Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 802 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 802 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRERA SAMUEL N. IL 04/04/1989
avverso l’ordinanza n. 240/2012 GIP TRIBUNALE di COMO, del
27/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Chiedeva il riesame del provvedimento il Ferrera con atto a sua firma (qualificato come ricorso
per cassazione), indirizzato al Presidente del Tribunale, lamentando la mancata considerazione
dell’omogeneità tipologica dei reati commessi (due rapine) e la loro prossimità temporale (27/8
e 24/11/07), nonché del suo stato di tossicodipendenza (che egli aveva dichiarato in udienza).
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di rigetto.
Il processo, dapprima assegnato alla VII sezione della Corte, non essendo stata ivi ravvisata
alcuna causa di inammissibilità del ricorso, veniva trasmesso a questa I sezione.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta l’insufficienza di motivazione dell’ordinanza
impugnata, ne chiedeva l’annullamento con rinvio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La motivazione del provvedimento impugnato è del
tutto generica e, di fatto, apparente. Non vi è alcuna analisi dei fatti commessi che consenta di
adeguare la giurisprudenza citata (in sé condivisibile) con le due rapine, commesse a distanza
di pochi mesi, proposte in continuazione. Ciò tanto più se, come lamenta il ricorrente, questi
abbia dedotto (sia pure solo in sede di udienza camerale) il proprio stato di tossicodipendenza
(dalla cocaina): di ciò non vi è traccia nel provvedimento, anche solo per negarne la valenza ai
fini della decisione.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al
giudice di merito.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Como.
Roma, 19/12/13
Il
Il Presidente

s

Con ordinanza 27/2/12 il Gip del Tribunale di Como, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
di Ferrera Samuel intesa al riconoscimento della continuazione fra i reati definitivamente
giudicati nei suoi confronti con sentenze del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, e
dello stesso Gip del Tribunale di Como.

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