Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 802 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 802 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURILLI GIGINO N. IL 19/09/1963
avverso la sentenza n. 7301/2013 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

23777/14 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Pescara ha applicato a TURILLI
Gigino, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per reati di cui all’art. 73
d.p.r. n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina).
In particolare, in tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, non può essere
censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione in ordine a una circostanza attenuante
non richiesta , dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena patteggiata
pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione
giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.
(Fattispecie in tema di mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità dei fatti,
prevista dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (Sez. 6, n. 3769 del
04/12/1996, Carandente, Rv. 207115).
Inoltre, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a
meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione
alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del
27/03/2001 Ciliberti Rv. 219852).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (nnillecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato deducendo
errata qualificazione del fatto in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.
73 co. 5 d.p.R. n. 309/90 con sproporzione della pena inflitta.

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