dalla
difesa con la memoria depositata in atti; sia perché la Code distrettuale, tra le
ipotesi alternative a disposizione , ha scelto apoditticamente quelle caratterizzate
da una interpretazione dei fatti sfavorevole agli imputati.
5.2 Nel ricorso presentato nell’interesse di Milone Marco si lamenta violazione
dell’art. 353 cod.pen. ; vizio di motivazione avuto riguardo alla valutazione degli
elementi probatori acquisiti nel giudizio; erronea applicazione degli artt. 49 e 56
cod.pen.
La Corte nulla motiva in ordine alla finalizzazione della condotta ad ottenere ,
tramite il mezzo fraudolento accertato, il risultato dello sfalsamento della gara .
E manca di un adeguato approfondimento in ordine alla effettiva sussistenza del
ritenuto collegamento sostanziale tra le due società offerenti, comunque
indifferente , come evidenziato dalla sentenza Assitur srl della Corte di Giustizia
della Comunità Europea del 19 maggio 2009 laddove tanto non influisca sulla
gara, potendo le società collegate comunque rimanere autonome nella gestione

2. Tanto perché , nella loro qualità di legale rappresentante della Cogem srl il

delle rispettive politiche commerciali. Occorre, piuttosto, non solo la prova
concreta della commistione tra i vari enti ma anche quella della alterazione delle
offerte in conseguenza del collegamento. Accertamento nel caso mancante .
Manca anche ogni accertamento in punto alla idoneità dell’azione, che deve
essere assoluta e valutata ex ante. Occorreva in particolare guardare alle
possibili indicazioni offerte dal numero di partecipanti per accertare la concreta

6. La parte civile Comune di Milano ha chiesto dichiararsi innammissibile il
ricorso perchè in fatto o comunque manifestamente infondato. In ogni caso ha
chiesto la conferma della decisione impugnata avuto riguardo alle relative
statuizioni civili.

Considerato in Élin4b.

1. I ricorsi sono inammissibili per ragioni diverse.

2. Quello predisposto nell’interesse del Milone Gennaro è assolutamente generico ;
quanto alla indicazione dei contenuti concreti sottesi alle doglianze esposte.
Ciò, in primo luogo, con riferimento alla questione pregiudiziale in rito,
meramente enunciata senza alcuna precisazione del contenuto del vizio
inficiante, così da impedire alla Corte ogni approfondimento sul tema.
Ed il discorso non muta sugli altri profili di doglianza.
Manca una minima indicazione delle ragioni di doglianza non esaminate nel corso
del giudizio di appello. E del resto il ricorso manca di qualsivoglia minimo
confronto effettivo con il tenore della argomentazioni spese dai giudici del
merito, così da tradire , in termini di definitiva aspecificità, l’inammissibilità della
impugnazione.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Milone Marco è manifestamente infondato.
Pur muovendo da considerazioni in diritto corrette , risulta smentito dal tenore
della motivazione spesa dalla Corte distrettuale nel fondare il giudizio di
responsabilità, resa in piena coerenza con i principi dettati da questa Corte avuto
riguardo alla ipotesi di reato ex art. 353 cod.pen.
3.1. Giova da subito precisare che il gravame si dirige esclusivamente in
direzione della contestazione mossa ex art. 353 cod.pen., contestata e ritenuta
nella forma tentata . Il falso ex art. 483 cod.pen. è, per contro, rimasto
estraneo all’impugnazione.
3.2 Guardando, dunque, alla tentata turbativa d’asta, può concordarsi con

possibilità di aggiudicazione della gara.

l’affermazione in forza alla quale, in linea con quanto oggi previsto dall’art. 38
del codice degli appalti ( così come modificato dal DL 135/09 in esito alla
sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C538/07), con il quale si esclude l’automatica espunzione degli offerenti in
presenza di un collegamento tra imprese che non trovi ragion d’essere nella
presenza di un unico centro decisionale, il riscontro relativo ad un collegamento
sostanziale tra le imprese offerenti non costituisce immediata e necessaria

tipizzare il reato in contestazione.
Ciò che occorre comprovare, piuttosto, è che le due offerte distintamente
articolate da soggetti collegati se non formalmente anche solo sostanzialmente,
provengano , in concreto, da un medesimo centro decisionale, fonte unitaria di
offerte f se non previamente concordatelquantomeno coordinate (cfr in tal senso
Sez. 6, n. 28517 del 01/04/2014 – dep. 02/07/2014, Vessa e altro, Rv.
259824Cass., Sez. 6^, 23.3.2011 n. 16333, pubblico ministero C/Cardinale e
altri).
Del resto, il collegamento di fatto tra due offerenti non automaticamente si pone
in contrasto con le regole della indipendenza e segretezza che, chiamate
necessariamente a sovraintendere la presentazione delle offerte di
partecipazione alla gara pubblica, assicurano il corretto svolgimento di quelle
dinamiche del libero confronto attraverso cui si perviene alla selezione del
miglior contraente.
Quando, per contro, le imprese partecipanti tra loro collegate sostanzialmente
risultino costituite o prendano parte alla gara solo per rassegnare fittiziamente
una pluralità di partecipanti così da sfalsare la media base finalizzata alla
aggiudicazione o, ancora, sulla base di accordi interni, concordino
concretamente il tenore delle rispettive offerte, così da determinare immediati
effetti distorsivi rispetto alla finalità primaria della gara, arrecando pregiudizio
alla libertà di concorrenza ed al principio della par condicio, vengono a
concretarsi i mezzi fraudolenti e la collusione, condotte tipiche sanzionate ex
art. 353 cod.pen.
3.3. Se, dunque, il collegamento anche sostanziale tra imprese partecipanti
rappresenta una condizione propizia per favorire accordi clandestini diretti a
battere la concorrenza e, quindi, può ben alimentare il sospetto che le società
concorrenti, profittando di tale condizione favorevole, possano concordare le
rispettive offerte, consumando il reato previsto dall’art. 353 c.p., mediante la
forma tipica della frode o della collusione, per altro verso l’accertamento penale
non può e non deve fermarsi esclusivamente all’interno di tali confini esteriori.
Occorre, piuttosto, verificare in concreto che al collegamento sostanziale abbia

dimostrazione della presenza delle condotte fraudolente o di collusione utili a

altresi coinciso una comune formazione delle offerte destinata, in quanto tale,
ad influenzare l’andamento della gara.
3.4. Una volta / infine/ che risulti adeguatamente disvelata la presenza di un unico
centro decisionale, la condotta riscontrata dà luogo al reato in contestazione
prescindendo dalla possibilità delle offerte di influenzare effettivamente l’esito
finale della gara: l’assenza di autonomia e segretezza nella predisposizione delle
offerte inficia, infatti, le normali condizioni di svolgimento dell’incanto incidendo

partecipanti, strumento primario di selezione del contraente migliore.
3.5. Riportando il tutto al tentativo, occorre al fine che venga a concretarsi una
delle condotte tipiche ( nel caso la collusione dovuta all’unico centro decisionale
di provenienza delle due offerte) ) senza che l’evento tipico ( nel caso la turbativa
nei termini rappresentati) si sia realizzato per fatti indipendenti dalla volontà
dell’imputato ( qui l’esclusione della gara , la cui partecipazione costituisce snodo
indefettibile della consumazione del reato in contestazione).
3.6. Accertata in questi termini la effettiva sussistenza di un unico centro
decisionale, la stessa assume i contorni propri della quaestio facti, incensurabile
in sede di legittimità ove la sentenza sia sorretta da congrua motivazione.
E nella specie tanto risulta effettuato dai giudici del merito – senza vizi logici e
giuridici- attraverso la puntuale indicazione di diversi indici fattuali , sintomi
logici evidenti della collusione che ebbe a guidare la formazione delle offerte
provenienti dalle due imprese amministrate dagli odierni imputati, in termini
certamente coerenti, ad integrare l’ipotesi di reato, nel caso contestata e
ritenuta nella forma tentata.
3.6.1. Assumono rilievo, per quanto sopra evidenziato, in primo luogo, seppur
non decisivi, per quanto già rassegnato, i momenti di collegamento sostanziale,
peraltro non specificatamente contraddetti in ricorso, disvelati, oltre che dai
rapporti di parentela correnti tra soci e amministratori dei due enti (
analiticamente descritti a pagina 2 della sentenza di primo grado) , soprattutto,
per quel che ritiene utile sottolineare questa Corte, dall’intrecciarsi di
competenze tecniche specifiche, decisive nell’ottica dell’attività di impresa : ci si
riferisce al fatto, rimarcato in sentenza, che Luigi Milone, padre dell’imputato
Milone Marco, legale rappresentante della Cogem srl e marito della socia
accomandante della sas , Patierno Patrizia – all’epoca della offerta era, oltre che
socio di maggioranza, anche il responsabile tecnico della Cogem, dopo aver
rivestito in precedenza il ruolo di socio accomandante e responsabile tecnico
della sas, rappresentata, all’epoca del fatti , dal fratello Milone Gennaro.
3.6.2. Piuttosto, sono decisivi gli indici fattuali, che i alla luce del collegamento
sostanziale già rimarcato, tendono a denunziare l’effettiva insussistenza della

sulla regola primaria che lo governa, quella della libera concorrenza tra i

necessaria autonomia tra le due imprese offerenti, segnalando una unitarietà di
riferimento quanto alla partecipazione alla gara : in termini rilevano non solo la
identità di oggetto sociale e lo stesso luogo di allocazione della sede delle due
imprese per un certo numero di anni , quanto soprattutto l’elemento fattuale in
forza al quale la sascer0 all’epoca della offerta aveva di fatto abbandonato il
settore edilizio/ destinando allo stesso una quita residuale e minima di dipendenti
così da rendere fortemente dubbia l’effettiva serietà negoziale della proposta

Milone riportate espressamente dal GUP nella sentenza di primo grado).
3.6.3. In questa cornice, chiudono adeguatamente il quadro probatorio i
riferimenti alle modalità di formazione delle due offerte partecipative,
contestualmente redatte da un unico soggetto e secondo linee di formazione
assolutamente identiche ( si veda la pagina 2 della sentenza di primo grado
richiamata alla nota nr 2 della sentenza di appello) : segno definitivo
quantomeno di una permeabilità informativa del tenore delle due proposte /
destinata concretamente ad incrinare i caratteri di indipendenza e segretezza
della offerta a conferma della comprovata sussistenza degli estremi tipici del
reato contestato.
3.7. Da qui la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso del Milone Marco.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché a quello di una somma , liquidata
come da dispositivo in termini di equità, in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché ciascuno a quello della somma di 1000 euro, in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 11 novembre 2015
Il Consigliere estensore

contrattuale sottesa all’offerta ( si vedano le dichiarazioni dell’imputato Gennaro

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